04/05/2018 free
Il dirigente medico non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività
Nell'impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l'art. 2103 c.c., perchè gli incarichi dirigenziali, conferiti nel rispetto delle corrispondenze previste dalle fonti regolamentari, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità. Il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli curati da altri dirigenti della medesima struttura nè a quelli svolti in passato, fermo restando che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività nè assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto. Il datore di lavoro nell'assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenuto al rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicchè il diritto deve essere esercitato tenendo conto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato a mortificare la personalità del dirigente nè a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito
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Cassazione civile, sez. lav., 02/03/2018, (ud. 09/11/2017, dep.02/03/2018), n. 4986
Fatto
1. La Corte di Appello di Firenze, adita dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pisa che, in accoglimento delle domande formulate con distinti ricorsi, poi riuniti, proposti dai dirigenti medici A.G., P.S., B.C., S.G., L.M., aveva ritenuto che l'Azienda avesse "deprivato i ricorrenti di contenuti essenziali delle loro mansioni" e l'aveva condannata ad adempiere correttamente l'obbligazione ed al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e non patrimoniale, quantificato per ciascuno nella misura indicata in dispositivo.
2. La Corte territoriale ha condiviso le conclusioni del giudice di prime cure quanto al ritenuto svuotamento delle mansioni rilevando, in sintesi, che la scelta dell'Azienda di istituire una "nuova cardiochirurgia", da affiancare al modulo operativo già esistente e ritenuto inadeguato, aveva comportato l'emarginazione dei dirigenti che non erano transitati nell'unità sperimentale i quali, a partire dal giugno 2000, si erano visti privare della possibilità di effettuare interventi chirurgici qualitativamente e quantitativamente adeguati alla professionalità posseduta.
3. Il giudice di appello ha ritenuto corretta la liquidazione del danno non patrimoniale, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate nel periodo giugno 2000-giugno 2004, mentre ha escluso che potesse essere riconosciuto, perchè ciò avrebbe determinato una duplicazione del risarcimento, il danno alla professionalità nella sua componente patrimoniale. Ha rilevato al riguardo che a seguito della riduzione del livello di impiego gli appellati non avevano subito una riduzione del trattamento stipendiale ed inoltre gli stessi non avevano fornito elementi dai quale desumere che avrebbero potuto avere una diversa dinamica della carriera ove il demansionamento non si fosse verificato.
4. Infine la Corte territoriale ha ritenuto non sussistenti le condizioni richieste per la pronuncia di reintegrazione nelle mansioni in precedenza espletate ed ha evidenziato che con l'assunzione della direzione del reparto da parte di altro dirigente apicale l'inadempimento aziendale era cessato, tanto che lo stesso Tribunale aveva limitato la quantificazione del danno al giugno 2004.
5. Per la cassazione della sentenza A.G., P.S., B.C., S.G. e L.M. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, ai quali ha opposto difese l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana che, in via incidentale, ha domandato a sua volta la cassazione sulla base di cinque censure. I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso all'impugnazione incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, in vista dell'udienza camerale fissata per il 24 maggio 2017, all'esito della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Diritto
1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero in ordine alla insussistenza di un danno patrimoniale" e rileva, in sintesi, che la mancanza di un'immediata riduzione stipendiale non poteva essere valorizzata per escludere il danno patrimoniale, perchè l'emarginazione subita aveva comportato, oltre alla mortificazione della personalità, la riduzione della capacità di lavoro specifico e, quindi, la perdita di chances.
1.2. La seconda censura del ricorso principale addebita alla sentenza impugnata la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1126,2103 e 2087 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115,116,414 e 420 c.p.c.; illogica perplessa e insufficiente motivazione su punti decisivi prospettati dall'appellante, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Si assume che la Corte territoriale doveva fare ricorso alla prova per presunzioni e ritenere provato il danno in considerazione delle caratteristiche della prestazione, della durata e gravità del demansionamento, della conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, della frustrazione di ragionevoli aspettative di sviluppo professionale, dati questi che erano stati tutti acquisiti e valorizzati dal giudice di appello per affermare l'inadempimento dell'Azienda Ospedaliera.
1.3. I ricorrenti principali con il terzo motivo denunciano ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione del principio del contraddittorio; illogica, perplessa e insufficiente motivazione su punti decisivi per il giudizio" e rilevano che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale il Tribunale non aveva ritenuto che l'inadempimento fosse cessato nell'anno 2004, ma solo che lo stesso fosse stato provato sino a detta data, coincidente con quella dell'inizio dell'istruttoria. Aggiungono che in realtà il demansionamento si era protratto anche oltre detta data e che la Corte ha finito per violare l'art. 112 c.p.c., non potendo pronunciarsi su una parte della vicenda sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso.
2.1. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia "vizio di nullità del procedimento, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" perchè la Corte territoriale non ha in alcun modo preso posizione sugli argomenti, sviluppati nell'atto d'appello e trascritti nel ricorso, sui quali l'azienda aveva fatto leva per sostenere che non si era verificato alcun demansionamento. Ad avviso della ricorrente incidentale la sentenza impugnata, che richiama unicamente l'art. 2087 c.c., si limita a ricostruire il contesto nel quale la vicenda si era svolta ma non affronta la questione fondamentale prospettata nell'atto di gravame, con il quale era stato evidenziato che doveva essere escluso in radice l'inadempimento perchè "non esiste e non può esistere il diritto del cardiochirurgo ad effettuare un determinato numero di interventi... costante nel corso del tempo".
2.2. La seconda censura del ricorso incidentale denuncia "vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverse decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Il motivo addebita alla sentenza impugnata di avere utilizzato dati quantitativi riferibili ad un periodo diverso da quello del presunto inadempimento e di avere valorizzato la prova testimoniale quando, in realtà, la natura delle prestazioni rese in campo chirurgico deve essere valutata in modo oggettivo. Si sostiene che la Corte territoriale non poteva disattendere le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio i quali, dopo avere ribadito che deve esserci un potere discrezionale del dirigente del reparto nella scelta degli operatori chirurgici, avevano escluso che ci fossero state sostanziali modificazioni nell'attività dei ricorrenti. Infine si richiamano gli argomenti, sviluppati nell'atto di appello e riportati nel primo motivo, per sostenere che l'art. 2087 c.c., può essere invocato solo a fronte di un inadempimento, non ravvisabile nella fattispecie perchè la tutela della professionalità del dirigente medico non può spingersi fino ad affermare che a quest'ultimo deve essere garantito di effettuare interventi qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per "vizio di omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" ed evidenzia che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la lievissima entità del danno biologico subito dalle vittime, non compatibile con il contegno vessatorio descritto nella sentenza. Si sostiene, in sintesi, che una condotta quale quella addebitata all'azienda, se effettivamente sussistente, avrebbe dovuto produrre conseguenze pregiudizievoli di ben diversa gravità.
2.4. La quarta critica del ricorso incidentale denuncia, sotto altro profilo, la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione perchè il giudice di appello, da un lato, ha evidenziato che l'organizzazione dei reparti rientra nell'insindacabile discrezionalità della direzione sanitaria, dall'altro, riconoscendo il preteso demansionamento, ha finito per sostenere che il direttore dell'unità di cardiochirurgia è tenuto a distribuire i pazienti cardiopatici fra tutti i chirurghi del reparto, senza che possano assumere rilievo alcuno le esigenze superiori di cura e salvaguardia della vita umana e la volontà manifestata dal paziente. Aggiunge la ricorrente incidentale che le scelte dell'azienda non avevano lo scopo di mettere in discussione la professionalità dei dirigenti, salvaguardata anche per quelli assegnati all'unità operativa di chirurgia vascolare, ossia ad una disciplina equipollente secondo la tabella di equiparazione prevista dal D.M. 31 gennaio 1998.
2.5. Infine il quinto motivo del ricorso incidentale addebita alla sentenza impugnata "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226,2087,2059 c.c., nonchè artt. 414,416,420 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". Rileva l'Azienda che l'omessa allegazione delle buste paga nel rispetto dei termini decadenziali non poteva essere supplita dall'esercizio dei poteri ufficiosi, perchè il danno deve essere provato da chi assume di averlo subito. Aggiunge che non poteva essere liquidata una somma pari all'intero ammontare della retribuzione, innanzitutto perchè non si era verificata una totale privazione di ogni funzione ed inoltre perchè la stessa Corte ha escluso ogni pregiudizio di carattere patrimoniale. Sostiene, inoltre, che il parametro di riferimento per il danno non patrimoniale è rappresentato dalle tabelle per la liquidazione del danno biologico, sicchè non potevano essere riconosciute somme astronomiche in quasi totale assenza di lesione della integrità psico-fisica.
3. Ragioni di priorità logica e giuridica impongono di esaminare innanzitutto i motivi del ricorso incidentale, con i quali l'Azienda Ospedaliera ha sostenuto che doveva essere escluso il demansionamento posto a fondamento delle domande risarcitorie proposte.
3.1. Va detto subito che non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato con il primo motivo del ricorso incidentale perchè detto vizio, che si concreta nel difetto del momento decisorio, è configurabile solo qualora sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto non già allorquando il giudice, nell'adottare la decisione, non abbia esaminato tutte le argomentazioni poste dalla parte a fondamento della propria richiesta.
3.2. Occorre anche evidenziare che l'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, consente di denunciare in sede di legittimità l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un "fatto controverso e decisivo per il giudizio", che si differenzia dal "punto" perchè riguarda un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.9.2016 n. 17761). Conseguentemente non si può invocare il controllo sulla motivazione, consentito dal richiamato art. 360 c.p.c., n. 5, per sollecitare la Corte ad un'autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa, perchè l'esame delle prove, la decisione sull'attendibilità e la concludenza delle stesse, la scelta fra le risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione sono riservati al giudice del merito ed il giudice di legittimità non può effettuare una revisione del ragionamento decisorio, posto che il potere conferitogli dal legislatore si arresta qualora il fatto, nel senso sopra indicato, sia stato preso in esame e la motivazione sia priva di aspetti di incoerenza e di illogicità.
Ne discende che sono inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale nella parte in cui addebitano alla Corte territoriale: di avere erroneamente valorizzato le risultanze della prova testimoniale; di avere sottovalutato la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale non era emersa la denunciata riduzione qualitativa e quantitativa dell'attività chirurgica; di non avere considerato che il danno biologico, riscontrato solo per alcune posizioni in termini di minima entità ed addirittura escluso per due ricorrenti, mal si conciliava con la durata e l'entità dell'asserito demansionamento.
3.3. Sono, invece, fondati il secondo ed il quarto motivo nella parte in cui addebitano alla Corte territoriale di avere ritenuto applicabile l'art. 2087 c.c., a prescindere dall'accertamento sull'inadempimento colpevole del datore di lavoro e muovendo dal presupposto, ritenuto erroneo, della sussistenza di un diritto soggettivo del dirigente medico a non subire una riduzione qualitativa e quantitativa dell'attività chirurgica espletata.
Dell'art. 2087 c.c., questa Corte ha da tempo fornito un'interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32,41 e 2 Cost..
L'ambito di applicazione della norma è stato, quindi, ritenuto non circoscritto al solo campo della prevenzione antinfortunistica in senso stretto, perchè si è evidenziato che l'obbligo posto a carico del datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore gli impone non solo di astenersi da ogni condotta che sia finalizzata a ledere detti beni, ma anche di impedire che nell'ambiente di lavoro si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona (Cass. 10.3.1995 n. 7768, Cass. 8.1.2000 n. 143 e fra le più recenti Cass. 19.2.2016 n. 3291).
E' stato, però, precisato che, pur nell'ampia accezione di cui sopra si è dato conto, l'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, il quale potrà essere chiamato a rispondere del pregiudizio subito dal prestatore solo qualora abbia posto in essere "un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" (Cass. 11.4.2013 n. 8855 e negli stessi termini Cass. 29.1.2013 n. 2038; Cass. 7.8.2012 n. 14192).
Occorre, poi, evidenziare che non di rado si può fare applicazione congiunta dell'art. 2087 e dell'art. 2103 c.c. o delle altre disposizioni speciali che tutelano la professionalità del lavoratore, come accade ogniqualvolta il demansionamento produca anche una lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore (all'art. 2087 c.c., si riferisce in motivazione Cass. S.U. 24.3.2006 n. 6572), ma in dette ipotesi, affinchè possa essere configurata una responsabilità del datore di lavoro per i danni che il prestatore assume di avere subito, è necessario che lo ius variandi non sia stato correttamente esercitato dal datore e, quindi, che l'assegnazione di mansioni diverse da quelle espletate in passato, possa essere ritenuta dequalificante, secondo la normativa legale e contrattuale che disciplina il rapporto. In alternativa, ove l'atto risulti essere conforme alla disciplina che regola l'assegnazione delle mansioni, una pretesa risarcitoria potrà essere fondata sull'art. 2087 c.c., solo qualora il diritto sia stato esercitato con finalità vessatorie o, comunque, abusando del diritto, il che si verifica allorquando l'esercizio avvenga "con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti" (Cass. 7.5.2013 n. 10568).
Ciò perchè, come già evidenziato, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., non sorge per il solo fatto che un danno si sia prodotto, occorrendo che l'evento dannoso sia eziologicamente riconducibile ad un comportamento colposo, ossia o all'inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali imposti o al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, che devono costantemente essere osservati anche nell'esercizio dei diritti.
3.4. Venendo, poi, al tema specifico del demansionamento nell'ambito della dirigenza sanitaria alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, occorre innanzitutto considerare che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, esclude l'applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art. 2103 c.c. e detta esclusione è stata ribadita per i dirigenti medici dalle parti collettive (art. 27 CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale), perchè, come evidenziato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 "la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali".
Il citato art. 15, inoltre, pur prevedendo che "l'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati", assegna al dirigente della struttura complessa il potere di direzione della struttura, da esercitare mediante "direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata".
I poteri che derivano dalla preposizione alla struttura, che sono sostanzialmente quelli già individuati in passato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sono funzionali alla posizione di garanzia che si assume nei confronti del pazientè, perchè la necessaria tutela del fondamentale diritto dei cittadini alla salute impone al dirigente della struttura e, nel caso di attività chirurgica, al capo equipe di organizzare e sorvegliare anche il lavoro altrui in modo da prevenire errori dai quali possa derivare una lesione al paziente (cfr. Cass. pen. 28.7.2015 n. 33329 sulla posizione di garanzia del capo equipe e Cass. pen. 28.6.2007 n. 39609 sulla delega in ambito sanitario).
In relazione a detta posizione di garanzia, considerato anche che il dirigente della struttura deve perseguire obiettivi finalizzati "all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità", si deve ribadire il principio già affermato da questa Corte secondo cui "ai fini della distribuzione degli incarichi (nella specie degli interventi chirurgici ai medici del reparto) assumono valore prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini" (Cass. 7.10.2013 n. 22789).
Discende dal principio di diritto enunciato, nonchè da quanto si è detto sull'equivalenza degli incarichi, che il dirigente medico non ha un diritto soggettivo ad effettuare interventi che siano qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, sicchè lo stesso non può opporsi nè a scelte aziendali che siano finalizzate a tutelare gli interessi collettivi richiamati dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, nè alle direttive impartite dal responsabile della struttura che perseguano l'obiettivo di garantire efficienza e qualità del servizio da assicurare al paziente.
Ciò non significa che la professionalità del dirigente medico non riceva alcuna tutela, perchè innanzitutto deve essere garantito al dirigente di svolgere un'attività che sia correlata alla professionalità posseduta, sicchè il dirigente stesso non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività nè assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile, sulla base delle corrispondenze stabilite a livello regolamentare.
Inoltre, poichè, come si è detto, il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'esercizio del diritto non può essere ispirato da finalità vessatorie nè avvenire causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il diritto medesimo è attribuito.
3.5. La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra enunciati, innanzitutto perchè la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della pronuncia l'art. 2087 c.c., senza individuare l'inadempimento o la regola di condotta violata dal datore di lavoro, ed inoltre perchè ha attribuito prevalente rilievo alla comparazione fra quantità e qualità degli interventi effettuati nei periodi rilevanti in causa, di per sè non idonea a fondare la pretesa risarcitoria.
La decisione gravata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi a quanto evidenziato nei punti che precedono ed al principio di diritto di seguito enunciato: " Nell'impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l'art. 2103 c.c., perchè gli incarichi dirigenziali, conferiti nel rispetto delle corrispondenze previste dalle fonti regolamentari, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità. Il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli curati da altri dirigenti della medesima struttura nè a quelli svolti in passato, fermo restando che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività nè assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto. Il datore di lavoro nell'assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenuto al rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicchè il diritto deve essere esercitato tenendo conto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato a mortificare la personalità del dirigente nè a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito".
L'accoglimento dei motivi del ricorso incidentale relativi all'an della pretesa risarcitoria, assorbe tutte le questioni poste dallo stesso ricorso incidentale e dal ricorso principale sul quantum del risarcimento.
Non è applicabile ratione temporis alla fattispecie il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione ed assorbe il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018