26.03.2018 free
Ispezione NAS in Farmacia. Sanzioni per allestimento anticipato di preparati galenici.
Nel luglio 2007 il NAS di Brescia eseguiva un'ispezione presso una
farmacia per svolgere accertamenti in ordine alle preparazioni magistrali.
All’esito della verifica con due separati verbali, venivano contestate
alcune infrazioni amministrative.
In particolare con il secondo verbale si contestava << Omessa applicazione delle procedure di
allestimento dei preparati magistrali (DM 18.11.2003 in relazione al decreto
del Ministero della Salute 22.06.2005 e art. 34, 4 comma del RD 1706/1938,
sanzionato dall'art. 358 del RD 1265/1934). Nella fattispecie, nel corso
dell'ispezione, si accertava che l'allestimento della preparazione nr. 02746
del 26.04.2007 è avvenuto dietro presentazione di ricetta del medico oculista
... a favore del paziente ... datata 02.05.2007 e quindi in epoca successiva
alla preparazione".>>
Sulla base dei verbali di contestazione, il direttore generale della
ASL competente emetteva ordinanza ingiunzione con applicazione di una sanzione
pecuniaria complessiva pari a Euro 4.098,00 per violazione dell'art. 92 del
Dlgs. 24 aprile 2006 n. 219 (impiego in preparati galenici del principio attivo
di un medicinale utilizzabile solamente in ambiente ospedaliero) e per
violazione dell'art. 8 del DM 18 novembre 2003(allestimento di preparati galenici
senza preventiva ricetta).
Il TAR Brescia nel rigettare l’opposizione, in relazione alla seconda
infrazione contestata ha ritenuto giustificata l’applicazione della sanzione
pecuniaria per l'allestimento di preparati galenici sulla base di una semplice
e-mail del medico e senza una vera e propria ricetta (intervenuta solo ad
allestimento ultimato).
Ha osservato il Giudice amministrativo che la prassi di allestire in
anticipo un certo quantitativo di preparati galenici da consegnare su
presentazione della ricetta non è ammissibile, in quanto, da un lato, introduce
un elemento di standardizzazione che, su larga scala, potrebbe arrivare a
somigliare alla produzione industriale, e dall'altro attenua le garanzie per la
salute del paziente, la quale è pienamente tutelata solo se vi sia un
collegamento univoco e individuale tra la ricetta e il preparato galenico.
Neppure è stata ritenuta accettabile la prassi di abbreviare i tempi
con l'invio di una e-mail, riservando a un momento successivo la stesura della
ricetta. Sebbene sia possibile che tale comportamento possa configurarsi come
normalmente innocuo, in quanto nessun preparato galenico viene comunque
consegnato senza presentazione della ricetta, risulterebbero anche in questo
caso attenuate le garanzie per la salute del paziente. Nell'intervallo
temporale tra l'allestimento del preparato galenico e la consegna dello stesso
si insinua infatti il rischio del contrasto di indicazioni tra la e-mail
anticipatoria e la successiva ricetta. Tale contrasto potrebbe non essere
rilevato dal farmacista, oppure potrebbe dare origine a un conflitto di
interessi, mettendo in contrapposizione la necessità di allestire nuovamente il
preparato galenico e il costo delle sostanze e delle ore di lavoro già
impiegate. Non vi è dunque piena equivalenza tra questa prassi e la procedura
esposta nell'art. 8 del DM 18 novembre 2003.
Avvocato Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net
Per approfondire,
TAR Lombardia Brescia 07.03.18, su www.dirittosanitario.net (AREA FARMACIE)