02/01/2018 free
Beneficio assistenziale non escluso nel caso di trattamento di emotrasfusione effettuato all'estero
L'intervento terapeutico all'estero, necessitato dall'esigenza di sopperire a deficienze del Servizio Sanitario Nazionale e da questo preventivamente autorizzato nella verificata sussistenza dei presupposti di legge, deve essere fondatamente ricondotto nell'ambito della protezione predisposta dalla legge per la tutela della salute del cittadino italiano ai fini dell'erogazione dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992.
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 18-07-2017) 11-12-2017, n. 29584
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -
Dott. TORRICE Amelia - rel. Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott.DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17650-2012 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo STUDIO CARNELUTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO D'ALBORA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12 (Atto di Costituzione del 14/08/2012);
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 4451/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/07/2011 R.G.N. 2357/2008.
Svolgimento del processo
1. che la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 4451 in data 8.7.2011, adita in via principale dal Ministero della Salute ed in via incidentale da S.L., affermata la legittimazione passiva del Ministero in relazione alle domande correlate ai benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda del S. volta al conseguimento dell'indennizzo in relazione alla epatopatia cronica HCV assunta come correlata alle emotrasfusioni somministrate in occasione dell'intervento di trapianto renale effettuato presso l'Ospedale di (OMISSIS)";
2. che la Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che il beneficio assistenziale doveva essere escluso nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui il trattamento di emotrasfusione, al quale era conseguita l'epatopatia, era stato effettuato all'estero;
3. che avverso tale sentenza S.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo;
4. che il Ministero della Salute ha depositato memoria in data 13.8.2012 al solo fine di partecipare alla pubblica udienza ma non ha depositato alcuna memoria successivamente alla fissazione della udienza camerale.
Motivi della decisione
5. che con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere l'indennizzo nel caso in cui il trattamento emotrasfusionale sia stato effettuato nel corso di un intervento chirurgico effettuato all'estero;
6. che secondo i principi affermati ripetutamente affermati da questa Corte, ai quali il Collegio ritiene di dare continuità, l'intervento terapeutico all'estero, necessitato dall'esigenza di sopperire a deficienze del Servizio Sanitario Nazionale e da questo preventivamente autorizzato nella verificata sussistenza dei presupposti di legge, deve essere fondatamente ricondotto nell'ambito della protezione predisposta dalla legge per la tutela della salute del cittadino italiano ai fini dell'erogazione dell'indennizzo di cui alla L. n. 201 del 1992 (Cass. 18401/2016, 11018/2016, 28435/2015);
7. che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati perchè ha escluso in radice il diritto al beneficio assistenziale previsto dalla L. n. 210 del 1992, sul rilievo che la emotrasfusione era stata effettuata nel corso di un intervento chirurgico eseguito all'estero omettendo di accertare se questo fu necessitato dall'esigenza di sopperire a deficienze del Servizio Sanitario Nazionale e da questo preventivamente autorizzato nella verificata sussistenza dei presupposti di legge;
8. che sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;
9. che la causa va rinviata alla Corte di Appello di Napoli, che in diversa composizione, dovrà fare applicazione del principio di diritto enunciato nel punto 6 di questa sentenza e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza plenaria, il 18 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2017