23/11/2017 free
Prestazioni socio-sanitarie nei confronti di disabili gravi in strutture residenziali: è la legge che individua i soggetti tenuti al finanziamento delle prestazioni assistenziali non accordi privati.
E' valida ed efficace la normativa di cui al DPCM del 14.02.2001, che prevede che la spesa per le prestazioni socio-sanitarie nei confronti di coloro che si trovino in strutture residenziali per disabili gravi debba essere ripartita per il 40% a carico del Servizio Sanitario Nazionale e per il 60% a carico dei Comuni di residenza.
Tale profilo rientra nell'ambito della normativa di interesse pubblico e assicura ai cittadini le prestazioni socio-sanitarie necessarie, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in applicazione concreta dell'art. 32, cost. Se così è, il diritto al ricovero e all'assistenza di un soggetto ultrasessantacinquenne e invalido al 100% non può essere regolamentato da convenzioni private che, in qualche modo, ostacolino di fatto il ricorso del cittadino alla fruizione dell'assistenza sanitaria, quale mezzo concreto di garanzia e attuazione del diritto costituzionalmente riconosciuto alla salute. Il contratto di ricovero deve perciò ritenersi nullo ex art. 1428 c.c., per contrarietà a norme imperative
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Tribunale Modena, sez. I, 11/10/201 n. 1779
omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la A.S.RE.M. (Azienda Sanitaria Regionale Molise) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3154/2013 emesso dal Tribunale di Modena in data 23.09.2013 con il quale Charitas ASP di Modena otteneva il pagamento della somma di euro 234.530,09 oltre interessi e spese legali, a titolo di mancato rimborso della retta di degenza relativamente al periodo dal 31.10.2009 al 30.04.2013 del sig. Ci. An., nato e residente a Pozzilli (IS), ospitato presso la struttura Charitas di Modena dal 1954 fino al decesso avvenuto in data 25.02.2015.
Parte opponente preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. a) del c.p.a.; nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e rilevava l'illegittimità dell'addebito della retta di degenza, assumendo che la predetta somma dovesse essere ripartita tra vari soggetti legittimati, ovvero per il 40% al Servizio Sanitario Nazionale e il restante 60% a carico del Comune di residenza del degente al momento del ricovero.
Si costituiva in giudizio la Charitas ASP di Modena, chiedendo nel merito di confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3154/2013, rigettando in toto l'opposizione avversaria.
Con ordinanza del 3.04.2014 veniva concessa la provvisoria esecuzione limitatamente al 40% della somma ingiunta, stante la pendente contestazione circa gli enti tenuti al pagamento della retta per la restante parte del credito.
La causa veniva istruita tramite assunzione delle prove orali e veniva avviata alla decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1) Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario eccepito da ASREM.
Sostiene parte attrice opponente che l'organo preposto a dirimere la controversia che stabilisce la divisione degli oneri economici tra i vari soggetti pubblici tenuti all'assistenza socio sanitaria non sia il giudice ordinario, ma unicamente il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. a) del c.p.a.
Tuttavia, giova premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che, qualora si instauri un giudizio di accertamento volto ad impedire l'esecuzione del decreto ingiuntivo e perciò ad escludere il diritto soggettivo della controparte al pagamento del corrispettivo, la giurisdizione spetti al giudice ordinario: "appartengono al g.o. le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti da un contratto stipulato tra un privato e la p.a., nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto non già i provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto privatistico discendente dal negozio, dovendo gli eventuali vizi di quest'ultimo essere esaminati esclusivamente dal g.o. competente a conoscerne l'intera disciplina, ivi compresi i vizi afferenti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte, che possono essere accertabili in via incidentale dal g.o." (Cassazione civile, sez. un., 05/04/2012, n. 5446; sul principio di cui alla prima massima, pacificamente: Cons. Stato, Sez. VI, nn. 4956/2007 e 7215/2006). La fattispecie esaminata dalla S.C. riguardava una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro con cui era stato ingiunto alla Regione Calabria di pagare alla ricorrente (società convenzionata con il servizio sanitario regionale per prestazioni assistenziali) una somma a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate in regime di convenzionamento; in tale ipotesi, del tutto analoga a quella in oggetto, secondo la Suprema Corte, trattandosi di accertamento relativo ad un rapporto privatistico per prestazioni assistenziali svolte da un ente privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
E ancora, in un caso analogo si è espresso il Consiglio di Stato , statuendo che "in tema di riparto giurisdizionale, la sentenza Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 comma 1, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 lett. a), l. 21 luglio 2000 n. 205, ha mutato il precedente assetto in tema di "indennità, canoni ed altri corrispettivi" relativi a servizi pubblici, di tal che attualmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti afferenti ad un pubblico servizio quale è quello dell'assistenza sanitaria prestata da strutture private accreditate; pertanto, è annullabile, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il decreto emesso per ingiungere all'amministrazione il pagamento di somme" (si veda Consiglio di Stato, che Consiglio di Stato, sez. V, 20/03/2007, n. 1337).
Nel presente giudizio di opposizione è evidente che si controverte circa la sussistenza del diritto soggettivo di Charitas ASP ad ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni assistenziali fornite al sig. Ci. durante la sua vita, prestazioni eseguite iure privatorum ancorché scaturenti da rapporti relativi ad un pubblico servizio a carico dell'ente pubblico, ma senza che venga in considerazione alcuna attività autoritativa o che implichi una discrezionalità di tipo amministrativo dell'ente pubblico verso il privato. Invero, il mancato pagamento da parte dell'ASREM non può essere considerato frutto di scelte discrezionali e autoritative, bensì conseguenza della ritenuta insussistenza, a livello normativo e pattizio, del relativo diritto.
Conseguentemente, con specifico riguardo alla presente controversia, deve escludersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
2) Prova del credito azionato.
Giova premettere che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato. Tuttavia, l'opponente non ha in alcun modo contestato la quantificazione delle somme portate nel decreto ingiuntivo, e quindi l'importo delle rette mensili richieste in base al rapporto di spedalità nei confronti del sig. Ci., essendosi limitato a eccepire che la somma addebitabile alla ASREM deve essere pari al 40% della retta mensile e non all'intero importo della stessa. Risulta quindi provato l'importo del credito relativo al rimborso della retta di degenza dal 31.10.2009 al 30.04.2013 del sig. Ci. An.. Del resto, il Ci. era ricoverato nella struttura sin dal 1954 proprio in forza di provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Modena e la sua permanenza dal 2009 in poi era stata disposta in forza del provvedimento del Giudice Tutelare emesso in data 26.11.2009 (vedi doc. n. 48), ove veniva disposto che l'amministratore di sostegno prosegua presso l'istituto Charitas di Modena nel progetto educativo e abilitativo nei confronti del sig. Ci. con diniego di autorizzazione dello stesso al trasferimento in analoga struttura della Regione Molise.
Ora, in base alle norme istitutive del servizio sanitario nazionale, nonché alle specifiche norme del DPCM del 14.02.2001, sono indicati i soggetti pubblici (vedi tabella allegata) tenuti al finanziamento delle prestazioni assistenziali, quali quelle oggetto di causa.
Si deve ritenere che le norme contenute nel predetto decreto debbano essere interpretate non alla stregua dei meri atti di indirizzo, come sostenuto da parte convenuta opposta, bensì come normativa cogente di tutela dell'interesse pubblico, in quanto, in applicazione dell'art. 32 Cost., garantiscono l'assistenza sanitaria al cittadino e assicurano livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale. In un caso analogo è stato affermato che: "in base alla normativa vigente, le spese per ricovero di anziano vanno suddivise al 50% tra azienda sanitaria e Comune competente. Non c'è dubbio che una siffatta normativa rientra nell'ambito della normativa di interesse pubblico e assicura ai cittadini le prestazioni socio-sanitarie necessarie, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in applicazione concreta dell'art. 32, cost. Se così è, il diritto al ricovero e all'assistenza di un soggetto ultrasessantacinquenne e invalido al 100% non può essere regolamentato da convenzioni private che, in qualche modo, ostacolino di fatto il ricorso del cittadino alla fruizione dell'assistenza sanitaria, quale mezzo concreto di garanzia e attuazione del diritto costituzionalmente riconosciuto alla salute. Il contratto di ricovero deve perciò ritenersi nullo ex art. 1428 c.c., per contrarietà a norme imperative" (Tribunale Verona, 24/10/2013).
Pertanto, nel caso è valida ed efficace la normativa di cui al DPCM del 14.02.2001, che prevede che la spesa per le prestazioni socio-sanitarie nei confronti di coloro che si trovino in strutture residenziali per disabili gravi debba essere ripartita per il 40% a carico del Servizio Sanitario Nazionale e per il 60% a carico dei Comuni di residenza. Conseguentemente ASREM è tenuta a rimborsare esclusivamente il 40% dell'importo della prestazione socio-sanitaria eseguita nei confronti del sig. Ci..
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere interamente revocato e ASREM deve essere dichiarata debitrice nei confronti di Charitas della somma di euro 93.812,03, già corrisposta in seguito al decreto di provvisoria esecuzione parziale emesso in corso di causa in data 04.04.2014.
Secondo il principio della soccombenza, parte opponente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a favore di parte convenuta opposta, pur dovendosi compensare le stesse nella misura di 1/2 tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione. Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3154/2013;
- dichiara tenuta parte opponente al pagamento nei confronti di parte convenuta opposta per il titolo per cui è causa, della somma di 93.812,03, dandosi atto che tale somma è già stata pagata in seguito all'ordinanza di provvisoria esecuzione parziale emessa il 4.04.2014;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, pur compensate nella misura di 1/2, spese che si liquidano nell'intero in E 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Modena, 10 ottobre 2017
Depositata in cancelleria il 11/10/2017