26/10/2017 free
Ridefinizione di una Unità operativa complessa in semplice di Azienda Ospedaliera Universitaria: la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario
il "Servizio Autonomo di radiologia ad indirizzo
senologico" da "struttura complessa" è stato trasformato in
"struttura semplice".
L'orientamento prevalente della giurisprudenza della
Cassazione è condiviso dal Consiglio di Stato, per cui, nello speciale ambito del servizio
sanitario nazionale, attiene comunque alla sfera propria dell'A.G.O.
l'impugnativa della decisione del direttore generale di un'azienda sanitaria
locale di modificare una struttura operativa complessa in struttura semplice
trasferendola dal servizio sanitario all'ambito universitario.
Diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche
in genere, la giurisdizione a conoscere dell'impugnazione di un atto di macro
organizzazione, ancorché finalizzato al raggiungimento del fine pubblico
dell'azienda spetta al giudice ordinario in quanto provvedimento esplicitamente
"disciplinato dal diritto privato", ex art. 3 del d.lgs. n. 502 del
1992 (come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999) in coerenza con
il suo carattere imprenditoriale, strumentale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7386 del 2016,
proposto da:
An. Ma. Gu., rappresentato e difeso dall'avvocato
Fabrizio Lofoco,
con domicilio eletto presso lo studio Studio Grez &
Associati S.R.L.
in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle;
con
domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma
viale Parioli
180;
Ospedale Giovanni XXIII non costituito in giudizio;
Di Pa. Ro. -
Dirigente Medico Responsabile
Unità Controllo di
Gestione c/o Az. .Consorzio Policlinico di Bari
non costituito in
giudizio;
Direttore
Amministrativo c/o Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari non costituito in
giudizio;
Direttore Sanitario c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale
Policlinico di Bari non costituito in giudizio;
Da. Vi. Direttore
Generale c/o Az.
Osp. Univers .Consorziale
Policlinico di Bari non costituito in giudizio;
Regione Puglia, in
persona del legale
rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli
avvocati Adriana Shiroka,
Mariangela
Rosato; Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini N.
36;
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale Dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Susan G. Komen Italia Onlus non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II
n. 00128/2016,
resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con
cui il
giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione
sull'impugnativa
dei provvedimenti concernenti la ridefinizione di
un'unità operativa
complessa
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale
Policlinico - Giovanni XXIII di Bari
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero
-
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di
Regione Puglia e
di Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017
il Cons.
Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati
Fabrizio Lofoco,
Massimo Felice Ingravalle, Mariangela Rosato e l'avvocato
dello Stato
Isabella Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con il presente gravame la dottoressa Gu. An. Ma., dirigente
medico ospedaliero, già direttore facente funzioni del "Servizio Autonomo
di radiologia ad indirizzo senologico", impugna la sentenza n. 128/2016
della Seconda Sezione del Tar Puglia-Bari con la quale è stato dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice
ordinario sul suo ricorso diretto all'annullamento rispettivamente:
- della deliberazione del direttore generale n. 11 82 del 23
settembre 2014;
- delle delibere della giunta regionale pugliese n. 13 88 il
13 giugno 2011 e numero 3008 del 27 dicembre 2012;
- ove occorra: dell'intesa tra il Direttore del Policlinico
di Bari ed il Magnifico Rettore della Università di Bari; della deliberazione
del d.g. del policlinico n. 15 92/2012 e numero 11 82/2014; del protocollo
d'intesa tra regione Puglia necessità di Bari del 3 settembre 2013; e della
successiva intesa del 30 o 10 2013; dell'atto di aggiornamento dell'allegato B
del protocollo di intesa regione Puglia-Università.
Con i predetti atti il "Servizio Autonomo di radiologia
ad indirizzo senologico" da "struttura complessa" è stato
trasformato in "struttura semplice".
Il presente gravame, oltre a riproporre i cinque motivi del
ricorso di primo grado, con la seconda rubrica assume l'erroneità della
sentenza negatoria della giurisdizione sotto diversi profili.
Nel merito, a parte la contraddittorietà della statuizione
rispetto alle due pronunce cautelari favorevoli alla ricorrente, la ricorrente
lamenta la circostanza per cui il petitum sostanziale del ricorso riguarda
l'ingiustizia e l'illogicità di un'organizzazione degli uffici e delle modalità
di conferimento degli incarichi che è diretto ad assicurare il corretto
esercizio del potere amministrativo.
Gli atti impugnati darebbero luogo, in sostanza, ad un atto
di macro-organizzazione come tale di competenza del Giudice amministrativo come
avrebbe affermato la stessa Cassazione, Sezioni Unite 5 maggio 2012 n. 7503,
per cui rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo la controversia nella quale la contestazione investe
direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo con cui si deduce
l'illegittimità di atti organizzativi attraverso i quali l'amministrazione
definisce l'assetto delle proprie articolazioni strutturali, a nulla rilevando
che il giudice ordinario abbia concorrente potere di disapplicare gli atti
amministrativi eventualmente illegittimi.
La legittimazione della ricorrente scaturirebbe dalla
titolarità, sia pure a titolo interinale quale facenti funzioni, della
Direzione che la Dottoressa possedeva ed altresì dal danno per l'intera
collettività. L'amministrazione avrebbe infatti omesso di esplicitare le
ragioni della scelta relativa alla trasformazione della struttura complessa in
struttura semplice, avvenuta peraltro senza il placet della Regione Puglia.
Di qui anche l'erroneità del riferimento del TAR al
trasferimento del pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario quando
invece la presente impugnativa sarebbe stata generata dalla ricorrente per
l'esclusivo interesse pubblico.
Si sono costituiti giudizio la Regione Puglia l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Consortile, il Policlinico di Bari, l'Università
degli studi Aldo Moro per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.
Con la memoria per la discussione l'Avvocatura regionale,
nel sottolineare l'esattezza della valutazione del giudice di primo grado, ha
concluso per l'infondatezza nel merito del gravame.
All'udienza di discussione l'Avvocato della ricorrente ha
sottolineato le proprie argomentazioni.
A loro volta le Difese delle Amministratici resistenti hanno
insistito per il rigetto il rigetto del gravame.
Diritto
L'appello va respinto
In linea di principio, le conclusioni cui è giunto il TAR,
corrispondono infatti all'orientamento prevalente della giurisprudenza della
Cassazione, condivise da questo Consiglio per cui, nello speciale ambito del
servizio sanitario nazionale, attiene comunque alla sfera propria dell'A.G.O.
l'impugnativa della decisione del direttore generale di un'azienda sanitaria
locale di modificare una struttura operativa complessa in struttura semplice
trasferendola dal servizio sanitario all'ambito universitario.
Diversamente da quanto previsto per le amministrazioni
pubbliche in genere, la giurisdizione a conoscere dell'impugnazione di un atto
di macro organizzazione, ancorché finalizzato al raggiungimento del fine
pubblico dell'azienda spetta al giudice ordinario in quanto provvedimento
esplicitamente "disciplinato dal diritto privato", ex art. 3 del
d.lgs. n. 502 del 1992 (come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999)
in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale.
La Sezione - anche al fine di non differire la definizione
dal competente giudice delle censure formulate in primo grado - non può che
prendere atto dei principi enunciati in questo specifico ambito dalla Corte
regolatrice della giurisdizione e non può che affermare la sussistenza del
giudice civile (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. un. 07 dicembre 2016 n.
25048, ma in precedenza Cass. Civ. SS.UU., n. 2031/2008; n. 17461/2006; n.
15304/2014; di recente richiamate da Cons. Stato, Sez. III, n. 3815/2015).
Infine, anche il precedente invocato dall'appellante, a
supporto delle sue censure nei confronti della pronuncia del TAR, non risulta
attinente alla presente controversia in quanto, si tratta di un'affermazione
obiter dictum per cui il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4,
rimette alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative
ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso decreto, tra le quali
rientrano quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e dei ricercatori
universitari (art. 3, comma 2). Si tratta quindi di una fattispecie che non
appare attagliarsi al caso di specie.
In conclusione l'appello va dunque respinto.
Considerata la natura della controversia e la complessità
degli orientamenti giurisprudenziali in materia, le spese del secondo grado di
giudizio possono essere compensate.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Terza), definitivamente pronunciando respinge l'appello, come in epigrafe
proposto, per l'effetto conferma la sentenza appellata che ha declinato la
giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4
maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Francesco Bellomo, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 MAG. 2017.