14.10.2004 free
TAR PUGLIA Medico Convenzionato (Le deroghe che consentono il superamento del massimale, non sono fruibili nel caso di svolgimento di ulteriore attivita')
Massima:
Qualora il medico convenzionato non svolga alcuna altra attività, potrà anche raggiungere il massimale previsto dall'Accordo e, sussistendone i presupposti, fruire delle deroghe a tale limite; mentre se svolge altra attività, dovrà ridurre il numero dei propri assistiti proporzionalmente al numero di ore dedicate allo svolgimento della seconda attività, senza peraltro poter fruire di alcuna deroga, risultando altrimenti aggirato il criterio generale volto a garantire un livello qualitativo minimo di assistenza ai pazienti.(a cura del Centro Studi di Diritto Sanitario)
Sentenza 30 settembre 2004 n. 4235
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione I ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1491 del 2004 proposto da ..., rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Mastroviti, presso il cui studio, sito in Bari, via Marchese di Montrone, n. 47, è elettivamente domiciliato; CONTRO la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paparella, presso il cui studio, sito in Bari, via Venezia, n. 14, è elettivamente domiciliata; e nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Carrescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Raffaele Daloiso, sito in Bari, via Putignani, n. 75; PER L’ANNULLAMENTO a) della deliberazione di G.R. n. 565 del 20/4/2004 recante approvazione dell’Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta di cui al d.p.r. n. 272 del 28/7/2000 relativo agli istituti normativi ed economici riservati alla trattativa regionale, nella parte in cui si stabilisce che “al pediatra di libera scelta che svolge attività compatibili, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica ad altre attività” e che “al pediatra con doppio incarico non sono consentite le deroghe oltre il proprio massimale individuale” (art. 6.2 dell’Accordo); b) della nota prot. n. 12887 in data 26/5/2004 con cui l’Az. FG/3 ha invitato il ricorrente a “comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente, di aver effettuato la riduzione a complessive n. 680 scelte ovvero di rinunciare al numero di ore eccedenti”; c) di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3; Viste le memorie difensive depositate in giudizio dalle Amministrazioni resistenti; Visti gli atti tutti della causa; Relatore nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Referendario, dott.ssa Federica Cabrini; Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale; Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Il ricorrente, medico specialista pediatra di libera scelta, convenzionato con l’Azienda U.s.l. FG/3, espone di aver acquisito un numero di scelte superiore ad 800 unità (923 alla data del 17/5/2004), per effetto delle deroghe previste dalla disciplina contrattuale vigente, e di svolgere attività consulenziale per n. 6 ore settimanali, presso consultori familiari attivati nell’ambito delle Aziende sanitarie FG/1 e FG/3. Con ricorso notificato in data 21/6/2004 e depositato in data 6/7/2004 ha impugnato gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui lo costringono a ridurre il numero di assistiti.
Lamenta in particolare la violazione ed erronea applicazione dell’art. 48 della legge 23/12/1978, n. 833 e dell’art. 8 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m. nonché la violazione dell’art. 23 d.p.r. 28/7/2000, n. 272 ed il vizio di eccesso di potere, atteso che l’art. 23 del d.p.r. n. 272/2000 - recante l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta - stabilisce, tra l’altro, sia il numero massimo di assistiti che ciascun pediatra può acquisire (800), sia i casi in cui tale limite di scelta può essere derogato, sia la possibilità del contemporaneo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali. In linea con quanto previsto dalle fonti normative statali, tali attività sono ritenute compatibili a condizione che il loro svolgimento non sia di pregiudizio “al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico … nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto”, senza che siano introdotti meccanismi atti a determinare la riduzione proporzionale del massimale individuale di ogni singolo pediatra. L’art. 6.2 dell’Accordo integrativo regionale (approvato con Deliberazione di G.R. 20/4/2004, n. 565), stabilisce che “al pediatra di libera scelta che svolge attività compatibili, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica ad altre attività”.
Tale previsione è illegittima in quanto la regolamentazione del numero degli assistiti e degli obblighi che ne derivano in capo al medico convenzionato è materia riservata esclusivamente alla contrattazione nazionale. E’ poi del tutto irrilevante che una previsione di tal fatta fosse inserita nei precedenti Accordi collettivi nazionali in quanto essi devono intendersi abrogati per effetto dell’approvazione del d.p.r. 272/2000, che nulla dice con riferimento al limite di cui trattasi. L’art. 6.2 dell’Accordo integrativo regionale stabilisce poi che “al pediatra con doppio incarico non sono consentite le deroghe oltre il proprio massimale individuale”. L’Accordo Collettivo Nazionale consente ad ogni pediatra di incrementare il proprio massimale individuale in determinati casi e a determinate condizioni e non esclude da tale possibilità il pediatra “con doppio incarico”.
Deve quindi comunque consentirsi al pediatra che si sia visto ridurre il massimale in misura proporzionale al numero di ore settimanali dedicate ad altre attività di incrementare il proprio massimale fruendo delle deroghe previste dall’Accordo nazionale. Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni intimate confutando con ampie memorie le censure dedotte in ricorso. Con memoria difensiva depositata in data 28/9/2004 il ricorrente ha insistito nelle proprie difese. All’esito della camera di consiglio del 29 settembre 2004, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
Infatti, non corrisponde al vero che la regolamentazione del numero degli assistiti e degli obblighi che ne derivano in capo al medico convenzionato sia materia riservata esclusivamente alla contrattazione nazionale. Lo stesso d.p.r. n. 272/2000 (v. dichiarazione preliminare), riconosce il ruolo centrale della contrattazione regionale con riferimento alle “forme e modalità di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni … all’assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata … e alla definizione di ulteriori possibilità per garantire la continuità assistenziale”. Esso prevede poi espressamente che tramite accordi regionali vengano promosse “sperimentazioni diverse da confrontare e misurare in termini di validità assistenziale, in un coerente rapporto tra costi/benefìci ed economicità della spesa”.
Pertanto le previsioni contenute nell’art. 23 del citato d.p.r. 272/2000 costituiscono delle linee direttive che necessitano però di essere concretamente applicate, in ciascuna Regione, in ragione di quelle che sono le esigenze peculiari dell’assistenza sanitaria locale. Le previsioni di cui all’art. 6.2 dell’Accordo regionale, pertanto, non solo non violano la legge statale e l’Accordo nazionale, ma non sono neppure illogiche o irrazionali. Infatti, ritiene il Collegio che l’imposizione di massimali di assistiti e la regolamentazione degli obblighi che ne derivano per i medici convenzionati, sono finalizzate ad una più elevata tutela della salute, mediante l’elevazione della qualità del servizio; pertanto, l’assunzione di altri impegni professionali da parte del medico convenzionato ben può giustificare una riduzione proporzionale del suo massimale.
Appare quindi congruente la scelta della Regione Puglia e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di stabilire che ai fini di una razionale erogazione dell’assistenza pediatrica, il livello di lavoro di 40 ore settimanali debba essere distribuito tra lo svolgimento dell’attività di assistenza ai soggetti in età pediatrica e quello delle eventuali altre attività (anche libero-professionali) compatibili (applicando il criterio secondo il quale 1 ora di attività corrisponde a 20 scelte). Segue da ciò che se il pediatra non svolge alcuna altra attività potrà anche raggiungere il massimale previsto (800 scelte) e, sussistendone i presupposti, fruire delle deroghe a tale limite; mentre se svolge altra attività, dovrà ridurre il numero dei propri assistiti proporzionalmente al numero di ore dedicate allo svolgimento della seconda attività, senza peraltro poter fruire di alcuna deroga, risultando altrimenti aggirato il criterio generale volto a garantire un livello qualitativo minimo di assistenza ai pazienti. Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, da Gualano Renato, lo rigetta.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 29 settembre 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
Gennaro Ferrari Presidente Leonardo Spagnoletti Consigliere Federica Cabrini Est. Referendario