20/05/2017 free
Non rilevano, nel giudizio contabile, i rapporti tra il medico responsabile e la compagnia assicuratrice
Nell'ambito della responsabilità medica per
malpractice avanti alla Corte dei conti, non trovano ingresso rapporti
strettamente civilistici tra il presunto responsabile e la compagnia di
assicurazione, la quale non potrebbe esser chiamata in causa a garanzia
dell'assicurato, posto che detta chiamata comporterebbe la sottoposizione al
giudizio contabile di profili inerenti il rapporto interno tra assicurazione e
assicurato governato da regole civilistiche e sottoposto alla giurisdizione
ordinaria, trattandosi di soggetto privato nei confronti del quale la Corte non
può giudicare . Allo stesso modo non
rileva l'attivazione o meno della garanzia specifica per il medico ospedaliero
da copertura per colpa grave, posto che detta clausola potrà essere attivata
avanti al Giudice Ordinario civile successivamente all'eventuale condanna
inferta dalla Corte dei conti per colpa grave, sia perché l'eventuale condanna
avanti al Giudice contabile ne costituisce il formale presupposto giuridico
(essendo la Corte dei conti l'unica autorità giudiziaria che può accertare
detto elemento soggettivo), sia anche perché, come detto, le ricadute
civilistiche nel rapporto trilaterale azienda sanitaria/assicurazione/ medico
vanno sottoposte alla giurisdizione ordinaria del Giudice civile.
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 100
del 11/05/2017
Repubblica Italiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Donato Maria FINO
Presidente
dott. Francesco Maria PAGLIARA Consigliere
dott. Alberto RIGONI
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44502 proposto
ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la
Regione Emilia Romagna della Corte dei conti nei confronti di .....;
Visto l'atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del giorno 8.03.2017 il
relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G.
Filippo Izzo, e l'Avv. L. Cicognani per la convenuta .....;
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura
Contabile cita in giudizio ....., medico presso l'AUSL di Reggio Emilia,
Ospedale di Montecchio Emilia (RE), per sentirla condannare al risarcimento del
danno erariale quantificato in euro 237.500,00 per un caso di malpractice sanitaria.
La Procura Regionale, nel ricostruire i fatti di causa,
riferisce che in data 12.05.2009 il sig. .....si era presentato, accompagnato
dalla moglie, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montecchio (RE), accusando
forti dolori addominali.
Secondo la ricostruzione operata dalla Procura attrice,
..... avrebbe disposto la somministrazione di un farmaco contente ketoprofene,
il quale avrebbe provocato uno shock anafilattico al paziente, fino al decesso
intervenuto nel volgere di pochi minuti.
La Procura contabile riferisce che nella consulenza
richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
nel corso delle indagini preliminari (indicata come CTU nell'atto di citazione)
era emersa l’allergia all'acido acetilsalicilico e ketoprofene, desumibile da
una dichiarazione del medico curante, e che pertanto il decesso sarebbe stato
causato dall'assunzione della predetta sostanza.
Tra gli eredi e l'azienda sanitaria si giungeva, in data
21.03.2010, ad un accordo transattivo, in base al quale l'AUSL di Reggio Emilia
si impegnava a versare la somma di euro 300.000,00, oltre spese legali, onde
evitare un giudizio avanti al Giudice civile per il risarcimento del danno.
Il procedimento penale terminava con la sentenza ex artt.
444 e ss. c.p.p. nei confronti della convenuta ..... del G.I.P. del Tribunale
di Reggio Emilia del 20.10.2010, divenuta irrevocabile il 10.02.2011, con la
quale veniva applicata alla convenuta la pena di mesi sei di reclusione, con la
sospensione condizionale, per il reato di omicidio colposo.
In base a quanto esposto in atto di citazione, il menzionato
accordo transattivo con gli eredi del Sig. .....avrebbe generato, al netto
della franchigia contrattuale prevista con la compagnia di assicurazione
dell'AUSL di Reggio Emilia, un esborso effettivo di euro 237.500,00 (somma
comprensiva delle spese legali liquidate al difensore delle parti private) che
rappresenta l'ammontare del danno erariale contestato alla convenuta ......
La Procura Regionale ritiene esistente la responsabilità
amministrativa della convenuta a titolo di colpa grave.
Ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 2236 c.c. in
tema di responsabilità professionale, per il quale l'azienda ospedaliera non
risponde dei danni derivanti da prestazioni che comportino la soluzione di
problemi di particolare difficoltà, salvo i limiti necessariamente connessi al
dolo ed alla colpa grave.
Contesta la colpa grave sotto il profilo dell’incapacità
nella gestione del caso, di difetto di comunicazione con il personale
infermieristico, d’insufficiente attenzione alle dichiarazioni del paziente
deceduto che aveva dichiarato l’allergia, e richiama linee guida dalle quali
sembra emergere la necessità di richiedere al paziente eventuali allergie e di
annotare le risposte in cartella clinica.
La Procura attrice trova conferma delle predette deduzioni
sulla base dell'avvenuta irrogazione della sanzione penale a seguito di
giudizio ex artt. 444 e ss. c.p.p., che confermerebbe il nesso causale tra la
condotta del medico e il fatto letale poi risarcito.
Richiamando l'art. 3, legge n. 189/2012, l'attrice,
sostenendo che il mancato rispetto delle linee guida dimostri la colpa grave
del medico , sul presupposto che detta norma esclude la responsabilità penale
per colpa lieve, individuata come pedissequo rispetto delle linee guida
medesime, rileva come la convenuta ..... non abbia rispettato le minime regole
di prudenza e perizia.
Conclude chiedendo la condanna della convenuta al
risarcimento del danno erariale quantificato nella somma di euro 237.500,00,
oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia.
Si costituisce in giudizio ..... con gli avv.ti L. Cicognani
del Foro di Bologna e C. Abbiati del Foro di Parma.
Dopo aver dettagliatamente ricostruito la vicenda, la
convenuta si sofferma sul fatto che la scheda di Triage era stata compilata
dalla caposala raccogliendo le informazioni dalla moglie del paziente e che non
era stata immediatamente consegnata alla convenuta quando il paziente era
entrato in ambulatorio per la visita.
In tal senso, ..... afferma di aver effettuato l'anamnesi
sulle dichiarazioni del solo paziente, il quale aveva riferito, come da
attestazioni contenute nella cartella clinica, di non aver mai avuto problemi
legati alla somministrazione di ASA, orientandosi, quindi, per la
somministrazione di 2 fiale di 250 cc di fisiologica di Artrosilene, derivato
del ketoprofene, quale farmaco utilizzato in via primaria nel trattamento della
patologia rappresentata dal paziente.
Riferisce che, nonostante l'estensione della garanzia da polizza
assicurativa, l'AUSL di Reggio Emilia non comunicava alla convenuta l'avvio
della procedura di transazione.
La convenuta osserva come non esiste agli atti alcun
documento che attesti le modalità di calcolo per le quali l’AUSL di Reggio
Emilia avrebbe rimborsato la somma di euro 237.500,00 all'assicurazione sul
maggior risarcimento di euro 337.400,00 (importo comprensivo di interessi e
spese legali), concretamente versato agli eredi del Sig. .....Enzo. Infatti
agli atti di causa risulta un bonifico da parte dell'azienda ospedaliera
reggiana di rimborso del complessivo valore di € 703.855,12 per franchigia
integrata.
Eccepisce la nullità della citazione per carente indicazione
dei criteri per la determinazione del danno, nonché la prescrizione del credito
erariale, poiché il pagamento sembrerebbe avvenuto nel marzo 2010, mentre la
costituzione in mora, avvenuta il 10.08.2015, risulterebbe emessa fuori
termine.
Afferma di aver sottoscritto la clausola di estensione delle
coperture denominata “Garanzia per la copertura della colpa grave”, il cui
premio veniva regolarmente pagato dalla ..... mediante una trattenuta
stipendiale mensile. In questo senso non vi sarebbero i presupposti per l'avvio
dell'azione erariale, atteso che l'azienda reggiana non avrebbe dovuto
rimborsare l'assicurazione per alcuna franchigia in relazione al sinistro
occorso al Sig. ....., tanto che si potrebbe ipotizzare un danno erariale in
capo all'AUSL di Reggio Emilia per l'avvenuto rimborso di somme a titolo di
franchigia alla compagnia di assicurazione aziendale in realtà non dovute per
la previsione contrattuale descritta.
Contesta, nel merito, la sussistenza della colpa grave.
La difesa della convenuta fonda detta considerazione su
alcuni punti fermi che sarebbero emersi sulla vicenda.
In particolare, la consulenza citata in atto di citazione
non proviene da un consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice, e non è
stata resa nel contraddittorio tra le parti nel corso del dibattimento penale,
ma si tratta di una relazione del perito di parte, nominato dal Pubblico
Ministero penale nel corso delle indagini preliminari, senza alcun
contraddittorio.
Inoltre ..... osserva che il certificato del medico curante
del paziente deceduto il 12.05.2009, che attesta l’allergia agli ASA, non era
presente nella scheda di Triage, né era nella disponibilità della convenuta,
essendo stato redatto successivamente alla data del decesso, come si evince
dalla stessa consulenza del Pubblico Ministero penale laddove si fa riferimento
alla nota del medico di base del Sig. .....rilasciata dopo l'avvenuto decesso,
e quindi successiva ai fatti del 12.05.2009.
Rileva che il personale addetto alla Triage era assente al
momento della visita nell’ambulatorio, per la stessa ammissione della caposala,
che ha dichiarato di non essere stata presente alla visita perché impegnata in
reparto.
Riferisce che la scheda di Triage è stata depositata nella
cartella clinica dopo la visita del paziente, come emerge da una consulenza di
parte allegata alla memoria di costituzione, da cui si evince che tale modulo,
sebbene riporti orario elaborazione delle ore 08,54.41, sarebbe stato
materialmente portato nell’ambulatorio del medico solo in un momento successivo
rispetto alla visita che la ..... ha svolto sul paziente. A dimostrazione di
ciò, la scheda sanitaria di accettazione al pronto Soccorso porta l’orario
delle 9,05, momento nel quale l’anamnesi familiare del paziente era stata
realizzata dalla convenuta basandosi sulle sue dichiarazioni orali all’interno
dell’ambulatorio, quando la scheda di Triage non era ancora stata trasmessa
dall’accettazione.
Rileva altresì che, durante l’anamnesi, la ..... chiedeva
espressamente al paziente se questi soffrisse di eventuali allergie, ottenendo
in risposta dal Sig. ....., vigile e collaborante, una sola indicazione di
generica intolleranza all’ASA, se ingerito, con effetti di solo bruciore
gastrico, tant’è che la convenuta attestava: “intolleranza ad ASA, non vengono
riferiti dal paziente problemi in passato legati alla somministrazione di ASA”.
Detta circostanza sarebbe attestata dalla scheda di dimissione ospedaliera
(SDO), che è atto di pubblico ufficiale e fa fede fino a querela di falso.
Ritiene che la propria condotta sia stata conforme alle
linee guida fornite in tema di somministrazione di FANS dall’Agenzia del
Farmaco, e come tale priva di negligenza, imprudenza o imperizia.
Rileva l’esistenza di deficit organizzativi dell’AUSL di
Reggio Emilia, Ospedale di Montecchio Emilia (RE), in materia di accoglienza
dei pazienti del Pronto Soccorso, che incide sul nesso causale.
Contesta il quantum per l’assenza di dimostrazione, da parte
della Procura Contabile, dell’effettivo esborso da parte dell’azienda per il
fatto sottoposto a giudizio.
In subordine, chiede la riduzione dell’addebito.
All'udienza del 8.03.2017 erano presenti per la Procura
Regionale il S.P.G. F. Izzo e per la convenuta ..... l'Avv. L. Cicognani, i
quali si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti.
DIRITTO
La contestazione di responsabilità amministrativa per un danno
indiretto da malpractice sanitaria, sulla quale la Sezione è tenuta a
pronunciarsi nell'odierno giudizio, origina dal risarcimento versato in favore
degli eredi del Sig. .....Enzo, deceduto nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Montecchio Emilia (RE) il 12.05.2009, presso il quale si era recato accusando
forti dolori addominali, dopo che la convenuta ....., medico addetto al
predetto reparto ospedaliero, aveva disposto la somministrazione di un farmaco
a base di ketoprofene che, come sembrerebbe emergere dal referto autoptico, ha
provocato uno shock anafilattico al paziente con conseguente arresto
respiratorio e decesso.
Gli eredi hanno ottenuto complessivamente la somma di euro
300.00,00, oltre ad euro 37.440,00 per l'assistenza legale (come si evince dall'atto
di transazione e quietanza, redatto su prestampato della compagnia di
assicurazione ASSIMOCO s.p.a. del 24-29.03.2010) al fine di evitare un giudizio
avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria che si sarebbe potuto concludere con
esborsi maggiormente gravosi in caso di soccombenza. Detta somma è stata
ritenuta congrua dalla Commissione Valutazione Sinistri nella seduta del
23.02.2010.
Nel presente giudizio contabile l’unica convenuta è .....,
medico del Pronto Soccorso che ha visitato il Sig. .....il giorno
dell'accoglienza nel reparto, che la Procura attrice identifica come unica
responsabile del decesso del paziente per colpa grave, avendo disposto la
somministrazione di un farmaco a base di un principio attivo che avrebbe
determinato una reazione allergica e il conseguente shock anafilattico.
La Sezione è tenuta, innanzi tutto, a pronunciarsi
sull’eccezione difensiva, di natura preliminare d’intervenuta prescrizione
dell'azione di responsabilità amministrativa per decorso del termine
quinquennale dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso (12.05.2009),
come previsto dall'art.1, comma 2, legge n. 20/1994.
L'eccezione è infondata.
Il termine prescrizionale decorre, per giurisprudenza
pressoché costante di questa Corte, dal momento in cui l'amministrazione
danneggiata ha sofferto l'effettiva diminuzione patrimoniale, che s’identifica
nel momento in cui è avvenuto l'esborso concreto (Sez. II App., n. 129/2017).
Nel caso di specie ASSIMOCO s.p.a. ha formulato all'AUSL di
Reggio Emilia, con lettera raccomandata A.R. del 13.12.2010, la richiesta di
rimborso della somma complessiva di euro 703.855,12 ai sensi dell'art. 31 delle
condizioni particolari del contratto di assicurazione intercorrente tra le
parti. Detta somma costituiva l'importo complessivo delle franchigie dovute
dall'azienda sanitaria alla compagnia di assicurazione per una serie di
sinistri avvenuti tra il 28.11.2008 e il 7.12.2010, tra cui anche il sinistro
di cui è causa, indicato con una franchigia di ammontare pari ad euro
237.500,00.
La somma complessivamente richiesta di euro 703.855,12 è
stata versata, a mezzo bonifico bancario, in data 15.04.2011, come emerge
dall'ordinativo di pagamento n. 1434 dell'AUSL di Reggio Emilia (allegato sub.
doc. 3 della Procura attrice), e, pertanto, solo da quella data decorrono i
cinque anni, previsti dall'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, per l'esercizio
dell'azione del Pubblico Ministero contabile.
La notificazione dell'invito a fornire deduzioni è stato
notificato a ..... in data 26.02.2016, quindi prima del decorso del termine di
prescrizione.
La seconda eccezione preliminare riguarda la nullità
dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, comma 2, lett. c), e) ed f)
del D.L.vo n. 174/2016 nella parte in cui la Procura attrice omette di
esplicitare i criteri in base ai quali giunge ad una quantificazione del danno
per euro 237.500,00.
In effetti, la determinazione del danno erariale indiretto
del quale si chiede ristoro nel presente giudizio è apparsa di difficile
inquadramento anche da parte del Collegio che, peraltro, ha ricostruito la
somma oggetto dell'effettivo esborso dell'AUSL di Reggio Emilia sulla base
della corrispondenza intercorsa tra la compagnia di assicurazione ASSIMOCO
s.p.a. e la Direzione Generale della predetta azienda sanitaria, i cui passaggi
fondamentali sono stati già in precedenza esplicitati (valore della transazione
pari ad euro 337.440,00 liquidata direttamente dall'assicurazione agli eredi
....., richiesta complessiva per franchigie complessivamente dovute dall'AUSL
di Reggio Emilia all'assicurazione per euro 703.855,12, valore della franchigia
specifica per il caso concreto pari ad euro 237.500,00).
Vi è da dire, inoltre, che l'atto di citazione introduttivo
del presente giudizio è stato depositato nella Segreteria della Sezione
Giurisdizionale il 16.05.2016, quando il D.L.vo n. 174/2016 non era ancora in
vigore e quando vigeva il rinvio dinamico alle disposizioni corrispondenti del
codice di procedura civile, tra cui, in particolare, gli artt. 163 e 164 c.p.c..
Pertanto, indipendentemente dall'identificazione delle norme
che disciplinano la forma dell'atto di citazione della Procura contabile, il
Collegio non ritiene che siano stati omessi elementi fondamentali per la
quantificazione del danno erariale o che non siano stati illustrati i criteri
per la sua quantificazione, posto che appare semplice, sulla base degli
enunciati contenuti nell'atto introduttivo, ripercorrere i principali fatti che
hanno condotto alla quantificazione della pretesa attorea e
dell'identificazione della presunta responsabile.
Sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento
l'osservazione, di parte convenuta, che vorrebbe attribuire ad altrui condotta
il danno erariale cagionato all'AUSL di Reggio Emilia, partendo dal presupposto
che ..... aveva sottoscritto la clausola di estensione della copertura
denominata "Garanzia per la copertura della colpa grave" per la quale
versava un premio fisso mediante trattenuta stipendiale, clausola che non
sarebbe stata attivata dall'azienda sanitaria.
In effetti, il danno erariale di cui si discute è l'esborso
che l'azienda sanitaria di Reggio Emilia ha disposto nella fattispecie agli
eredi del paziente deceduto in sede transattiva, e che è stato quantificato,
come detto, nella somma di euro 237.500,00. Tale dato numerico non è in
discussione, posto che spetta alla Sezione stabilire se la convenuta sia il
soggetto cui attribuire la condotta contestata che ha portato a detto esborso,
e se detta condotta sia connotata dall'elemento soggettivo minimo per la
configurazione della responsabilità amministrativa.
Peraltro, nell'ambito della responsabilità medica per
malpractice avanti alla Corte dei conti, non trovano ingresso rapporti
strettamente civilistici tra il presunto responsabile e la compagnia di
assicurazione, la quale non potrebbe esser chiamata in causa a garanzia
dell'assicurato, posto che detta chiamata comporterebbe la sottoposizione al
giudizio contabile di profili inerenti il rapporto interno tra assicurazione e
assicurato governato da regole civilistiche e sottoposto alla giurisdizione
ordinaria, trattandosi di soggetto privato nei confronti del quale la Corte non
può giudicare (Sez. Calabria n. 111/2015). Allo stesso modo non rileva, nel
presente giudizio, l'attivazione o meno della garanzia specifica per il medico
ospedaliero da copertura per colpa grave, posto che detta clausola potrà essere
attivata avanti al Giudice Ordinario civile successivamente all'eventuale
condanna inferta dalla Corte dei conti per colpa grave, sia perché l'eventuale
condanna avanti al Giudice contabile ne costituisce il formale presupposto
giuridico (essendo la Corte dei conti l'unica autorità giudiziaria che può
accertare detto elemento soggettivo), sia anche perché, come detto, le ricadute
civilistiche nel rapporto trilaterale azienda sanitaria/assicurazione/ medico
vanno sottoposte alla giurisdizione ordinaria del Giudice civile.
Passando al merito, la Sezione ritiene che la domanda della
Procura Regionale non sia fondata, e come tale debba essere rigettata.
Si premette che, come giustamente evidenziato da parte della
difesa della ....., la consulenza del Dott. Giorgio Gualandri, resa nel corso
del procedimento penale N. 3791/09 R.G.N.R. avanti la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Emilia, non può essere considerata una consulenza
tecnica d’ufficio proprio perché si tratta, come detto, di una consulenza di
parte del Pubblico Ministero penale nel procedimento per il reato di cui
all’art. 589 c.p. per l'omicidio colposo del paziente Sig. .....Enzo.
Per tale motivo la consulenza del Dott. Gualandri è un atto
di parte, ordinato dal titolare dell’indagine penale ad un esperto di sua
fiducia, ed elaborato in assenza di qualsivoglia contraddittorio in virtù della
connotazione di parte (pubblica, ma sempre parte) del Pubblico Ministero.
Tale documento, quindi, non può minimamente assumere il
valore chiarificatore e probatorio della perizia esperita in dibattimento
penale, dopo il rinvio a giudizio, avanti al Collegio giudicante ai sensi degli
artt. 220 c.p.p., ove vige la possibilità per entrambe le parti (sia per il
Pubblico Ministero che per l’imputato) di nominare propri consulenti ai sensi dell’art.
225 c.p.p..
Né la consulenza tecnica in questione, disposta durante le
indagini preliminari, può avere lo stesso valore probatorio che nel processo
civile assume una C.T.U., proprio per la strutturale mancanza di
contraddittorio che, invece, si avrebbe nella consulenza d’ufficio, avanti al
Giudice civile, disposta ai sensi degli artt. 191 e ss. c.p.c..
Riportata nella dimensione processuale che le appartiene, il
Collegio osserva, tuttavia, che detta relazione, contenente il referto
autoptico sul paziente deceduto, possa esser valutata liberamente dalla Sezione
giudicante, secondo prudente apprezzamento ai sensi dell’art. 95, terzo comma,
D. L.vo n. 174/2016, quale allegazione probatoria di parte da cui poter trarre
elementi di giudizio, soprattutto per quanto attiene alla valutazione della
causa del decesso, da attribuirsi effettivamente all’insorgenza improvvisa di
uno shock anafilattico da somministrazione di un farmaco non tollerato.
L'accertamento della causa del decesso, tuttavia, non
elimina la necessità di verificare se lo stesso è stato determinato da colpa
grave del medico che ha materialmente prescritto il farmaco nel corso della
visita al Pronto Soccorso il 12.05.2009.
Infatti è onere dell'attrice dimostrare compiutamente tutti
gli elementi della responsabilità amministrativa della convenuta, con
particolare riferimento all'elemento soggettivo.
Il richiamo alle linee guida che, nella fattispecie, non
sarebbero state osservate da ....., secondo la ricostruzione della Procura
attrice, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo
minimo per configurare una responsabilità erariale del medico (Sez. Emilia
Romagna, n. 49/2016 e 74/2016).
A giudizio del Collegio non convince l’assioma secondo il
quale qualsiasi condotta del medico difforme da linee guida di per sé dimostra
l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
La posizione della scrivente Sezione nasce dalla precisa
convinzione che la disciplina contenuta nelle norme in materia di esercizio
delle professioni sanitarie non imponga l’osservanza assoluta e acritica delle
linee guida riconosciute dalla comunità scientifica, a pena di incorrere in
automatiche quanto pericolose responsabilità sul piano amministrativo, quanto
piuttosto voglia offrire un modello comportamentale, a vantaggio del medico o
dell’operatore sanitario, opponibile da quest’ultimo in caso d’imputazione per
un reato colposo, al fine di confutare la contestazione di responsabilità
penale.
Tale modello comportamentale può essere fatto valere solamente
dal medico o dall’operatore sanitario a proprio vantaggio per contrastare la
pretesa punitiva in ipotesi accusatoria di un reato colposo, laddove egli
ritenga di aver seguito norme comportamentali valide a escluderne la punibilità
(Cass. Pen. n. 16237/2013), e non certo a discapito dello stesso, sul piano
della responsabilità civile o ammnistrativa, qualora la condotta del sanitario
non sia stata aderente a dette “guidelines”.
Si osserva, infatti, che l’art. 3, primo comma, D.L. n.
158/2012, conv. in legge n. 189/2012, ora abrogato dall'art. 6, comma 2, legge
n. 24/2017, richiamato in atto di citazione e assunto a parametro normativo
dall'accusa quale valutazione dell'elemento soggettivo nei casi di malpractice,
si riferisce espressamente alle ipotesi colpose delle fattispecie penali cui
possono incorrere i medici, e non può trovare acritica applicazione anche nel
giudizio di valutazione della colpa grave avanti alla Corte dei conti.
La norma citata affermava che il medico non rispondeva
penalmente per la colpa lieve se si attiene : “ … a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica …”.
Secondo la prospettazione attorea questa disciplina, nel
distinguere tra i vari gradi della colpa, introdurrebbe un precetto normativo
che farebbe scattare la colpa grave in caso di mancata osservanza delle linee
guida e dei consueti protocolli di approccio al paziente.
In altri termini l’ipotesi accusatoria, enunciata in atto di
citazione, induce a ritenere gravemente colpevole il medico che non si sia
attenuto alle linee guida, facendo sorgere, di fatto, in maniera automatica, la
dimostrazione dello stato soggettivo minimo per la perseguibilità in sede
contabile unicamente a seguito alla semplice inosservanza di dette
raccomandazioni.
A giudizio del Collegio questo paradigma non può essere
condiviso, per una serie di ragioni.
In primo luogo, come detto, l’art. 3, primo comma, legge n.
189/2012, introduceva nell’Ordinamento Giuridico una valutazione che operava solamente nell’ambito della
responsabilità penale e unicamente per le fattispecie colpose (per le quali, in
ambito sanitario, con la legge n. 24/2017 è stato inserito il nuovo art. 590
sexies c.p., che prevede la non punibilità, limitatamente a condotte connotate
da imperizia, se sono state seguite linee guida o buone pratiche
clinico-assistenziali), maggiormente frequenti nella professione sanitaria.
In questo senso, nella vigenza del citato art. 3, primo
comma, legge n. 189/2012, spettava al medico cui fosse attribuita una
responsabilità penale colposa allegare le linee guida alle quali la sua
condotta si sarebbe conformata, al fine di consentire al Giudice, nel processo
penale, di verificare la correttezza e l’accreditamento presso la comunità
scientifica delle pratiche mediche indicate dalla difesa, e l’effettiva
conformità ad esse della condotta tenuta dal medico nel caso di specie (Cass.
Pen. n. 21243/2014).
La funzione delle linee guida, ad oggi sottoposte alla nuova
disciplina di riordino formulata dalla legge n. 24/2017, si manifestava sul
piano meramente difensivo, nel senso che esse potevano costituire un valido argomento
per far attivare, sempre nel caso di un procedimento penale, l’esimente di cui
all’art. 3, primo comma, legge n. 189/2012.
È dunque opinione del Collegio che detta esimente poteva e
possa tutt'oggi (nella nuova formulazione di cui all’art. 590 sexies, secondo
comma, c.p.) operare solamente sul piano della responsabilità penale,
invocabile unicamente dal sanitario cui sia imputato un reato colposo
conseguente all’esercizio della professione medica onde contrastare la pretesa
punitiva del Pubblico Ministero ordinario.
In più, spetta alla parte che le allega e che intende
valersene in giudizio (nel nostro caso dalla Procura contabile attrice)
dimostrare che le raccomandazioni diagnostiche di cui si chiede la valutazione
e l’applicazione alla fattispecie concreta siano accreditate presso la comunità
scientifica e che siano provenienti da fonti autorevoli, nonché conformi alle
regole della migliore scienza medica e non ispirate ad esclusiva logica
commerciale (Cass. Pen., Sez. IV, n. 35922/2012).
Pertanto appare illogico che l’esimente di cui all’art. 3,
primo comma, legge 189/2012, sia invocata a contrariis per affermare una
responsabilità non solo di contenuto diverso da quello penalistico, ma per
confermarne positivamente l’esistenza, da parte della pubblica accusa, laddove
detta esimente non possa operare.
Ne consegue che nel caso della responsabilità amministrativa
per danno sanitario va dimostrata la colpa grave del convenuto nel caso
specifico, e pertanto vanno indicati gli elementi di prova in base ai quali,
sul caso concreto, l’accusa ritiene che vi sia stata violazione delle buone
pratiche mediche. Non appare, dunque, corretto ritenere che l’esistenza di
particolari linee guida che si pongono, in astratto, in contrasto con la
condotta del medico nel fatto che ha determinato una lesione al paziente sia di
per sé sufficiente a dimostrare che la condotta del sanitario sia sicuramente
connotata da colpa grave.
In secondo luogo va evidenziato che il concetto di colpa
grave si differenzia tra l’ambito penalistico (dove per l’esimente in parola
viene in rilievo la sola imperizia, non estendendosi anche ad errori
diagnostici per negligenza o imprudenza; Cass. Pen., n. 26996/2015) e l’ambito
giuscontabile (dove la colpa grave del medico sussiste anche per errori non
scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali
attinenti alla professione o il difetto di un minimo di perizia tecnica e ogni
altra imprudenza che dimostri superficialità; Sez. III App., n. 601/2004), con
ciò introducendo una valutazione ad ampio spettro dell’elemento soggettivo
nella responsabilità medica sul piano erariale.
In terzo luogo, ai fini della valutazione del nesso causale
tra la condotta dei sanitari e il danno indiretto per malpractice medica, non è
sufficiente contestare una condotta difforme dalle linee guida prodotte in
giudizio dalla parte pubblica (nel caso in cui si dimostri che le stesse sono
accreditate presso la comunità scientifica), ma spetta al Pubblico Ministero la
dimostrazione positiva che le scelte diagnostiche e chirurgiche operate nel
caso concreto si sono poste quale causa efficiente diretta del disagio arrecato
al paziente, che ha portato alla richiesta di risarcimento del danno liquidato
dalla struttura aziendale pubblica.
In altri termini, la sola condotta difforme alle linee guida
che il P.M. indica come violate o non rispettate appieno, non è sufficiente per
sostenere che vi sia nesso causale tra il loro mancato rispetto e l’evento
dannoso.
Tale dimostrazione, invece, deve essere calata nel caso
concreto di cui si discute, ove la semplice difformità tra linee guida allegate
in atto di citazione e la condotta tenuta dal medico o dai suoi collaboratori
non basta a ritenere sussistente un valido nesso causale ma può, al più,
ritenersi un indice rivelatore che va corroborato con altre risultanze di fatto
da verificarsi nell’evento storico che ha determinato la fattispecie dannosa.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ai
fini dell’affermazione della responsabilità amministrativa della convenuta
..... andrebbero dimostrati dall’attrice, all’interno della fattispecie, la
sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che ne stanno alla
base, in particolare la colpa grave che va verificata sulla condotta concretamente
tenuta dalla convenuta in occasione del ricovero del 12.05.2009.
Per quanto riguarda la conclusione della vicenda penale con
sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta della parte
ex art. 444 e ss. c.p.p. del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia, n. 1548/10 del 20.10.2010,
irrevocabile dal 10.02.2011, la Sezione, nel riconoscere l'indirizzo
giurisprudenziale maggioritario, in base al quale la sentenza di
"patteggiamento", pur non avendo gli effetti di cui all'art. 651
c.p.p. sul processo contabile come per le sentenze penali emesse a seguito di
dibattimento, pone a carico di parte
convenuta l'obbligo di dimostrare l'inattendibilità dei fatti contestati e i
motivi per cui è stato chiesto di patteggiare la pena pur non essendo autore
del fatto illecito (Sez. Campania, n. 113/2017), ritiene che detta sentenza non
sia sufficiente a dimostrare l'effettiva colpa grave della ......
I motivi che inducono a richiedere l'applicazione della
pena, secondo il rito alternativo di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p., possono
essere molteplici anche a prescindere dall'effettiva responsabilità penale del
richiedente. Infatti la sentenza di "patteggiamento", pur essendo
equiparata ad una sentenza di condanna, non può essere ritenuta tale perché l'accordo
tra l'imputato e il P.M. non può costituire prova di ammissione di
responsabilità, tanto che detta sentenza non costituisce prova, in base ad un
orientamento condivisibile, nel processo civile per il risarcimento danni
(Cass. Civ., ord. n. 27071/2013). Ne consegue che i motivi che spingono il
soggetto sottoposto a procedimento penale a chiedere l'applicazione di una pena
pur di chiudere rapidamente la vertenza penale, che non si limitano alla sola
riduzione quantitativa di un terzo, prescindono dall'effettiva colpevolezza.
Ciò accade, a maggior ragione, nei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.
contestati nell'ambito dell'esercizio di una professione sanitaria, proprio per
la natura colposa del reato in questione (la cui condanna comporta un minor discredito
sul piano sociale) e per gli indubbi vantaggi conseguenti all'accordo, che si
sostanziano, nel caso di cui si discute, principalmente nella mancata
applicazione delle pene accessorie, in particolare l'interdizione dalla
professione (art. 19, comma primo, n. 2, c.p.) che, nel caso di un medico
ospedaliero, costituisce un rischio grave per la continuazione del proprio
rapporto di lavoro con la struttura pubblica.
Tornando, quindi, all'effettiva condotta tenuta dalla
convenuta in occasione della visita del defunto Sig. .....presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Montecchio Emilia il 12.05.2009, la Sezione ritiene
che la colpa grave di ..... non sia stata dimostrata dall'accusa per vari
aspetti in fatto che sono emersi nel corso del giudizio.
In particolare il Collegio ritiene determinanti le seguenti
circostanze di fatto per ritenere insussistente la colpa grave della convenuta
:
a) tra il momento dell'accettazione del paziente, avvenuta
secondo la scheda Triage alle 8.49, l'ingresso in ambulatorio alle 9,05 e
l'applicazione della terapia con ketoprofene alle 9,25, l'intera vicenda si è
consumata nel giro di pochi minuti, nell'ambito di un reparto d'urgenza
ospedaliero, dove notoriamente le prestazioni dei medici, degli infermieri e di
tutto il personale di supporto devono esser rese in tempi rapidi e nei
confronti di numerosi utenti e familiari, comprensibilmente in stato
d'agitazione collegato alla patologia insorta repentinamente o alla gravità dei
sintomi percepiti;
b) è emerso in maniera incontrovertibile che la scheda di
Triage non era in possesso di ..... al momento della visita del Sig. ......
Questo dato di fatto affiora chiaramente dalle dichiarazioni di Brozzi Maura,
operatrice di Triage in Pronto Soccorso il 12.05.2009, laddove afferma, nella
relazione consegnata alla Direzione Generale del nosocomio, che il Sig.
.....aveva a lei dichiarato "...allergia ad Aspirina e derivati", e
che si era alternata tra l'attività di Triage e l'ambulatorio e aveva apportato
modifiche ortografiche alla predetta scheda, e solo successivamente a detti
concitati incombenti aveva consegnato detto documento nell'ambulatorio ove si
trovava la ....., dopo che la visita al Sig. .....si era conclusa, essendo lo
stesso presente già in sala d'attesa alle 9,39, al momento in cui ha presentato
i primi sintomi di shock anafilattico. Questo dato di fatto è altresì
confermato dalla scheda di accesso al Pronto Soccorso, da cui si evince che il
paziente è entrato effettivamente in ambulatorio alle ore 9,05, e che in quella
sede l'anamnesi, attività tipica del Triage, è stata ripetuta dalla stessa
..... in quanto la stessa riporta una riferita (dal paziente e in quel
contesto) intolleranza agli ASA, e che lo stesso Sig. .....le aveva comunicato
che, in passato, non aveva avuto problemi legati alla somministrazione di ASA;
c) è indubitabile che le annotazioni del medico di base del
paziente deceduto, Dott. Mitaritonna, indicanti le allergie sofferte dal Sig.
....., non fossero nella disponibilità della ..... al momento della visita, sia
perché detto documento viene indicato dal Dott. Gualandri tra la documentazione
che aveva disponibile al momento dell'autopsia, e quindi dopo diversi giorni
dal fatto, sia perché di tale documento non viene fatta alcuna menzione nella
scheda di accesso al Pronto Soccorso né nella scheda di Triage che, come detto,
riportano annotazioni di intolleranze meramente riferite dal paziente, ma non
supportate dalla descrizione, da parte dello stesso, di episodi acuti a seguito
dell'effettiva somministrazione di queste molecole.
In conclusione, non sembra al Collegio che la gestione del
paziente da parte della ..... sia stata superficiale o priva delle attenzioni
che rientrano nel normale esercizio della professione medica, tenuto conto
della fisiologica concitazione del reparto in cui la convenuta ha prestato la
propria attività professionale. La prescrizione del ketoprofene è stata decisa
in assenza della scheda di Triage, ma sulla base dell'anamnesi effettuata in
prima persona dal medico sulla base delle dichiarazioni del Sig. ....., il
quale, nel riferire una generica intolleranza, ha altresì rassicurato i
sanitari affermando di non aver mai avuto in passato problemi legati alla
somministrazione di detti farmaci.
Queste circostanze inducono ad escludere la esistenza della
colpa grave, e a determinare il rigetto delle domande della Procura attrice,
per l'insussistenza della responsabilità amministrativa della convenuta .....
dovuta alla mancanza dell'elemento soggettivo minimo richiesto.
In conclusione va rigettata la domanda attorea, e
conseguentemente la convenuta ..... va assolta dagli addebiti attribuiti in
citazione, liquidando nel dispositivo della presente sentenza l’ammontare degli
onorari e dei diritti per la difesa costituita.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Emilia Romagna, definitivamente pronunciando,
RIGETTA
La domanda attorea nei confronti di ......
Liquida in favore della difesa della convenuta il compenso
di euro 3.800,00, oltre il 15% di spese forfettarie, da porre a carico
dell’AUSL di Reggio Emilia.
Oneri secondo legge.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno
8 marzo 2017.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Cons. Alberto
RIGONI
f.to Donato Maria FINO
Depositata in Segreteria il 11 maggio 2017
p. Il Direttore di Segreteria
f.to Gerardo Verdini