31/03/2017 free
Obbligo per i proprietari di immobili in cui sia presente amianto, di comunicare il dato alla azienda sanitaria territoriale.
La l. 257/1992 pone all'art. 12 co. 5, l'obbligo (“devono”) per i proprietari di immobili in cui sia presente amianto, di comunicare alla azienda sanitaria territoriale il dato al fine della costituzione del registro di cui alla predetta norma, utile a censire tutti i fabbricati realizzati con amianto.
La presenza di amianto nell'immobile, onerando il proprietario della denuncia, deve ritenersi idonea a integrare vizio della res immobile nei contratti di compravendita in cui il venditore, pur a conoscenza del dato, nè l'abbia comunicato all'acquirente nè l'abbia comunicato nelle forme di legge prescritte, atteso che la presenza di amianto impone una serie di adempimenti a carico del proprietario idonei a potenzialmente incidere, quanto meno, sul valore stesso della cosa.
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Tribunale Benevento, 17/02/2017, (ud. 04/02/2017, dep.17/02/2017), n. 273
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente locale istante, deducendo di aver acquistato, in data 20/10/2004, un immobile dalla società convenuta sito in S. Giorgio del Sannio alla via (omissis...), lamentava di aver scoperto solo in data 13/10/2011, prima dell'inizio dei lavori di demolizione dell'immobile predetto, all'esito del prelievo di campione e analisi da parte di tecnici ARPAC, che lo stesso era stato realizzato con l'utilizzo di amianto che, dispersosi anche nell'aria, richiedeva che la demolizione avvenisse secondo modalità idonee a garantire la messa in sicurezza e la bonifica della stessa. Si rese, pertanto, necessario che il Comune provvedesse, a proprie spese, incaricando all'uopo una ditta specializzata, alle opere necessarie per la demolizione in sicurezza dell'immobile acquistato, corrispondendo, all'uopo, la somma di € 29.121,25. La presenza del vizio, di cui Poste era a conoscenza sin dal 29/7/2004, a seguito di analisi già precedentemente svolte dall'ARPAC che aveva accertato la presenza di amianto, ha integrato, pertanto, per il Comune un danno autonomo e indipendente rispetto all'aspetto contrattuale, costituito dal costo resosi necessario per l'adempimento, da parte del Comune, dei propri obblighi a tutela della pubblica incolumità, oltre che una lesione alla propria immagine, essendo stata la notizia circa la presenza di amianto nell'ex ufficio postale diffusa dalla stampa locale, che ne aveva dato ampio risalto. Pertanto il Comune istante conveniva in giudizio Poste Italiane perchè fosse condannato al risarcimento in proprio favore del danno sofferto.
Poste, costituitasi in giudizio, ha anzitutto evidenziato che già nel 2002 erano state svolte delle analisi che avevano dato esito negativo circa la presenza di amianto nei campioni analizzati, e che i risultati delle analisi del 2004 citati dalla controparte non erano stati affatto comunicati a Poste. Viceversa, ha dedotto ancora parte convenuta, il Comune di San Giorgio del Sannio ben conosceva il problema, tanto da averne fatto oggetto di dibattito consiliare nella seduta del 9/3/2004, prima, quindi, dell'acquisto del bene, operato nell'ottobre dello stesso anno 2004. Alcun comportamento colpevole, pertanto, secondo Poste, le va ascritto. In ogni caso ogni avversa pretesa sarebbe comunque estinta per prescrizione, essendo decorso il termine breve di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c..
è infondata l'eccezione di prescrizione, avendo parte attrice effettivamente lamentato danni che esulano dalla mera responsabilità contrattuale del venditore, avendo parte istante dedotto come “il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti”: l'istante ha infatti lamentato come, per effetto del vizio dell'immobile, consistito nell'edificazione dello stesso adoperando amianto, e nella mancata rimozione dello stesso prima della vendita, sia derivato il danno consistito nell'obbligo per il Comune di procedere alla bonifica della zona e l'ulteriore danno della lesione della propria immagine. “In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale” (Cass. sent. n. 11410/2008; confermata da Cass. sent. n. 3021/2014). La responsabilità extracontrattuale che il Comune istante ha imputato alla società convenuta, pertanto, astrattamente configurabile sulla scorta della prospettazione dell'amministrazione attrice, non è prescritta all'epoca della proposizione della domanda giudiziale, avendo l'ente locale scoperto il vizio solo nell'ottobre 2011.
La certezza, infatti, circa la sussistenza di amianto nella struttura acquistata risulta acquisita dal Comune, sulla scorta del quadro istruttorio offerto, infatti, solo a seguito delle analisi del 2011, non essendo stato affatto provato che le analisi del 2004 siano state rese note alla parte istante; l'acquisto da parte di quest'ultimo risulta effettuato, invece, all'esito delle analisi del 2002, che negano, dall'esame dei campioni controllati, la sussistenza della sostanza pericolosa in discussione. Nè è opinabile diversamente sulla scorta del dibattito tenuto nella seduta consiliare del marzo 2004, dato che nella predetta sede non si rende affatto conto della certezza circa la conoscenza della presenza di amianto, ma viene avanzato il dubbio, da parte di alcuni, che le analisi del 2002 non sarebbero esaustive.
Viceversa, ad onta della dichiarata non conoscenza da parte di Poste della presenza di amianto (perchè gli esiti delle analisi del luglio 2004 non le sarebbero stati notificati da ARPAC), è la stessa parte convenuta, contraddicendosi, ad affermare di essere a conoscenza della presenza di amianto sin dal luglio 2004, affermando, nella seconda pagina della comparsa di costituzione, di essere in possesso delle analisi del 4/7/2002 e “quelli successivi in data 29/7/2004 sempre dall'ARPAC che concludono per “esclusione della presenza di amianto nonchè alle condizioni di ottimo stato di conservazione dei pannelli laddove accertato il contenuto di fibre dello stesso minerale””. E, in effetti, Poste produce anche la nota di ARPAC del 29/7/2004, da cui è dato desumere che ben fosse a conoscenza della presenza di amianto nei pannelli esterni della struttura sin dal luglio 2004, sebbene quei pannelli fossero stati rilevati essere in ottime condizioni di conservazione senza dispersione di fibre nell'ambiente.
Al momento della vendita, pertanto, avvenuta nell'ottobre dello stesso anno 2004, Poste era a conoscenza con certezza della presenza di amianto nei pannelli esterni del corpo di fabbrica alienato al Comune, senza che di tale dato ne fosse fatta menzione nell'atto.
Benchè i pannelli in amianto fossero in buone condizioni di conservazione, deve ritenersi che gli stessi integrassero comunque vizio della res tradita: la l. 257/1992 pone, infatti, all'art. 12 co. 5, l'obbligo (“devono”) per i proprietari di immobili in cui sia presente amianto, di comunicare alla azienda sanitaria territoriale il dato al fine della costituzione del registro di cui alla predetta norma, utile a censire tutti i fabbricati realizzati con amianto. La presenza di amianto nell'immobile, onerando il proprietario della denuncia, deve ritenersi idonea a integrare vizio della res immobile nei contratti di compravendita in cui il venditore, pur a conoscenza del dato, nè l'abbia comunicato all'acquirente nè l'abbia comunicato nelle forme di legge prescritte, atteso che la presenza di amianto impone una serie di adempimenti a carico del proprietario idonei a potenzialmente incidere, quanto meno, sul valore stesso della cosa. Onere della società convenuta era di rendere edotto l'acquirente della presenza del materiale potenzialmente dannoso nella struttura, in modo da consentirgli di determinarsi liberamente anche in fase di contrattazione del prezzo e, acquistato il bene, di adottare le opportune cautele nel corso delle eventuali opere di manutenzione e di adempiere agli obblighi di cui all'art. 12 sopra richiamato a carico del proprietario. L'omissione di informazione del dato, che obblighi di buona fede e correttezza contrattuale oneravano il venditore di fornire, ha, in concreto, determinato che la demolizione inizialmente poi intrapresa dal Comune senza le cautele prescritte, ha determinato la diffusione delle fibre d'amianto e esposto l'ente alla necessità, in corso di demolizione dell'immobile, di bonificare d'urgenza l'area avvalendosi di un'azienda specializzata, a seguito dell'accertamento effettuato nel 2011 della presenza di fibre disperse di amianto, in ottemperanza agli obblighi incombenti sull'amministrazione di tutela della pubblica incolumità.
Il danno, pertanto, subito dall'amministrazione, consistente nel costo sostenuto per l'esecuzione dell'intervento di bonifica e smaltimento d'urgenza, pari, come documentato, a € 29.191,25, è conseguenza della condotta omissiva serbata dal venditore Poste, che va, pertanto condannato al pagamento della predetta somma in favore della parte attrice.
Quanto al danno non patrimoniale richiesto dall'amministrazione attrice, la relativa pretesa deve ritenersi del pari meritevole di accoglimento, avendo parte istante allegato, con la prima memoria ex art. 183 co.VI c.p.c., circostanze di fatto utili a prospettare una lesione al diritto immateriale pregiudicato: la diffusione della notizia dell'acquisto, nonostante la conoscenza della presenza di amianto, da parte dell'ente è stata in effetti astrattamente idonea a screditare la percezione da parte della comunità dell'affidabilità dell'amministrazione alla tutela del pubblico interesse; il nocumento in discussione è confortato dalla produzione documentale allegata alla seconda memoria da parte attrice e dagli articoli di stampa allegati, che rendono conto della notizia relativa all'acquisto dell'ex edificio di Poste e che contestano all'amministrazione comunale responsabilità nell'acquisto del bene nonostante la conoscenza della presenza di amianto (dato che, invece, stante il quadro istruttorio sopra evidenziato, deve ritenersi che non fosse stato con certezza acquisito dall'ente locale all'epoca dell'acquisto).
Dovendo farsi capo a criteri equitativi per la liquidazione del danno accertato all'immagine, stante l'immaterialità del bene pregiudicato e la oggettiva difficoltà di fornire prova del quantum del danno non patrimoniale sofferto, appare congruo riconoscere la somma di € 10.000,00, parametrando lo stesso ad un terzo circa del danno patrimoniale documentato.
La società convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del Comune di S.. Gi. del Sannio della somma di € 39.191,25, somma da intendersi liquidata all'attualità e sulla quale, previamente devalutata al 29/10/2004 (data dell'acquisto del bene) e come progressivamente rivalutata annualmente, vanno computati gli interessi legali maturati sino al deposito della sentenza (la liquidazione giudiziale trasforma l'originario debito risarcitorio di valore in debito di valuta). Dal deposito della sentenza al soddisfo, sulla somma liquidata all'attualità competono gli interessi legali ulteriormente maturandi.
Spese alla soccombenza, liquidate come in dispositivo ex d.m.55/2014 (ss.uu.17405/2012) scaglione sino € 52.000,00, valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- Condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore del Comune di San Gi. del Sannio della somma di € 39.191,25 oltre accessori come in parte motiva;
- Condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore di Comune di San Giorgio del Sannio delle spese e compensi di lite, che liquida in € 700,00 per spese, € 7.254,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva.
Così deciso in Benevento, li 4/2/2017