05.10.2004 free
CORTE di CASSAZIONE - Medico Convenzionato (Si prescrive in cinque anni l'obbligo della USL di versare i contributi all' ENPAM)
§ - Il diritto del medico convenzionato nei confronti della USL a che questa versi all'ENPAM trimestralmente il contributo sui compensi liquidati si prescrive, in assenza di validi atti interruttivi, in cinque anni a norma dell'art. 3 commi 9 lett. B) e 10 della legge n. 335 del 1995, trattandosi di contributi non obbligatori per legge, ma dovuti in base a specifiche convenzioni intervenute tra il Servizio Sanitario Nazionale e le associazioni delle categorie interessate.
SENTENZA
Cassazione Civile Sent. n. 6343 del 30-03-2004
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004
Svolgimento del processo
Con ricorso del 30 luglio 1999 al Tribunale di Lecce, ..., medico specialista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per la branca di odontoiatria, chiedeva che la Gestione liquidatoria della USL LE/11 fosse condannata al versamento presso l'Enpam, sul suo conto personale, dei contributi da calcolare sugli importi direttamente a lui pagati dagli assistiti a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) per i mesi di aprile e maggio 1992, luglio e settembre 1993 e luglio 1994. La Gestione liquidatoria della Usi LE/11 si costituiva ed eccepiva l'improcedibilità della domanda, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del preteso diritto.
Il Tribunale, con sent. n. 1382 del 2000, disattese le eccezioni preliminari di merito, accoglieva la domanda attrice rilevando che, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale recepito con D.P.R. n. 119 del 1988 il contributo all'Enpam doveva essere versato sui compensi tariffari dovuti al professionista, non rilevando che parte di detto compenso fosse stata pagata dagli assistititi quale partecipazione alla spesa sanitaria. La Gestione stralcio della Usi LE/11 proponeva appello insistendo nella eccezione di prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 c.c. n. 4 e 3 commi 9 e 10 legge n. 335 del 1995. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 26 marzo 2001, accoglieva l'appello e rigettava la domanda originariamente proposta dal medico convenzionato. A sostegno della decisione la Corte rilevava che l'obbligo delle USL di versare contributi all'Enpam non è previsto dalla legge ma soltanto da accordi e convenzioni e pertanto ha natura contrattuale e non legale, sicché già prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 il diritto ad esigere il versamento periodico (trimestrale) dei contributi era soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; rilevava altresì che la prescrizione quinquennale era ora espressamente prevista per le contribuzioni relative a gestioni pensionistiche non obbligatorie per legge, quale quella in esame, dall'art. 3 commi 9 e 10 della citata legge n. 335 del 1995. Riteneva pertanto prescritti i diritti vantati dal medico convenzionato.
Per la cassazione di tale sentenza ... ha proposto ricorso con due motivi. L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando omessa motivazione, il ricorrente lamenta l'omesso esame da parte della Corte territoriale della eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per difetto di procura non avendo la Gestione liquidatoria della USL LE/11 prodotto la deliberazione con la quale il legale rappresentante dell'ente aveva conferito mandato a proporre appello avverso la sentenza di primo grado. Con il secondo motivo, denunciando genericamente violazione di legge, il ricorrente sostiene che l'obbligo delle Usi di versare i contributi all'Enpam trova la sua fonte legislativa nel disposto dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, per cui detto obbligo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte leccese, ha natura legale e non contrattuale, con la conseguenza che la prescrizione applicabile è quella decennale. Sostiene che nella specie vi è stato riconoscimento di debito da parte dell'Amministrazione, e conseguente interruzione della prescrizione, a seguito del versamento parziale dei contributi per i compensi liquidati trimestralmente direttamente dalla USL.
Rileva ad ogni buon fine che comunque, anche a voler ritenere applicabile la prescrizione quinquennale certamente questa non estingueva il credito relativo ai contributi dovuti per il mese di luglio 1994, visto che la domanda giudiziale era stata proposta il 30 luglio 1999. Lamenta che infondatamente la Corte ha disatteso, perché ritenuta eccezione tardiva, il rilevo dell'appellato relativo al dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione e ribadisce che nella specie il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere che dal momento in cui il medico convenzionato aveva ricevuto dalla USL il prospetto di liquidazione poiché solo dall'esame di tale documento questi era in condizione di verificare l'omissione contributiva e di agire per la tutela dei suoi diritti.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il commissario straordinario di una azienda sanitaria può, con un unico atto ed in assenza di specifiche e contrarie disposizioni normative, deliberare di promuovere un giudizio (o di resistervi) e rilasciare contestualmente la relativa procura "ad litem" (Cass. N. 8225 del 2001). Lo stesso principio è certamente applicabile in caso di Gestione liquidatoria delle ex USL. Il Commissario liquidatore, come quello straordinario, è organo monocratico che espleta le sue funzioni in assenza di organi deliberativi dell'ente, ormai sciolti, e che quindi per agire in giudizio non ha bisogno di delibere autorizzative da parte di organi collegiali. Il giudice di appello, quindi, ha fondatamente disatteso, sia pure implicitamente, l'eccezione preliminare dell'appellato. Parimenti infondate sono le varie censure mosse con il secondo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva quanto segue. Il diritto del medico convenzionato nei confronti della USL a che questa versi all'ENPAM trimestralmente il contributo sui compensi liquidati per periodi precedenti al 1° gennaio 1996, come nella specie, si prescrive, in assenza di validi atti interruttivi, in cinque anni a norma dell'art. 3 commi 9 lett. B) e 10 della legge n. 335 del 1995, trattandosi di contributi non obbligatori per legge, ma dovuti in base a specifiche convenzioni intervenute tra il Servizio Sanitario Nazionale e le associazioni delle categorie interessate. L'origine contrattuale dell'obbligazione contributiva non viene meno per il fatto che dette convenzioni siano previste dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 al solo fine di garantire l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale. La previsione legislativa della necessità di una contrattazione collettiva non vale a trasformare le obbligazioni delle parti previste e regolate dalla convenzione in obbligazioni ex lege.
Il versamento all'ENPAM da parte della USL dei contributi sulla sola parte dei compensi direttamente liquidata al medico convenzionato non costituisce riconoscimento del debito anche per la parte dei compensi a carico dell'assistito, se da parte della USL non vi è stata una espressa riserva di provvedere successivamente al pagamento delle differenze (cfr. S.U. n. 10955 del 2002).
D'altro canto il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c.) e quindi, nella specie, dal momento in cui i contributi omessi dovevano essere versati all'ENPAM dalla USL, non già dalla data di trasmissione al medico convenzionato dei prospetti di liquidazione. È giurisprudenza ormai da tempo consolidata che il principio posto dall'art. 2935 c.c. si riferisce alla sola possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto, trovando un limite solo nelle cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche nelle semplici difficoltà materiali o di fatto (principio riaffermato in una fattispecie analoga a quella in esame da Cass. N. 94 del 1994).
Quanto infine ai contributi relativi al mese di luglio 1994, va osservato che la prescrizione è interrotta dalla notifica della domanda giudiziale e non dal deposito del ricorso (Cass. N. 6423 del 2001). La Corte di Appello di Lecce si è correttamente attenuta ai principi sopra enunciati. Le censure del ricorrente, pertanto, devono essere tutte disattese.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Non si deve provvedere alla liquidazione delle spese di questo giudizio poiché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.