01.10.2004 free
CORTE di CASSAZIONE (danni da ritardato pagamento di medicinali ; richiesta di interessi moratori)
Massima:
Ai sensi dell'art. 1219, n. 1, cod. civ., non è sufficiente, per la costituzione in mora della USL, che sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta. Nè a tal fine può costituire equipollente idoneo, l'invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l'onere di inoltrare entro il 14 giorno di ogni mese, ai sensi dell'accordo nazionale di categoria del 13 luglio 1987 tra farmacie e UUSSLL, approvato con D.P.R. 1989 n. 94 a norma dell'art. 48 legge 833/1978, anche perche' il presupposto dell'atto di costituzione in mora è che il debito sia scaduto, mentre invece al momento del predetto invio esso, che secondo le disposizioni in materia di contabilità pubblica è esigibile soltanto con l'emissione del mandato, non è ancora esigibile neppure in base alle predette disposizioni, che in quanto regolamentari, non possono derogare alla normativa di legge ( a cura del Centro Studi di Diritto Sanitario )
SENTENZA Sez. III 14 luglio 2004, n. 13100
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004
Svolgimento del processo
Con citazione del 26 luglio 1991 la BN Factoring s.p.a., in qualità di procuratrice di .., farmacista, a cui aveva anticipato le somme spettantigli per i medicinali forniti agli assistiti dal SSNN da gennaio ad agosto 1990, conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la USL 37 chiedendone la condanna al pagamento di L. 40.646.100 a titolo di interessi legali, oltre agli interessi anatocistici e al risarcimento del maggior danno per aver pagato in ritardo i medicinali. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12.1.1994, dichiarava il difetto di legitimatio ad processum della BN Factoring.Avverso tale sentenza proponeva appello sia la BN Commercio e Finanze s.p.a., incorporante la BN Factoring s.p.a., sia .. per ratificare l'operato della sua procuratrice.
L'appellata eccepiva che la ratifica non poteva aver effetto ex tunc e che comunque non spettavano nè gli interessi moratori nè il maggior danno da ritardo mancando la costituzione in mora. Con sentenza del 9.12.1999 la Corte di Appello di Napoli rigettava la domanda perchè: 1) nei confronti della USL era necessaria la costituzione in mora, non sostituibile dalla trasmissione delle distinte riepilogative mensili inoltrate dal farmacista; 2) l'art. 50 della legge 833/1978, contenente le norme quadro in tema di contabilità USL, disponeva che la disciplina amministrativa contabile delle gestioni doveva corrispondere ai principi dellacontabilità pubblica dello Stato (RD 2240/1923) e la legge della Regione Campania 63/1980 (artt. 37-39), in applicazione di detti principi, aveva esteso alle USL il sistema di pagamento mediante emissione di mandati tratti sulla Tesoreria; 3) perciò, ai sensi degli artt. 54 e segg. R.D. 2240/1923 e 417 del regolamento 827/1924 - che in deroga espressa all'art. 1182, terzo comma, c.c. determinava la natura querables e non portables delle obbligazioni dello Stato - era necessaria la costituzione in mora della USL ai sensi dell'art. 1219 primo comma c.c.; 4) conseguentemente non era configurabile la mora ex re alla scadenza del termine per il pagamento, ma soltanto previa richiesta formale del creditore e perciò non spettavano al farmacista gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 c.c..
Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione .. e la s.p.a. BN Commercio e Finanze con un unico motivo, cui resiste il Commissario liquidatore dell'ex USL 37 di Napoli, che ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- Con un unico, articolato motivo i ricorrenti deducono; "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, 1183, 1218, 1219 e 1224 c.c. e degli artt. 37, 38 e 39 L.R. Campania 63/1980 nonchè dei principi generali in tema di pagamento della P.A. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". L'affermazione della Corte di Appello, secondo la quale non può sussistere mora ex re ( artt. 1219, secondo comma n. 3 e 1182, terzo comma c.c.) perchè il pagamento dei compensi spettanti ad un farmacista in convenzione, effettuati dalla USL con ritardo rispetto alla scadenza - 25 giorno del mese successivo a quello di presentazione delle distinte riepilogative (art. 10 accordo nazionale tra USL e farmacisti, reso esecutivo con D.P.R. 15.5.79) - deve effettuarsi secondo le norme che dispongono i pagamenti della P.A., e quindi presso gli uffici di tesoreria delle amministrazioni anche se sono finalizzate ad estinguere obbligazioni private, è erroneo.
Altresì non condivisibile è l'interpretazione degli artt. 9, 37 e38 della legge 63/1980 effettuata dalla Corte di Appello, secondo la quale, per effetto del richiamo alle norme sulla contabilità pubblica il farmacista creditore che voglia ottenere gli interessi moratori deve costituire in mora la USL ancorchè abbia inviato le distinte mensili e sia successivamente scaduto il termine per il pagamento, previsto dall'accordo. Invece la normativa sulla contabilità pubblica deve esser diversamente interpretata se il locus solutionis, come nella specie, in cui tutti i pagamenti sono stati effettuati dalla USL 41 (capofila) mediante accrediti in conto corrente bancario, non coincide con gli uffici di tesoreria dell'ente pubblico obbligato, ma è nel domicilio del creditore. Infatti il primo comma dell'art. 38 della legge regionale campana dispone che i mandati di pagamento a favore dei creditori e tratti sulla tesoreria dell'ente contengano:
1) gli estremi dei c/c postali o bancari nei casi consentiti dallalegge (lett. e); 2) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti (lett. i). Quindi, quando il pagamento è effettuato tramite conto corrente, il luogo di adempimento è il domicilio del creditore e non l'ufficio di tesoreria.
Diversamente interpretata la norma non avrebbe ragione d'essere perchè se la normativa adottata dalla Regione Campania avesse imposto l'inderogabilità del locus solutionis della Tesoreria non sarebbe stata prevista la possibilità dell'accredito in c/c. L'art. 39 della stessa legge regionale, là dove prevede che la tesoreria "... estingue i mandati di pagamento..." e che "... il pagamento... deve esser fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge", non prescrive che il pagamento avvenga presso la tesoreria. Quindi l'emissione del mandato non estingue l'obbligo perchè, come afferma la Corte di Cassazione (S.U. 2627/1989), il mandato è un ordine impartito altesoriere dal competente organo della P.A. con cui si dispone di pagare al creditore una determinata somma, avvisandolo, ed è dunque un atto preordinato all'adempimento dell'obbligazione e perciò la sua emissione non integra in sè adempimento liberatorio. Ne deriva che l'estinzione dell'obbligo avviene con l'accreditamento delle somme sul conto, e perciò ivi è il locus solutionis. E poichè è la stessa legge regionale della Campania (art. 38 sub e) ed i) che prevede queste modalità di accreditamento delle somme da parte della tesoreria, esse non possono ritenersi semplificazioni eventuali e facoltative della riscossione, non incidenti sul luogo di pagamento, bensì costituiscono un sistema di riscossione basato su norme di legge e dunque dalla scadenza del 25 giorno del mese successivo alla presentazione delle distinte riepilogative si è verificata la mora ex re.
Il motivo è infondato.
L'art. 50, n. 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, obbliga le regioni a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle UUSSLL conformando la disciplina amministrativo - contabile delle gestioni delle medesime ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, e l'art. 8 della legge 30 dicembre 1979 n. 663 (Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977 n. 285 sulla occupazione giovanile), come modificato dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33 (nel testo novellato dall'art. 35 della legge 20 marzo 1981 n. 119),stabilisce che il servizio di tesoreria sia affidato dalle UUSSLL ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 - e successive modificazioni - mediante convenzioni conformi ai criteri generali approvati con decreto del Ministero del Tesoro. Le norme che disciplinano la contabilità pubblica sono contenute, per lo Stato, negli artt. 54 - 68 bis R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e 270, 417 e segg. del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e, per gli enti locali, negli artt. 96 e 325 del T.U. 3 marzo 1934 n.383. Conseguentemente, per costante interpretazione giurisprudenziale della predetta normativa e per effetto del rinvio ad essa delle disposizioni che regolano la contabilità delle UUSSLL, il luogo di adempimento dell'obbligo delle stesse di pagare una somma di danaro è quello ove si trova l'ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, con inequivocabile deroga alla norma contenuta nell'art. 1182, terzo comma, secondo la quale invece l'obbligazione avente a oggetto una somma di danaro deve esser adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza.
Nè a diversa conclusione può indurre l'esegesi della legge della Regione Campania dell'11 novembre 1980 n. 63, emanata in attuazione del precitato art. 50, n. 1, della legge 833/1978. Infatti la previsione contenuta nell'art. 38, primo comma, di detta legge, che disciplina il contenuto del mandato di pagamento delle spese (artt.37, primo comma, e 39, secondo comma), dell'indicazione, nei casi consentiti dalla legge, degli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori (lettera E), e del luogo dove devono eseguirsi i pagamenti (lettera I), è stata dettata, come altre norme analoghe di contabilità pubblica - articolo unico del D.P.R. 71/1962 contenente nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato; R.D. 7 ottobre 1926 n. 1759; D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421; D.P.R. 10 febbraio 1984 n. 21 per facilitare il creditore, ma senza perciò modificare il luogo di adempimento dell'obbligo dellapubblica amministrazione stabilito dall'art. 420 R.D. 827/1924, primo comma, ove si trova l'ufficio di tesoreria all'uopo delegato, presso il quale il creditore ha l'obbligo di presentarsi, perchè la norma, di rilevanza pubblicistica, è dettata per ragioni di ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti cui è affidata la realizzazione di interessi collettivi e che sono dotati del servizio di tesoreria. Quindi, anche nel caso in cui il tesoriere, richiesto dal creditore, disponga l'accredito della somma spettantegli sul conto corrente del medesimo, è nell'ufficio di tesoreria che si estingue il mandato. Pertanto anche in base alla normativa della Regione Campania deve riaffermarsi che il debito della USL è esigibile, al tempo della scadenza, nella sede della Tesoreria delegata, ed ha quindi natura di "dette querable", ai sensi dell'art. 1182, primo comma, cod. civ..
Ne consegue, ai sensi dell'art. 1219, n. 1, cod. civ., che non è sufficiente, per la costituzione in mora della USL, che sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta. Nè a tal fine può costituire equipollente idoneo l'invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l'onere di inoltrare, ai sensi dell'accordo nazionale di categoria del 13 luglio 1987 tra farmacie e UUSSLL, approvato con D.P.R. 1989 n. 94 a norma dell'art. 48 legge 833/1978, entro il 14 giorno di ogni mese, sia perchè dalle stesse disposizioni regolamentari si desume che il fine di tale invio è di consentire all'ente erogatore, entro il 25 giorno del mese successivo, di provvedere all'effettivo pagamento a saldo di esse e all'acconto di quelle del mese in corso e quindi l'onere è predisposto soltanto a fini contabili (Cass. 1576/1997), sia perchè il presupposto dell'atto di costituzione in mora è che il debito sia scaduto, mentre invece al momento dell'invio predetto esso, che secondo le disposizioni in materia di contabilità pubblica è esigibile soltanto con l'emissione del mandato, non è ancora esigibile neppure in base alle predette disposizioni (Cass. 1804/1996), che peraltro, in quanto regolamentari, non possono derogare alla normativa di legge (art. 4, primo comma, disp. prel. al cod. civ.).
I giudici di appello si sono attenuti a tutti detti principi e quindi il ricorso va respinto. Il ricorrente deve esser condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, di cui euro 2.000 per onorari ed euro 100 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2004.