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Negato agli psicologi militari, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività extraprofessionale senza vincolo di occasionalità.

03/11/2016
In sintesi:
Nel quadro normativo non è rinvenibile alcuna disposizione speciale che consenta l’esercizio non occasionale della libera professione dello psicologo da parte del personale militare, potendo essere autorizzate solo singole prestazioni, saltuarie e ben individuate. Per gli psicologi, va ribadito, non vige infatti alcuna disciplina derogatoria che consenta loro l’esercizio delle libera professione, come invece accade per i medici militari ai quali, in virtù di una speciale disposizione, ossia l’art. 210, D. Lgs. n. 66, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali (con l’evidente conseguenza che questi ultimi non dovranno essere espressamente autorizzati per l’esercizio dell’attività extra...

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