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Ammesso l'esercizio della libera professione di psicologo militare al di fuori dell’orario di servizio.

25/01/2024
In sintesi:
Trattandosi di atti integralmente disciplinati dal testo dell’art. 210 c.o.m., dichiarato incostituzionale, non può che richiamarsi la sentenza della Corte costituzionale, che ha interpolato la norma denunciata di incostituzionalità, includendo nella fattispecie derogatoria anche gli psicologi, con la conseguenza che anche gli psicologi militari possono svolgere l’attività libero professionale ai sensi dell’art. 210 c.o.m., ciò senza bisogno di alcun atto applicativo da parte dell’Amministrazione della difesa. ************************** Pubblicato il 18/01/2024 N. 00597/2024REG.PROV.COLL. N. 03286/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente...

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