02/11/2016 free
il diritto a sostenere il colloquio previsto nell’ambito dell’avviso pubblico per mobilità regionale ed il riparto di giurisdizione.
La controversia in tema di procedure di mobilità esterna non concerne procedure concorsuali, configurandosi la mobilità esterna come cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto, con la conseguenza che ricade nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario.
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Pubblicato il 13/10/2016
N. 04715/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03278/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3278 del 2016, proposto da ...
contro
Asl 108 - Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Anna Peluso C.F. PLSRNN58C46G283R e Giovanni Rajola Pescarini C.F. RJLGNN73P29F839Y, con domicilio eletto presso Giovanni Rajola Pescarini in Napoli, Segreteria T.a.r.;
per l’accertamento, previa concessione di idonee misure cautelari
del diritto ad essere ammessa a sostenere il colloquio previsto nell’ambito dell’avviso pubblico per mobilità regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico disciplina cardiologia e, ove occorra, per l’annullamento dello “Avviso Pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina cardiologica”, bandito dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in esecuzione della deliberazione n. 217 del 28 aprile 2015, nella parte in cui, all’art. 7, prevede come unica modalità di comunicazione agli ammessi della data, dell’ora e della sede del colloquio, quella della pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl 108 - Napoli 3 Sud;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente agisce: - per l’accertamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del diritto ad essere ammessa a sostenere il colloquio previsto nell’ambito dell’avviso pubblico per mobilità regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico disciplina cardiologia; - per l’annullamento dello “Avviso Pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina cardiologica”, bandito dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in esecuzione della deliberazione n. 217 del 28 aprile 2015, nella parte in cui, all’art. 7, prevede come unica modalità di comunicazione agli ammessi della data, dell’ora e della sede del colloquio, quella della pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale;
Considerato che, anche ad esito di apposita indicazione resa nel corso della precedente camera di consiglio del 19 luglio 2016 circa il possibile difetto di giurisdizione, la ricorrente ha chiesto termini per poter dedurre sul punto;
Considerato che le parti costituite hanno depositato proprie memorie;
Considerato che le prospettate argomentazioni non possono esser condivise, perché non ricorre un’ipotesi di selezione preordinata all’instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l’ente pubblico ed il vincitore del concorso, tant’è l’avviso pubblico prevede tra i requisiti di ammissione il “Nulla Osta al trasferimento rilasciato dal Legale Rappresentate dell’Azienda di appartenenza;”;
Considerato che, per costante orientamento della giurisprudenza “Ai sensi dell’art. 63, d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, ad eccezione, in base alla deroga di cui al quarto 4, delle controversie in materia di procedure concorsuali, le quali soltanto sono rimaste devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; nella nozione di “procedura concorsuale” devono farsi rientrare tutte le sequenze procedimentali, comunque denominate, aperte ai soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione; conseguenzialmente appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario sia le controversie aventi ad oggetto il diritto alla stabilizzazione, che quelle aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest’ultima come cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto.” (Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2271);
Considerato che va, pertanto, confermato l’orientamento della Sezione per il quale “La controversia in tema di procedure di mobilità esterna non concerne procedure concorsuali, configurandosi la mobilità esterna come cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto, con la conseguenza che ricade nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario.” (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 5 luglio 2016, n. 3337);
Considerato in definitiva che il ricorso è inammissibile dovendosi dichiarare, ai sensi dell’art. 11 del cod. proc. amm., che la giurisdizione in ordine all’attivata controversia spetta al giudice ordinario davanti al quale il giudizio dovrà essere riproposto secondo i termini e le formalità previste dalla citata norma;
Considerato che sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, per quanto in motivazione esposto, inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016, con l’intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente, Estensore
Pierluigi Russo, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Santino Scudeller