27/10/2016 free
Il limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche,dannose per la salute, va valutata in concreto.
In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c.,
Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa.
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Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2016, sentenza n. 20198
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3574/2012 proposto da:
....
- ricorrenti -
contro
B.E., T.F., SE.DA., M.T., C.L., F.A., FO.TA.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2469/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2010, R.G.N. 93/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo.
Svolgimento del processo
1. - B.E., T.F., Se.Da., M.T., C.L., F.A. e Fo.Ta. adirono il Tribunale di Padova per ottenere il risarcimento dei danni e, segnatamente, quello alla salute e del danno patrimoniale dovuto al deprezzamento degli immobili di loro proprietà, sostenendo che la convenuta Trenitalia S.p.A. svolgeva - nell'area denominata (OMISSIS) di sua proprietà e confinante con il complesso immobiliare comprendente gli appartamenti di essi attori attività di movimentazione di vagoni ferroviari, provocando fastidiosi rumori dovuti allo scorrimento delle ruote sui binari, con immissioni intollerabili e nocive, delle quali chiesero l'eliminazione o la riduzione nei limiti legali.
Il Tribunale di Padova, con sentenza del novembre 2003, accertata l'illiceità delle immissioni, condannò la convenuta a realizzare un sistema di oliatura periodica delle rotaie e degli impianti, nonchè al risarcimento dei danni patiti dagli attori, liquidati, in favore di ciascuno di essi, nella misura di Euro 15.000,00.
Avverso tale decisione proponeva impugnazione Trenitalia S.p.A., che veniva respinta dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza resa pubblica il 13 dicembre 2010.
2.1. - Negata l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia poichè sfornita di prova, la Corte d'appello riteneva condivisibile il ricorso da parte del Tribunale al criterio del "differenziale": se pure il rumore della movimentazione dei convogli ferroviari non oltrepassava i limiti assoluti secondo la normativa vigente, tuttavia doveva ritenersi oltrepassata la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c..
Il rumore, infatti, al momento del passaggio dei carri, superava di oltre 5 decibel il livello del rumore residuo in assenza di lavorazioni, così violando il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, comma 1, che prevedeva un incremento massimo del differenziale pari, per l'appunto, a 5 decibel. Correttamente, dunque, il Tribunale aveva operato un bilanciamento tra le esigenze della produzione e il diritto alla tranquillità della vita dei residenti, disponendo che venisse realizzato "un sistema di oliatura periodica delle rotaie e degli impianti".
2.2. - Il giudice di secondo grado - preso atto che, già in primo grado, era stato escluso il risarcimento del danno patrimoniale e di quello biologico - negava che potesse essere risarcito agli attori il "danno esistenziale", quale "autonoma categoria" che non era "ammissibile nel nostro ordinamento".
Tuttavia, la Corte lagunare, rilevato che la condotta di Trenitalia integrava la contravvenzione di disturbo all'occupazione e al riposo delle persone mediante emissioni sonore di cui all'art. 659 c.p., riconosceva agli attori, nella stessa misura liquidata in primo grado, il danno morale derivante da reato, "inteso quale pretium doloris, a titolo di ristoro per l'enorme sofferenza patita e patienda".
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Trenitalia S.p.A. in base a tre motivi, illustrati da memoria.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati B.E., T.F., Se.Da., M.T., C.L., F.A. e Fo.Ta..
Motivi della decisione
1. - Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, comma 1, in luogo del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 6 ter, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2009, n. 13, con riferimento all'art. 844 c.c..
La Corte territoriale avrebbe fatto illegittimo ricorso al criterio del "differenziale", invece che basarsi sui livelli assoluti di rumorosità riscontrati dal c.t.u. in misura inferiore ai limiti previsti dalla "specifica" normativa dettata in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario, ossia dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, art. 5, comma 1, lett. a), (che fissa il limite massimo di 70 db per il periodo diurno), non potendosi far riferimento, invece, al D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, comma 1, (che vieta incrementi del livello differenziale superiori ai 5 db), giacchè recante la disciplina "generale" sulla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
In tal senso, infatti, il giudice di appello avrebbe falsamente applicato la norma richiamata in luogo del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter, (convertito dalla L. n. 13 del 2009), che costituirebbe norma di interpretazione autentica dell'art. 844 c.c., nello stabilire che, "nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso".
In ogni caso, l'applicazione del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, art. 4, comma 1, sarebbe erronea in quanto la stessa norma esclude che il criterio "differenziale" possa operare in riferimento alla "rumorosità prodotta", tra l'altro, dalle "infrastrutture ferroviarie".
1.1. - Il motivo è infondato.
Questa Corte, anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale (ord. n. 103 del 2011), ha avuto modo di affermare, in più di un'occasione (Cass., 27 aprile 2015, n. 8474; Cass., 16 ottobre 2015, n. 20927), che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.
Sicchè, occorre ribadire (in consonanza ad orientamento costante: tra le tante, Cass., 12 febbraio 2010, n. 3438) che il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa.
Ne consegue, pertanto, che non è censurabile la decisione della Corte di merito che si è basata su un apprezzamento in concreto ancorato al criterio del cd. "differenziale" (nella specie, incremento massimo di 5 decibel, sulla scorta del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, comma 1), ritenendo le immissioni sonore prodotte dalla movimentazione dei vagoni superiori alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c..
Tanto, dunque, risultando assorbente anche rispetto alla novità della doglianza nella parte in cui deduce l'inoperatività del D.P.C.M. del 1997 in ragione della sua inapplicabilità alle "infrastrutture ferroviarie", non avendo la società ricorrente precisato quale fosse il tenore specifico dell'originario motivo di appello, ossia se esso si appuntasse effettivamente sulla sussunzione nel concetto di "infrastruttura ferroviaria" dell'area di sola movimentazione dei carri interessata dalla vicenda processuale (ciò, comunque, implicando un accertamento di fatto da parte del giudice di merito).
2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge "con riferimento all'erronea qualificazione della fattispecie in termini di reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 659 c.p.".
La Corte territoriale avrebbe errato a liquidare il danno morale derivante dal reato di cui all'art. 659 c.p., non potendo tale norma incriminatrice trovare applicazione nella fattispecie, giacchè il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi andrebbe ricondotto, in virtù del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, all'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, qualora - come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità - l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle norme vigenti in materia, là dove la rilevanza penale della condotta di cui al citato art. 659 c.p., comma 2, sarebbe circoscritta ad altre cause di inquinamento prodotte dall'esercente attività rumorosa.
3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per vizio di extra-petizione.
La Corte d'appello di Venezia sarebbe incorsa in vizio di extra-petizione per aver statuito sul danno morale conseguente alla ritenuta commissione della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659 c.p., attribuendo agli attori-appellati un bene non richiesto, poichè non originariamente dedotto (nè, comunque, successivamente preteso) con la domanda in primo grado, la quale, in assenza di qualsiasi allegazione circa una condotta di Trenitalia integrante gli estremi di reato, faceva esclusivo riferimento ai danni alla salute e a quelli economici derivanti dal deprezzamento degli immobili, là dove, poi, con la stessa comparsa conclusionale veniva nuovamente reiterata la richiesta di risarcimento del danno alla salute, sub specie di lesione della serenità personale e del più generale benessere psico-fisico.
4. - E' logicamente prioritario lo scrutinio della censura di carattere processuale veicolata con il terzo motivo.
4.1. - La doglianza è ammissibile (giacchè costruita nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), nonchè fondata.
Dall'esame - consentito a questa Corte per la natura, processuale, del vizio dedotto - dell'atto di citazione di primo grado non risulta affatto che gli attori abbiamo mai fatto riferimento al risarcimento del danno morale da reato e (circostanza decisiva) abbiano mai prospettato, a fondamento della relativa domanda risarcitoria, un fatto illecito costituente reato a carico della parte convenuta in giudizio. Gli attori, infatti, sulla scorta della dedotta intollerabilità delle immissioni rumorose, hanno dedotto, in modo del tutto generico, l'esistenza di un "notevole disturbo a tutte le persone residenti nel complesso immobiliare", ma per poi comunque correlarne l'efficienza causale soltanto ad un "grave pericolo per la salute pubblica", instando, quindi, per il ristoro dei "danni subiti", puntualizzati, infatti, in quelli "alla salute", oltre che in "quelli economici consistenti nel deprezzamento degli appartamenti e nell'impossibilità di vendita degli stessi a causa dei rumori".
Per contro, la Corte di appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, che aveva liquidato agli attori il danno cd. "esistenziale", ma non già il danno morale da reato, ha riconosciuto ai medesimi attori proprio quest'ultima voce di danno, in ragione della ritenuta sussistenza della fattispecie incriminatrice contravvenzionale di cui all'art. 659 c.p.. on ciò il giudice di secondo grado, in assenza di allegazioni congruenti e specifiche circa l'addebito alla parte convenuta di una condotta prospettata come integrante l'ipotesi di reato configurata dallo stesso giudice del merito, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. (in tale senso, Cass. 8 giugno 2007, n. 13391; Cass. 10 novembre 2009, n. 23807, in motivazione).
L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del secondo mezzo, giacchè, a prescindere dalla effettiva ricorrenza, nella fattispecie, dell'illecito contravvenzionale disciplinato all'art. 659 c.p., il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi su una domanda risarcitoria non avanzata dalla parte.
5. - Va, dunque, rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il terzo e dichiarato assorbito il secondo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con conseguente declaratoria di nullità della condanna di Trenitalia S.p.A. al risarcimento del danno morale da reato, avendo il giudice di appello deciso su domanda di parte non proposta in giudizio e, quindi, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
6. - L'accoglimento solo in parte delle pretese attorse nei gradi di merito e, del pari, la fondatezza soltanto parziale della presente impugnazione di legittimità consente di disporre la compensazione integrale delle spese processuali dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara la nullità della condanna di Trenitalia S.p.A. al risarcimento del danno morale da reato;
compensa interamente le spese processuali sia dei gradi di merito, che del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016