06/09/2016 free
La giurisdizione sul rimborso della spesa erogata dall’assistito per l’acquisto di farmaci indispensabili per la cura di una patologia e solo successivamente ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale.
La controversia involgente la pretesa al rimborso della spesa erogata dall’assistito per l’acquisto di farmaci indispensabili per la cura della patologia e solo successivamente ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità di cui all’art. 7 c.p.a., ma è devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, vertendo su un dritto soggettivo di credito correlato al diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost.
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Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 24 maggio – 2 agosto 2016, n. 16067
omissis
Il 13.12.2007 S.R. e sua madre P.L. , quali eredi di S.E. deceduto nel XXXX, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale ordinario di Viterbo, l’Azienda Sanitaria Locale. al fine di ottenere il rimborso della complessiva somma di Euro 21.978.00, erogata dal loro dante causa, per l’acquisto di farmaci, indispensabili ed insostituibili per la cura della patologia tumorale da cui era affetto, ma all’epoca non ancora ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale. Con sentenza n. 295 del 16.03.2010. l’adito Tribunale di Viterbo dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, ritenendo che, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione gratuita, fosse necessaria la disapplicazione del prontuario farmaceutico nazionale, espressione di discrezionalità amministrativa e non meramente tecnica.
Nel frattempo lo S. e la P. avevano reiteratamente diffidato la ASL di Viterbo a procedere al chiesto rimborso e non avendo avuto risposta nemmeno alla diffida dell’agosto 2012, avevano adito nel 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, invocando il riconoscimento del loro diritto al rimborso e la declaratoria d’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla loro istanza. Nel giudizio si costituivano l’ASL di XXXXXXX, il Ministero della Salute, l’AIFA e non anche la Regione Lazio.
L’adito Tribunale Amministrativo Regionale. con ordinanza del 23.02.2015, ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3 del C.P.A., ritenendo, in base al criterio del petitum sostanziale, il difetto di giurisdizione. sia di legittimità che esclusiva del giudice amministrativo, per essere stato azionato un diritto soggettivo di credito correlato al diritto alla salute, di rilievo costituzionale. Il giudice amministrativo ha sottolineato anche che i farmaci in relazione ai quali era stato chiesto all’A.S.L. di XXXXXXX il rimborso della spesa per l’acquisto, erano stati autorizzati alla commercializzazione in data successiva all’esborso.
Lo S. ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento delle sue domande. Nelle conclusioni scritte il Pubblico Ministero, pur nutrendo dubbi sull’ammissibilità dell’iniziativa officiosa del TAR, ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e, correlativamente, per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. ritenendo che la posizione giuridica soggettiva fatta valere dagli attori fosse d’interesse legittimo. correlandosi all’esercizio di potere discrezionale dell’Amministrazione sanitaria.
Il conflitto sollevato dal TAR Lazio va invece risolto in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dando continuità ai principi di diritto già affermati da questa Corte in riferimento ai casi in cui, quale quello di specie, la pretesa creditoria dell’assistito dal Servizio sanitario nazionale involga l’erogazione di farmaci indispensabili ed insostituibili (cfr. Cass. n 11713 del 2014; n. 2776 del 2008) e, dunque, si correli al suo diritto alla salute. garantito dall’art. 32 della Costituzione (Cfr. Cass. SU n. 2570 del 2012: n. 13545 del 2008; in tema cfr anche n. 20577 del 2013; n. 2923 del 2012; n. 2867 del 2009; n. 15897 del 2006); in questi casi si è conclusivamente affermato che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione, con l’esclusione di un potere autorizzatorio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dall’art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e presupposto dall’art. 442 cod. proc. civ..
Ne consegue che anche la controversia in esame, involgente la pretesa al rimborso della spesa erogata dall’assistito per l’acquisto di farmaci in tesi indispensabili per la cura della patologia da cui era affetto e solo successivamente ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità di cui all’art. 7 del CPA, ma è devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, vertendo su un diritto soggettivo di credito conciato al diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost..
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Trattandosi di regolamento di ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.