09/08/2016 free
G.O per espletamento e conclusione del procedimento di mobilità dei dipendenti pubblici ( infermiere )
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 07-07-2016, n. 1621
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2016, proposto da:
P.D.R., rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Bimonte, con domicilio eletto presso Rosalba Bimonte in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;
contro
Azienda O.S., in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Di Biase, con domicilio eletto presso Chiara Di Biase in Salerno, c/o Segreteria Tar;
per l'annullamento
della deliberazione n. 137/16 con cui l'azienda ospedaliera ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale di mobilità regionale ed extra regionale per la copertura a tempo indeterminato d n. 8 posti di coll. prof. sanitario infermiere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda O.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2016 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso tempestivamente notificato all'amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, il ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 137/16 con cui l'azienda ospedaliera ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale di mobilità regionale ed extra regionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere.
L'azienda ospedaliera si è costituita regolarmente in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione.
Alla camera di consiglio del 1 giugno 2016, il Collegio ha avvertito le parti della possibilità della definizione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che sussiste il difetto di giurisdizione e che, pertanto, il presente giudizio va definito con sentenza in forma semplificata.
Si controverte, infatti, in materia di procedura concorsuale di mobilità regionale ed extra regionale per la copertura a tempo indeterminato d n. 8 posti di coll. prof. sanitario infermiere. Sul punto, sia la giurisprudenza amministrativa che ordinaria sono consolidate nel ritenere che le controversie aventi ad oggetto l'espletamento e la conclusione del procedimento di mobilità dei dipendenti pubblici di cui all'art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono devolute alla giurisdizione ordinaria, in quanto si tratta di una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 05/02/2016, n. 462 e Cassazione civile, sez. un., 09/09/2010, n. 19251).
Da tale orientamento non vi è motivo per discostarsi.
Ne deriva, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto sussiste la giurisdizione in capo al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Rita Luce, Primo Referendario
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore