In sintesi:
L’art. 64 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, stabilisce che <<1. Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del servizio di continuità assistenziale nelle singole Aziende, le Regioni definiscono, anche sulla base delle proprie caratteristiche orogeografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno dei medici di continuità assistenziale di ciascuna singola ASL, che è determinato secondo un rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti….. 3. Le Regioni possono indicare, per ambiti di assistenza definiti, un diverso rapporto medico/popolazione. La variabilità di tale rapporto, in aumento o in diminuzione, deve essere concordata...
Il contenuto della pagina è riservato agli iscritti, in regola con il pagamento della quota di adesione.
Nuova Iscrizione
Se desideri iscriverti, compila l'apposito modulo: sarai in breve abilitato.
Rinnovo Quota
Se desideri rinnovare, fai click sul pulsante "Accedi", inserisci Username e Password, e una volta effettuato il login,
clicca sul link Dati Personali presente nel menu a tendina "Area Riservata" in alto a destra e poi clicca su "Gestisci Abbonamento".