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medici di continuità assistenziale operanti in sedi disagiate e relativo riconoscimento della indennità

15/02/2019
In sintesi:
L'art. 59 ACN (che demanda agli accordi regionali la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso accessorio annuo) limita espressamente l'indennità per sedi disagiate ai medici dell'assistenza primaria; l'art. 22, co. 1 dell'AIR non può che riferirsi solo a tali medici. Né i medici della continuità assistenziale possono essere 'equiparati' a quelli dell'assistenza primaria. Difatti, sotto il profilo delle funzioni, solo i secondi svolgono il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero (cfr. art. 59 ACN).Anche sotto il profilo economico i medici della continuità assistenziale sono trattati diversamente dai medici dell'assistenza primaria.****************Tribunale Foggia, 17/01/2019, n.285...

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