02/07/2016 free
Requisiti di idoneità alla guida per chi è affetto da strabismo con nistagmo, monocolo funzionale dalla nascita: erronea valutazione della Commissione medica.
E' neccessario, nel caso di specie, procedere all'esame nelle normali condizioni di guida (e dunque con entrambi gli occhi aperti) anche se si tratta di soggetto monocolo funzionale, in quanto - in mancanza di una previsione normativa che disponga l'obbligo di sottoporre il soggetto monocolo all'esame medico con il secondo occhio occluso - è pienamente ragionevole e congruente con la finalità perseguita dalla norma (quella di verificare che il soggetto che si ponga alla guida di un veicolo sia dotato di un sufficiente visus a tutela della propria e dell'altrui incolumità) la valutazione dell'idoneità alla guida nelle reali situazioni in cui si svolge, e dunque con ambedue gli occhi aperti.
E' illegittimo quindi il provvedimento della prima Commissione, poiché ha ritenuto insussistenti i requisiti di acutezza visiva minimi richiesti ai monocoli per la guida di autoveicoli, senza tenere conto della possibilità di effettuare gli accertamenti con le sopra indicate modalità, non precluse dalle disposizioni vigenti.
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Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-06-2016, n. 2775
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2916 del 2015, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bordignon e Isabella Angelini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Isabella Angelini, sito in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
contro
la Commissione Medica Locale di Rovigo;
nei confronti di
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Salute, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sonodomiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Masiani, Stefano Mirate e Gianpaolo Fortunati, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Roberto Masiani in Roma, piazza Adriana, n. 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 1251/2014, resa tra le parti, concernente il giudizio di temporanea inidoneità per la patente di guida normale B, espresso dalla Commissione Medica Locale di Rovigo, con attestato del 12 maggio 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Salute e della Azienda Ulss n. 18 Rovigo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l'avvocato Isabella Angelini, l'avvocato Marco Palandri, su delega dell'avvocato Stefano Mirate, e l'avvocato dello Stato Marco La Greca;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Premette l'appellante di essere affetta da strabismo con nistagmo, e di essere, dunque, monocola funzionale dalla nascita.
Il suo deficit visivo non le ha impedito però di conseguire, in data 29 agosto 2006, l'idoneità alla guida di ciclomotori.
Volendo conseguire la patente di guida Normale B, in data 12 maggio 2014 ella si è presentata dinanzi alla Commissione Medica Locale di Rovigo per essere sottoposta agli accertamenti sanitari, al fine di conseguire il certificato di idoneità medico/sanitaria.
2. - Con giudizio espresso in data 12 maggio 2014, la Commissione Locale di Rovigo l'ha giudicata non idonea per insufficiente acutezza visiva.
2.1 - Tale giudizio medico è stato impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, Sez. III, con ricorso R.G. n. 1113/2014.
3. - Con la sentenza in forma semplificata n. 1251/2014, il T.A.R. ha respinto il ricorso, rilevando che la ricorrente non disponeva dei requisiti minimi previsti dalla normativa in vigore (all. 3 al D.Lgs. n. 59 del 2011).
4. - L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza del TAR, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la violazione del decreto del Ministero dei Trasporti 30 novembre 2010 - Allegato I (Requisiti psicofisici), nonché del D.Lgs. n. 59 del 2011 - Allegato III (Requisiti Visivi), nonché vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti ed ingiustizia grave e manifesta.
4.1 - L'appellante ha premesso che, in seguito al recepimento della direttiva 2009/112/CE, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto del 30 novembre 2010 che ha apportato rilevanti modifiche in materia di idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli: sono state abolite le patenti c.d. speciali delle categorie A, B, C e D ex art. 325 del Regolamento al Codice della Strada, così come chiarito dal Ministero dei Trasporti con la circolare n. 1353/8.3 del 14/01/2011.
4.2 - Nel respingere il ricorso, il primo giudice ha applicato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) il D.Lgs. n. 59 del 2011 (Allegato III, A3 Gruppo 1 A.3.1), che riproduce quanto già stabilito dal D.M. 30 novembre 2010 (allegato I, punto 2, comma 1), secondo cui il candidato al rilascio della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.
4.3 - Così facendo, tuttavia, il Tar per il Veneto sarebbe incorso in travisamento dei fatti, non avendo considerato che per il soggetto monocolo, organico o funzionale, deve trovare applicazione il successivo punto A.3.4 dell'Allegato III (che ripete il punto 3 dell'Allegato I al citato D.M. del 30/11/2010), secondo cui il candidato deve possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata.
4.4 - L'appellante rileva che - pur essendo 'monocola funzionale' dalla nascita (cfr. certificazione medica datata 4 novembre 2013, rilasciata da una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché la certificazione rilasciata in data 23 gennaio 2015 dall'Azienda ULSS n. 19 - U.O.S. Oculistica) - è in possesso di "visus con sue lenti in visione binoculare" di 0,9-10/10, superiore a quello minimo di 0,8 richiesto dalla citata normativa per i soggetti monocoli.
Ciò emergerebbe in modo chiaro dall'accertamento medico eseguito in data 12 giugno 2014 dal dott. G.B.M., già Primario Oculista presso l'Ospedale di Monfalcone, e da un altro accertamento medico eseguito in data 25 settembre 2013 dal dott. M. e in data 9 ottobre 2013 dal Punto Sanità dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo.
L'appellante, quindi, ha dedotto che dispone dei requisiti visivi necessari per il rilascio del titolo abilitante alla guida di autoveicoli (patente normale della categoria B), senza pregiudizio per la sicurezza della guida.
4.5 - La sentenza di primo grado, che ha respinto il suo ricorso, sarebbe incorsa nel vizio di travisamento dei fatti, per non aver considerato la effettiva patologia da cui ella è affetta (strabismo con nistagmo, che comporta la qualità di monocola dalla nascita), ragione per cui il requisito di acutezza visiva è quello previsto dal punto A.3.4 dell'Allegato III al D.Lgs. n. 59 del 2011 e non quello, diverso, di cui punto A.3.1 dell'Allegato III, riguardante candidati che dispongono della acutezza visiva binoculare.
5. - Si è costituita in giudizio l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 18 di Rovigo, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposto avverso un giudizio espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, insindacabile dal giudice amministrativo.
L'Amministrazione ha poi rilevato l'infondatezza dell'appello, rilevando che l'interessata non dispone dei requisiti necessari per ottenere l'idoneità visiva alla guida, anche applicando i parametri previsti per i monocoli.
6. - Con ordinanza n. 2586 del 2015, la Sezione ha disposto una verificazione (diretta ad accertare il possesso - da parte dell'appellante - dei requisiti previsti dall'All. III, A.3.4. del D.Lgs. n. 59 del 2011) ed ha incaricato dell'accertamento la Commissione Medica Locale di Rovigo.
6.1 - Con successiva ordinanza n. 5721 del 2015, la Sezione ha disposto la ripetizione della verificazione, avendo rilevato che la Commissione Medica Locale di Rovigo non si era attenuta alle modalità previste per i soggetti monocoli; questa volta la Sezione ha incaricato dell'accertamento medico una commissione medica, composta da tre oculisti dell'UOC di Oculistica dell'Ospedale Civile di Padova.
6.2 - La Commissione Medica ha depositato la relazione in data 18 febbraio 2016.
Nelle sue conclusioni, la Commissione afferma che l'appellante possiede i requisiti di acutezza visiva minimi richiesti ai monocoli per la guida di autoveicoli.
7. - All'udienza pubblica del 28 aprile 2016 l'appello è stato trattenuto in decisione.
8. - L'appello è fondato e va dunque accolto.
8.1 - Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dalla difesa dell'Azienda Ulss di Rovigo, in quanto per la giurisprudenza consolidata il giudice amministrativo - quando si tratti della impugnazione di atti autoritativi - può sindacare gli accertamenti tecnici, tra i quali rientrano anche quelli medici, sicchè legittimamente è stata disposta dalla Sezione la verificazione al fine di accertare l'effettiva acutezza visiva della interessata.
Così come può disporre accertamenti istruttori per verificare se un candidato sia stato legittimamente escluso da un concorso per mancanza della altezza minima, così il giudice amministrativo può disporre accertamenti istruttori per verificare quali siano le realtà che caratterizzano il visus di chi chieda il rilascio di una patente di guida.
In tal modo, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, ma acquisisce elementi per accertare se l'atto impugnato sia affetto dal vizio di eccesso di potere per erroneità nei presupposti.
8.2 - Nel caso di specie, la Sezione si è limitata a chiedere alla Commissione medica di sottoporre la interessata alla visita oculistica, e dunque di ripetere l'accertamento sanitario a carico dell'appellante, trasmettendo una relazione esplicativa.
Nella relazione del 4 febbraio 2016, la Commissione Medica - costituita presso l'U.O. Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedaliera di Padova - ha accertato che l'appellante dispone dei requisiti previsti per i soggetti monocoli (cfr. pag. 2 della relazione medica), precisando che tale risultato si ottiene solo quando la stessa tiene aperto l'occhio ipovedente.
Pertanto, ove il visus venga accertato bendando l'occhio ipovedente, l'appellante non raggiunge i limiti minimi necessari per conseguire l'idoneità visiva.
Ciò spiega il diverso esito della visita oculistica eseguita dalla Commissione Medica Locale di Rovigo, che ha ritenuto di dover svolgere l'esame con occlusione dell'occhio ipovedente, trattandosi di soggetto monocolo.
In pratica i diversi risultati dei due accertamenti tecnici derivano dalle modalità con le quali essi sono stati eseguiti.
8.3 - Ritiene la Sezione che correttamente la seconda Commissione Medica abbia esaminato la situazione dell'appellante nelle normali condizioni di guida (e dunque con entrambi gli occhi aperti) anche se si tratta di soggetto monocolo funzionale, in quanto - in mancanza di una previsione normativa che disponga l'obbligo di sottoporre il soggetto monocolo all'esame medico con il secondo occhio occluso - è pienamente ragionevole e congruente con la finalità perseguita dalla norma (quella di verificare che il soggetto che si ponga alla guida di un veicolo sia dotato di un sufficiente visus a tutela della propria e dell'altrui incolumità) la valutazione dell'idoneità alla guida nelle reali situazioni in cui si svolge, e dunque con ambedue gli occhi aperti.
8.4 - Ne consegue che l'accertamento medico eseguito dalla Commissione medica di Padova risulta correttamente eseguito.
Dal suo esito si evince che il provvedimento impugnato in primo grado risulta illegittimo, poiché ha ritenuto insussistenti i requisiti di acutezza visiva minimi richiesti ai monocoli per la guida di autoveicoli, senza tenere conto della possibilità di effettuare gli accertamenti con le sopra indicate modalità, non precluse dalle disposizioni vigenti.
9. - L'appello va dunque accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il giudizio di inidoneità per la patente di guida normale B emesso dalla Commissione Medica Locale di Rovigo in data 12 maggio 2014, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
10. - Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l 'appello RG 2916/2015 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1251/2014 del T.A.R. per il Veneto, accoglie il ricorso di primo grado RG 1113/2014 ed annulla il giudizio di inidoneità per la patente di guida normale B emesso dalla Commissione Medica Locale di Rovigo in data 12 maggio 2014, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
Spese del doppio grado compensate.
Dispone che l'Amministrazione appellata rimborsi all'appellante gli importi effettivamente versati a titolo di contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore