23.07.2004 free
TAR CAMPANIA - Laboratori (la presentazione della distinta riepilogativa, assolve integralmente l’onere probatorio di documentazione; sui termini di pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della distinta stessa)
Massima:
Il rapporto intercorrente tra l' istituzione accreditata e la A.S.L. non si connota secondo il normale standard privatistico, ma secondo moduli derogatori, normativamente previsti, per cui, con la consegna della distinta riepilogativa alla azienda ,assolve integralmente all’onere di documentazione spettantegli, mentre l’ente pubblico, quale soggetto in possesso di tutti gli elementi per il controllo della veridicità e della coerenza delle affermazioni ivi contenute, resta onerato della allegazione di eventuali rilievi che inficiano la prospettazione del creditore . (www.dirittosanitario.net)
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 luglio 2004 n. 10167
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta composto dai signori: Carlo d’Alessandro, Presidente; Ugo De Maio, Consigliere; Federica Tondin, Referendario estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12236/03 reg. gen., proposto da .....; contro Azienda sanitaria locale di Napoli 1, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Militerni, Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 276; per l’accertamento
del credito vantato dal ricorrente pari ad euro 23.272,23 a titolo di corrispettivo per la fornitura, in regime di accreditamento, nel mese di settembre 2003, di prestazioni in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale e conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi a far data dalla scadenza del termine convenzionalmente determinato; visto il ricorso notificato il 13/11/2003 e depositato, con i relativi allegati, il 20/11/2003; vista la memoria di costituzione in giudizio dell'amministrazione con la produzione allegata; vista la domanda di concessione di ordinanza ex artt. 186-bis o 186-ter c.p.c. ovvero di provvedimento cautelare ex art. 3 della legge n. 205 del 2000; visti gli atti tutti di causa; alla camera di consiglio del 17/6/2004 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, relatore la dott.ssa Tondin, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;
ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
premesso che il ricorrente chiede il saldo del credito risultante dalla distinta riepilogativa mensile delle prestazioni erogate in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale nel mese di settembre 2003; rilevato che l’amministrazione, costituendosi, ha eccepito l’inesistenza dei presupposti per l’accreditamento della ricorrente, a norma dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
considerato che tale eccezione, da un lato, non è conferente, in quanto, in assenza di un provvedimento che ne determini la decadenza, la struttura è ex se provvisoriamente accreditata; dall’altro è inammissibile, in quanto postula l’esame di un elemento che attiene al distinto procedimento amministrativo di accreditamento della struttura, mentre in questa sede rileva unicamente l’esito di tale procedimento, cioè proprio la condizione di soggetto accreditato, quale presupposto per la richiesta di pagamento;
considerato che la A.S.L. ha eccepito che il ricorrente non avrebbe fornito la prova della sussistenza del credito, in quanto tale valore non avrebbe la mera allegazione delle distinte riepilogative, in quanto atti unilaterali del richiedente;
rilevato che tale eccezione è infondata, in quanto il rapporto intercorrente tra il ricorrente e la A.S.L. non si connota secondo il normale standard privatistico, ma secondo moduli derogatori, normativamente previsti, per cui, da un lato, il ricorrente, consegnando alla azienda la propria distinta riepilogativa, assolve integralmente all’onere di documentazione spettantegli, e dall’altro, è l’ente pubblico il soggetto in possesso di tutti gli elementi per il controllo della veridicità e della coerenza delle affermazioni ivi contenute, e che pertanto tocca a questi l’onere di allegare elementi che inficiano la prospettazione del creditore;
considerato che, nel caso di specie, sono allegate al ricorso le distinte riepilogative delle prestazioni effettuate, dalle quali emerge che la relativa documentazione è stata prodotta al competente ufficio della a.s.l. in data 16/10/2003; considerato che pertanto può accedersi alla ricostruzione della ricorrente in merito alla spettanza delle somme risultanti dalla distinta riepilogativa mensile delle prestazioni erogate in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale nel mese di settembre 2003; ritenuto, quanto agli accessori, che:
- le disposizioni sulla contabilità pubblica - secondo le quali i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli delle A.s.l., si effettuano presso gli uffici di tesoreria delle amministrazioni debitrici (cfr. anche artt. 42 e 43 della legge regionale n. 32 del 1994 e artt. 38 e 39 della legge regionale n. 63 del 1980), a nulla rilevando l’eventuale agevolazione, concordata tra tesoriere e creditore, sulla riscossione mediante accreditamento bancario delle somme dovute - costituiscono un’esplicita deroga al precetto di cui all’art. 1182, co. 3, c.c., secondo cui l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, con la conseguenza che al momento della scadenza non scatta la mora automatica ai sensi dell’art. 1219, co. 2, n. 3, c.c., e pertanto, stante la natura “querable” del credito, il ritardo nel pagamento da parte dell’Azienda non comporta la spettanza di interessi moratori e del risarcimento dell’eventuale maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. in mancanza della costituzione in mora eseguita ai sensi dell’art. 1219, co. 1, c.c., senza che al riguardo incida l’avvenuto invio da parte del creditore delle distinte contabili riepilogative delle prestazioni effettuate mensilmente, essendo tale onere anteriore e funzionale alla maturazione del credito (cfr. Cass., sez. I, 12/5/1995, n. 5177; 21/2/2001, n. 2478);
- nondimeno, la previsione di un termine convenzionale per l’adempimento implica la liquidità ed esigibilità del relativo credito alla scadenza, con la conseguenza che dalla data di maturazione del credito iniziano a decorrere, ai sensi dell’art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi; in virtù del principio della naturale fecondità del denaro, che prescinde dalla costituzione in mora del debitore (cfr. Cass., sez. I, 22/10/1999, n. 11871), da qualsiasi indagine sulla causa del ritardo nel pagamento (cfr. Cons. St., sez. V, 25/9/1995, n. 1344), nonché dagli adempimenti relativi allo svolgimento delle procedure contabili, riguardanti la fase esecutiva del pagamento ed inidonei ad influire sulla preesistente qualità esigibile del credito (cfr. Cons. St., ad. plen., 7/4/1981, n. 2);
- che, nel caso di specie, il termine per l’adempimento è fissato dall’art 5 del d.P.R. 16/5/1980, che stabilisce che il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della distinta riepilogativa; considerato che le spese di giudizio seguono la soccombenza, come per legge, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 sul ricorso n. 12236/2003, così provvede: - condanna la A.s.l. di Napoli 1 al pagamento, in favore di .., della somma di euro 23.272,23, oltre interessi, al saggio legale, con la decorrenza di cui in motivazione;
- condanna l’A.s.l. di Napoli 1 al pagamento, in favore di .., delle spese di giudizio, liquidate in euro cinquecento (500), oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/6/2004.