09/04/2016 free
Medico dipendente collocato a riposo richiede il reinserimento negli elenchi dei medici convenzionati
L'art.1 comma 16, d.l. 27 luglio 1993 n.324, convertito in l. 27 ottobre 1993, n. 423, nello stabilire che il medico dipendente di A.S.L., quando viene a cessare il rapporto di lavoro dipendente è, a domanda, reinserito negli elenchi dei medici convenzionati, non prevede affatto, quale requisito per la reiscrizione negli stessi, che la domanda in argomento sia presentata in costanza di rapporto di lavoro, e cioè mentre il dipendente sia ancora in servizio, atteso che presupposto per l'ottenimento della reiscrizione è invece proprio l'avvenuta cessazione dal servizio.
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Consiglio di Stato, sez. III, 21/03/2016 sentenza n. 1140
omissis
Fatto
I. Il Dott. Fi. Tr., medico-chirurgo già in servizio presso l'A.S.L. di Salerno, è stato collocato in pensione con Delibera commissariale n. 720 del 15.7.2011, con decorrenza dall'1.7.2011.
Entro il 31.12.1992 aveva optato - essendo titolare di "convenzione" (e rinunciandovi) - per il rapporto di lavoro dipendente.
Collocato a riposo (in data 1.7.2011), il 18.1.2012 chiedeva ripetutamente, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991 n. 412, di essere reinserito negli elenchi dei medici convenzionati.
Con la nota prot. 2013/0388933 del 31.5.2013, l'Amministrazione respingeva la domanda, motivando il diniego sulla scorta dell'asserzione che ai sensi dell'art. 1, comma 16°, del DL n. 324/'93 (convertito in L. n. 493 del 1993) la condizione per ottenere la reiscrizione nell'elenco dei medici convenzionabili era che non vi fosse in atto (id est: che non fosse stato già concesso e fosse in corso di erogazione) alcun trattamento di quiescenza.
II. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Staccata di Salerno), l'interessato impugnava il predetto provvedimento di diniego.
Nel chiederne l'annullamento lamentava:
1) violazione, per falsa ed erronea applicazione, dell'art. 1, comma 16, del D.L. 27.7.1993 n. 324, convertito in L. 27.10.1993 n. 423, deducendo che la predetta norma non prescrive affatto che l'istanza di reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati possa essere presentata esclusivamente da medici ancora in servizio;
2) eccesso di potere per illegittimità derivata e violazione per errata applicazione dell'art. 1, comma 16, del D.L. 27.7.1993 n. 324, convertito in L. 27.10.1993 n. 423, deducendo che se interpretata nel senso preclusivo sopra indicato, anche la delibera n. 670 dell'8.10.2010 della Giunta regionale della Regione Calabria, richiamata dal provvedimento di diniego, sarebbe illegittima per la medesima ragione esposta nel precedente mezzo di gravame.
III. Con sentenza n. 2102 del 17.10.2013 il T.A.R. adìto respingeva il ricorso (con compensazione delle spese), avendo ritenuto:
- che il ricorrente avesse presentato la domanda oltre il termine prestabilito;
- e che egli fosse già in quiescenza e che dunque mancasse una condizione essenziale per la presentazione della domanda.
IV. Con l'appello in esame il ricorrente (soccombente in primo grado) ha appellato la predetta sentenza e ne chiede l'annullamento o la riforma per le conseguenti statuizioni reintegratorie, conformative e di condanna.
Lamenta, al riguardo:
1) eccesso di potere giurisdizionale per travisamento dei fatti, deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la domanda sia stata presentata fuori termine (e dunque oltre il termine del 31.1 2012);
2) violazione, per erronea applicazione, dell'art. 1, comma 16, del D.L. 27.7.1993 n. 324, convertito in L. 27.10.1993 n. 423, ed eccesso di potere giurisdizionale, deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che ai sensi della predetta norma l'istanza di reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati potesse essere presentata esclusivamente da medici ancora in servizio;
3) eccesso di potere giurisdizionale e violazione per errata applicazione dell'art. 1, comma 16, del D.L. 27.7.1993 n. 324, convertito in L. 27.10.1993 n. 423, deducendo: a) che il Giudice di primo grado ha omesso di pronunziarsi in ordine alla questione, sollevata in primo grado, relativa alla dedotta illegittimità della delibera n. 670 dell'8.10.2010 della Giunta regionale della Regione Calabria, richiamata dal provvedimento di diniego; b) e che comunque tale delibera è illegittima per la medesima ragione esposta nel precedente mezzo di gravame.
Ritualmente costituitasi, la Regione Campania ha eccepito l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio d'appello entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezione.
Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
Diritto
1. L'appello è fondato.
1.1. Con il secondo mezzo di gravame - che può essere trattato con precedenza in considerazione del suo carattere 'assorbente' (e pregiudiziale) - il ricorrente lamenta la ingiustizia della sentenza appellata deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che ai sensi della predetta norma l'istanza di reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati potesse essere presentata esclusivamente da medici ancora in servizio.
La doglianza merita accoglimento.
L'art. 1, comma 16, del D.L. 27.7.1993 n. 324, convertito in L. 27.10.1993 n. 423 stabilisce che "il medico ... (... omissis ...) ove venga a cessare il rapporto dipendente, è, a domanda, reinserito" negli elenchi dei medici convenzionati.
Com'è agevole osservare, la richiamata norma non prevede affatto, quale requisito per la reiscrizione negli Elenchi dei medici convenzionati, che la domanda in argomento sia presentata in costanza di rapporto di lavoro (e cioè mentre il dipendente sia ancora in servizio).
Ed invero né l'interpretazione testuale né quella secondo ratio conducono alla conclusione opposta.
E' evidente, invece, che presupposto per l'ottenimento della 'reiscrizione' è proprio la cessazione dal servizio.
Ed in tal senso va interpretata la delibera n. 670/2010 della Giunta Regionale della Regione Campania.
Essa, lungi dall'introdurre deroghe al principio testè indicato, si è limitata a consentire ai medici ancora in servizio che avessero previsto di cessare dal rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2011, di presentare immediatamente (rectius: prima della cessazione del rapporto) la domanda di reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati.
Ma non ha certamente inteso modificare l'ordinario meccanismo di 'riconvenzionamento' operante a regime; non ha inteso, cioè, vietare ai medici già cessati dal servizio di fruire della possibilità (di presentare la domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno) loro offerta dalla legge.
Il disposto della citata delibera costituisce, in altri termini, una norma attuativa e quindi confermativa della previsione generale di cui all'art. 1, comma 16, del DL n. 324 del 1993 (convertito in L. n. 423 del 1993).
Erroneamente, dunque, l'Amministrazione ha ritenuto che la delibera in questione abbia inteso abrogare quest'ultima norma, o apportarvi deroghe mediante l'introduzione di un regime maggiormente restrittivo.
Ciò peraltro non sarebbe stato giuridicamente possibile, posto che nel sistema di gerarchia delle fonti la legge occupa una posizione preminente (quanto a 'forza' e 'valore') rispetto ad un semplice atto deliberativo della Giunta regionale (e che nessuna norma di rango legislativo aveva in qualche modo 'delegificato' la materia).
1.2. La fondatezza della doglianza in esame rende inutile affrontare le questioni sollevate con il primo e con il terzo motivo di gravame, che restano 'assorbite' in quella trattata con precedenza.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, ed "assorbito" quant'altro, l'appello va accolto; e, in riforma dell'appellata sentenza, il ricorso proposto in primo grado dal ricorrente va accolto, con conseguente annullamento, per gli ulteriori effetti ripristinatori e conformativi, del provvedimento di diniego impugnato (nota prot. 2013.0388933 del 31.5.2013 del Dirigente del Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria della Regione Campania).
Alla soccombenza dell'appellata Amministrazione resistente non può che seguire - in mancanza di esimenti che il Collegio non ravvisa - la sua condanna al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate in complessivi €.2000,00 oltre i.v.a. ed ulteriori accessori dovuti ex lege.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello; e, in riforma dell'appellata sentenza, annulla il provvedimento di diniego impugnato in primo grado.
Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, nella misura di €.2000,00 oltre i.v.a. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 MAR. 2016.