23.12.2015 free
TAR Lazio (Attività prescrittiva: la Regione non può limitare la libertà del medico)
Posto
che l’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza bipartita
Stato - Regioni, la fissazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il
sanitario nella scelta del farmaco che meglio risponda alle esigenze
terapeutiche del singolo caso appartiene ai principi fondamentali da stabilire
con legge statale, la quale ha già individuato un principio generale secondo il quale spetta al
medico la scelta in ordine al principio attivo da somministrare al paziente.
Pertanto,
la delibera regionale seconda la quale “tutti i medici che prescrivono a carico
del Servizio sanitario regionale medicinali coperti da brevetto appartenenti
alle classi farmacologiche indicate nella Tabella A, …, indicano
volontariamente un codice di valorizzazione, attenendosi alle note AIFA e alle
indicazioni autorizzate in scheda tecnica per assicurare l’appropriatezza
nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Regione”, introduce disposizioni
che limitano la scelta di prescrivere la terapia migliore per il paziente,
relegando importanti specialità medicinali già presenti in classe “A” del
prontuario a mere scelte residuali.
In
tal modo, la Regione ha introdotto, in via non legislativa, una disciplina in
materia di prescrizione dei farmaci non conforme ai principi ricavabili dalla
vigente legislazione nazionale.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
TAR
Lazio, sentenza n. 14044/2015 del 15/12/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8630
del 2008, proposto da: Soc A Menarini -Industrie Farmaceutiche Riunite Srl ed
Altri, rappresentato e difeso dall'avv. G.V., con domicilio eletto presso OMISSIS;
Soc Firma Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali Affini Spa, Soc Istituto
Lusofarmaco D'Italia Spa, Soc Laboratori Guidotti Spa;
contro
Regione Lazio, rappresentato e difeso
dall'avv. T.C., con domicilio eletto presso OMISSIS
nei confronti di
Soc Doc Generici Srl;
per l'annullamento
- della D.G.R. n. 232/08: modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n. 1057/2007 - appropriatezza prescrittiva ed
incremento dell'utilizzo dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17
novembre 2015 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La odierna ricorrente impugna la delibera
della Regione Lazio recante “Modifiche ed integrazioni alla DGR del 28 dicembre
2007, n. 1057 – Appropriatezza prescrittiva ed incremento dell’utilizzo dei
farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale” n. 232 del 29 marzo 2008,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio
2008.
Deduce la ricorrente la illegittimità del
provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio
deducendo la inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
Alla udienza del 17 novembre 2015 il ricorso
è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, quanto alla dedotta
tardività del ricorso, osserva il Collegio come la DGR impugnata è stata
pubblicata in data 7 giugno 2008, con scadenza del termine di impugnazione in
data 7 luglio 2008 (in considerazione del fatto che il giorno 6 luglio 2008
cadeva di domenica).
Quanto, poi, alla mancata impugnazione della
delibera n. 1057 del 28 dicembre 2007, è sufficiente rilevare che la stessa è
stata sostituita, nel punto relativo alla questione sollevata nel presente
ricorso, completamente dalla delibera impugnata che ha assunto carattere
autonomamente lesivo sul punto indicato dalla odierna ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato sulla base
delle ragioni che di seguito si espongono.
La Regione Lazio, con la delibera impugnata,
ha imposto delle prescrizioni che hanno come effetto la limitazione (o,
comunque, il condizionamento) della libertà del medico di scegliere il farmaco
da prescrivere al proprio paziente.
Al riguardo, il Collegio richiama l’orientamento
giurisprudenziale (C.d.S., Sez. III, n. 5790/2011) secondo il quale, nel nuovo
quadro costituzionale derivante dalle modifiche del titolo V della Carta
costituzionale ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, la materia di
cui trattasi, relativa alle modalità di distribuzione dei farmaci e
all’attività medico - prescrittiva, appartiene alla competenza legislativa
concorrente Stato - Regioni, in quanto riconducibile alla tutela della salute
ex art. 117, comma 3, della Costituzione. In tale ambito le Regioni possono
intervenire con proprie leggi nel rispetto dei principi fondamentali riservati
alla legislazione statale e, ove esistenti, dei vincoli derivanti dalla
normativa comunitaria.
L’individuazione del criterio di riparto
della competenza legislativa Stato - Regione è affidata alla distinzione tra
norma di principio e norma di dettaglio.
Le norme di principio, sulla base
dell’insegnamento della Corte costituzionale, sono dirette, oltre che
all’individuazione dei principi fondamentali, anche a garantire uniformità nei
diritti a livello nazionale (cfr. sentenza della Corte cost. n. 59 del 2006).
Posto che l’attività di prescrizione dei
farmaci appartiene alla competenza bipartita Stato - Regioni, la fissazione dei
limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco che
meglio risponda alle esigenze terapeutiche del singolo caso non può che
appartenere ai principi fondamentali da stabilire con legge statale,
trattandosi di uno dei casi in cui occorre assicurare uniformità di trattamento
nei diritti a livello nazionale, incidendo i criteri di prescrizione sul
principio di libera scelta del farmaco da parte del medico quale aspetto del
diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione.
In piena sintonia con le coordinate così
tracciate si pone, del resto, la previsione di cui all’art. 15, comma 11-bis,
del D.L. n. 95/2012, a tenore del quale “Il medico che curi un paziente, per la
prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di
patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali
equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario
nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco”.
La richiamata disposizione non può che implicare
la vigenza del principio generale secondo il quale spetta al medico la scelta
in ordine al principio attivo da somministrare al paziente.
In senso analogo deve essere letta la norma
contenuta nell’art. 11, comma 12, del D. L. n. 1/2012, ai sensi della quale “Il
medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica
competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in
commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio
unitario uguali”.
Orbene, la delibera impugnata nel disporre
che “Tutti i medici che prescrivono a carico del Servizio sanitario regionale
medicinali coperti da brevetto appartenenti alle classi farmacologiche indicate
nella Tabella A, appresso riportata, che verrà aggiornata secondo le modalità
indicate nella Determinazione Dirigenziale di cui al punto D del presente
provvedimento, indicano volontariamente un codice di valorizzazione, attenendosi
alle note AIFA e alle indicazioni autorizzate in scheda tecnica per assicurare
l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla
Regione”, viene ad introdurre disposizioni che limitano la scelta del medico di
prescrivere la terapia migliore per il paziente, relegando importanti
specialità medicinali già presenti in classe “A” del prontuario a mere scelte
residuali.
Così facendo, la Regione Lazio ha introdotto,
per di più in via non legislativa, una disciplina, in materia di prescrizione
dei farmaci, non conforme ai principi ricavabili dalla vigente legislazione
nazionale come sopra richiamati.
Sotto questo profilo l’operato della Regione
è illegittimo e risulta fondato il ricorso, potendo restare assorbita ogni
altra censura.
Le spese, in considerazione delle peculiarità
della questione affrontata e sussistendo giusti motivi, possono essere
compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 17 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente FF
Pierina Biancofiore, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2015