22.12.2105 free
Direttore generale dell'A.S.L. con funzioni di Commissario liquidatore: il giudice competente ?
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.lgs n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs n. 517/93, il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, che ha una durata determinata e viene stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ossia secondo le disposizioni del lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e seguenti cod. civ..
La controversia relativa al trattamento economico spettante , involgendo una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, rientra nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, alla stregua del generale criterio di riparto della giurisdizione.
N. 05465/2015 sentenza
N. 02577/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2000, proposto da:
.., rappresentato e difeso dall'avv. ..., con domicilio eletto in Napoli, presso l’avv. .., alla via De Pretis, 88;
contro
Regione Campania, non costituita;
A.S.L. Caserta 1, non costituita;
per l'accertamento
del diritto ad ottenere il trattamento economico e previdenziale per lo svolgimento, quale direttore generale dell'A.S.L. Caserta1, delle funzioni di Commissario liquidatore delle ex UU.SS.LL. nn. 10, 11, 12, 15, 16 e 17, a decorrere dall’1.1.1996 e fino all’8.8.1997, quantificate in complessive £. 671.429.520, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 13 marzo 2000 e depositato il successivo giorno 21, l’avv. ..., quale direttore generale dell'A.S.L. Caserta 1, ha esposto che la Regione Campania, con decreto del Presidente della Giunta n. 13431 del 39.12.1995, come rettificato con decreto n. 120 dell’11.1.1996, nel revocare la costituzione delle gestioni stralcio presso le ex U.S.L. nn. 10, 11, 12, 15, 16 e 17 e gli incarichi di commissario straordinario in precedenza conferiti (ai sei soggetti ivi specificati), lo nominava quale Commissario liquidatore delle summenzionate ex UU.SS.LL. Lamentando di aver svolto le dette funzioni, a decorrere dall’1.1.1996 e fino all’8.8.1997, senza l’attribuzione del relativo trattamento economico e previdenziale, col ricorso in trattazione, l’istante ha chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione delle somme asseritamente spettanti, quantificate in complessive £. 671.429.520, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le intimate amministrazioni non si sono costituite in giudizio.
All’odierna pubblica udienza del 5 novembre 2015 – ove il Collegio ha dato comunicazione al difensore della parte ricorrente, come da verbale, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., della rilevabilità d’ufficio della questione di giurisdizione – la causa è stata trattenuta in decisione.
Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. S.U. 3 novembre 2005, n. 21286; C.d.S., sez. V, 24 maggio 2005, n. 2504 e 2 ottobre 2006, n. 5736; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 gennaio 2008, n. 14; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 194; T.A.R. Lazio, sez. I, 2 marzo 2005, n. 1606), le controversie tra il direttore generale di un'Azienda sanitaria locale e la competente Regione, concernendo un rapporto di lavoro privatistico e coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Premesso che alla Regione, nell'ambito delle competenze attribuite nel settore sanitario, è riservato il potere di nomina del direttore generale delle ASL (art. 3, comma 6, del d.lgs n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs n. 537/93), va infatti osservato che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.lgs n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs n. 537/93, il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, che ha una durata determinata e viene stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ossia secondo le disposizioni del lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e seguenti cod. civ..
Non vi è poi dubbio che il rapporto si costituisce con la Regione (diversamente da quanto previsto per i direttori sanitari ed amministrativi, che stipulano il contratto con la ASL rappresentata dal direttore generale), dal momento che l'artt. 3, comma 6, d.lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 (non modificato né dal d. lgs n. 517 del 7 dicembre 1993, né dal d.lgs 229/99) prevede che il contratto è sottoscritto dalla Regione da una parte ed dal direttore generale dall'altra. Lo riconfermano i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502/95 e n. 319/2001, ai quali la legge (art. 3 comma 6 d. lgs n. 502 del 1992) rinvia per la determinazione del trattamento economico del direttore generale, in cui si legge all'art. 1 che «La regione ed il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo».
Pertanto, la controversia relativa al trattamento economico spettante al ricorrente, involgendo una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, rientra nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, alla stregua del generale criterio di riparto della giurisdizione.
In applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010, va dunque indicato il giudice ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione per la controversia.
In difetto di costituzione delle intimate amministrazioni, nulla va disposto sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)