02.07.2004 free
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA - (Comportamento antisindacale della ASL - violazione del dovere di buona fede, durante la concertazione; limiti)
Massima:
In sede di valutazione del comportamento antisindacale ex art 28 , non vale il principio tempus regit actum. Vige al contrario il principio dell’attualità della potenzialità lesiva e del comportamento. Quegli atti o comportamenti che, al momento della loro emissione, possiedono il carattere di offensività della libertà sindacale, possono perdere tale connotato a seguito e per effetto di comportamenti successivi.(www.dirittosanitario.net)
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Giudice del lavoro, dott. Natalino Sapone,
letto il ricorso proposto nell'interesse di UNIONE ITALIANA.....
letti gli atti del procedimento n. 37/2004 R. G. P. S.;
OSSERVA
Parte ricorrente si duole del comportamento tenuto dall’ASL n. 11, in violazione , a dire del sindacato, del dovere di buona fede , durante la concertazione attinente al piano di assunzioni per il 2003 ed in particolare al numero da destinare alle progressioni.
Più precisamente, parte ricorrente lamenta il fatto che l’ASL , appena qualche giorno dopo avere aperto la concertazione (9/10/2003), e quando ancora tale concertazione non era stata conclusa – abbia adottato la deliberazione (in data 14/10/2003). Nel mentre l’ultimo incontro ha avuto luogo in data 17/12/2003. Il che attesterebbe il fatto che l’ASL aveva già deciso prima della conclusione della concertazione. Comportamento, questo, afferma parte ricorrente, lesivo dell’immagine del sindacato.
L’assunto di parte non è condivisibile. Va premesso che la disamina richiesta dall’art. 28 St. lav. deve avere carattere dinamico , sostanziale, muoversi in una dimensione comportamentale e non attizia. Deve cioè avere riguardo agli atti non nella loro legittimità formale e non sulla base di una considerazione cristallizzata al momento della loro adozione; ma agli atti valutati nella loro oggettiva idoneità a determinare un vulnus alla libertà ed attività sindacale.
Ad una considerazione statico-formale-attizia, la doglianza del sindacato ricorrente sarebbe fondata, atteso che al momento dell’adozione della delibera impugnata, la n. 285 del 14/10/2003, erano ancora in corso le trattative, conclusesi in data 17/12/2003. Ed è senz’altro contrario a buona fede e lesivo dell’immagine del sindacato deliberare sull’oggetto di trattativa in corso prima della conclusione delle trattative medesime.
In sede di valutazione del comportamento antisindacale, non vale però il principio tempus regit actum. Vige al contrario il principio dell’attualità della potenzialità lesiva e, per meglio precisare, del comportamento. Quegli atti o comportamenti che, al momento della loro emissione, possedevano carattere di offensività della libertà sindacale, possono perdere tale connotato a seguito e per effetto di comportamenti successivi. Nella fattispecie in oggetto,sono stati posti in essere , successivamente alla delibera di cui si chiede l’annullamento, comportamenti e atti tale da elidere la valenza antisindacale che la delibera medesima aveva al momento della sua adozione.
Tali comportamenti successivi sono consistiti negli incontri avvenuti dopo la data del 14/10/2003 , nel corso dei quali si è discusso dell’oggetto de quo – l’aumento dei posti da destinare alle progressioni – e che si sono infine concretizzati nell’accordo del 17/12/2003. Accordo sottoscritto da alcune delle organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative. E’ decisivo notare che con il predetto accordo, del 17/12/2003, sono state accolte , quanto meno in parte, le richieste dei sindacati, acconsentendo l’ASL ad “un ulteriore aumento dei posti di circa 17” .
Il che attesta l’effettività – e non fittizietà - delle trattative espletate dopo la data della delibera n. 285. Effettività delle trattative che fanno venir meno la valenza antisindacale della delibera n. 285, disgelando il carattere di determinazione provvisoria – o comunque suscettibile di revisione sia pure parziale - che l’ASL aveva inteso attribuire alla determinazione stessa al momento della sua adozione.
Nessun rilievo ha poi il riferimento , contenuto in ricorso, alla violazione del termine di 30 giorni per la chiusura della concertazione, tale termine essendo previsto nell’interesse del datore. Vale a dire la sua scadenza determina il venir meno dell’onere di concertazione e quindi la riespansione della libertà decisionale del datore. Ragion per cui non può la violazione del termine essere invocata dal sindacato per sostenere la rimozione degli effetti degli atti costituenti l’esito di una concertazione, per il solo fatto che essa concertazione si sia protratta oltre il termine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, non essendosi parte convenuta costituita.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Nulla sulle spese processuali. Reggio Calabria, 12/5/2004