21.05.2015 free

 

T.A.R. Roma (Aziende Sanitarie: è illegittima la divisione fra la linea clinica e quella assistenziale)

Per la nomina del dirigente delle strutture semplici o complesse delle professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche sanitarie e tecniche della prevenzione è richiesto il possesso, in capo al soggetto da nominare, della esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni. La Legge n. 251 del 2000 stabilisce, al fine di evitare una palese disparità di trattamento, che per l'accesso alla qualifica de qua sono necessari requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale, tra i quali è ricompresa la pregressa esperienza dirigenziale quinquennale.

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