14/03/2015 free

 

Corte di Cassazione – Penale – (controllo sostanze stupefacenti in ospedale)

E' stato precisato dalla corte di legittimità che la depenalizzazione del reato di irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 68, comma 1 bis) deve intendersi limitata al contesto formale della registrazione, ossia alle sole violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri; e che la stessa depenalizzazione non incide sui fatti riguardanti il contenuto dichiarativo dei registri ed in particolare sui dati relativi alla non corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale, essendo configurabile, in tal caso, il reato di cui all'art. 68, comma 1, del medesimo d.p.r. (ex pluribus, Sez. 4, n. 49097 del 07/11/2013, Zelli, Rv. 257654).

Il problema interpretativo che si pone consiste, dunque, nel considerare se le due norme (art. 68, comma 1 e art. 68 comma 1 bis) configurino un concorso apparente di norme, che si verifica quando la medesima condotta criminosa risulta, solo in apparenza, riconducibile a più fattispecie di reato ma nella realtà ne integra una solo, o se, invece, esse sanzionino fatti diversi.
Invero solo nel primo caso (concorso apparente di norme), si potrebbe ritenere che il principio espresso dalla corte di Strasburgo con la sentenza Grande Stevens abbia una ricaduta nel senso che, essendo già stata applicata la sanzione amministrativa, nell'irrogare la sanzione penale si incorrerebbe nel divieto del bis in idem.

Ma, proprio attingendo alla condivisibile interpretazione data dalla corte di legittimità alle norme di cui si tratta, va escluso si tratti di concorso apparente di norme poichè il comma 1 ed il comma 1 bis dell'art. 68 sanzionano fatti diversi, laddove la sanzione amministrativa è comminata per le sole violazioni formali riscontrate nella tenuta dei registri mentre la pena è prevista nel caso in cui, sussista o meno la violazione formale, si riscontra la mancata corrispondenza tra giacenza contabile e giacenza reale.

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