26.04.2004 free
CENTRO STUDI di DIRITTO SANITARIO - brevi Note ( un professionista che ha aderito al condono, puo' presentare, con successo, istanza per il rimborso dell' IRAP?
CENTRO STUDI di DIRITTO SANITARIO
§ - In un precedente articolo (Rimborso IRAP e Condono, in Area Servizi / Tribunale del Medico / Richiesta Rimborso IRAP) era stato sollevato il problema riguardante quei professionisti che, sul presupposto dell'assenza di autonoma organizzazione, hanno presentato l'istanza di rimborso IRAP e nel contempo si sono avvalsi del c. d. condono tombale o della definizione automatica previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 7 della legge 27/12/2002, N. 289.
Si sottolineava che per l'Agenzia delle Entrate "se la richiesta di rimborso deriva da un errore di calcolo commesso nella dichiarazione originariamente presentata, la definizione ai sensi degli articoli 7 o 9 non comporta la rinuncia alla vertenza IRAP" proposta nell'eventualità di rifiuto tacito o espresso. "Se l'istanza di rimborso deriva, invece, da una pretesa esclusione dal campo di applicazione dell'IRAP", l'adesione ad una delle due forme di condono "rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione" (circolare N. 7/E del 05/02/2003).
Con la circolare N. 18/E del 25/03/2003 si ribadisce che "il contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli articoli 7 e 9 rende definitivi gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria e, di riflesso, rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di conseguenza, a ogni contenzioso derivante da esse".
Nell'occasione, si sosteneva, per contro, che l'adesione alla definizione automatica di redditi di lavoro autonomo per gli anni pregressi o al condono tombale, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 o 9 della richiamata legge 289/2002, non preclude al contribuente di attivare o proseguire il contenzioso per l rimborso dell'IRAP, tenuto conto che l'istanza di rimborso da parte di professionisti privi di autonoma organizzazione si fonda sulla mancanza del presupposto impositivo previsto dall'articolo 2 del D. Lgs. 15/12/1997, N. 446 e non sulla esclusione da tassazione dell'imponibile.
Questa posizione trova conferma nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, N. 4/33/04 del 14 gennaio / 11 febbraio 2004, riguardante un medico ginecologo, con un dipendente, che aveva aderito al concordato previsto dal citato articolo 7 della legge 289/2002.
La Commissione, infatti, rigetta l'appello dell'Ufficio che nel ricorso aveva posto in evidenza la circostanza dell'adesione del contribuente alla sanatoria, richiamando la suddetta circolare N. 7/E del 05/02/2003.
Avv.Ennio Grassini
§ - In un precedente articolo (Rimborso IRAP e Condono, in Area Servizi / Tribunale del Medico / Richiesta Rimborso IRAP) era stato sollevato il problema riguardante quei professionisti che, sul presupposto dell'assenza di autonoma organizzazione, hanno presentato l'istanza di rimborso IRAP e nel contempo si sono avvalsi del c. d. condono tombale o della definizione automatica previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 7 della legge 27/12/2002, N. 289.
Si sottolineava che per l'Agenzia delle Entrate "se la richiesta di rimborso deriva da un errore di calcolo commesso nella dichiarazione originariamente presentata, la definizione ai sensi degli articoli 7 o 9 non comporta la rinuncia alla vertenza IRAP" proposta nell'eventualità di rifiuto tacito o espresso. "Se l'istanza di rimborso deriva, invece, da una pretesa esclusione dal campo di applicazione dell'IRAP", l'adesione ad una delle due forme di condono "rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione" (circolare N. 7/E del 05/02/2003).
Con la circolare N. 18/E del 25/03/2003 si ribadisce che "il contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli articoli 7 e 9 rende definitivi gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria e, di riflesso, rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di conseguenza, a ogni contenzioso derivante da esse".
Nell'occasione, si sosteneva, per contro, che l'adesione alla definizione automatica di redditi di lavoro autonomo per gli anni pregressi o al condono tombale, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 o 9 della richiamata legge 289/2002, non preclude al contribuente di attivare o proseguire il contenzioso per l rimborso dell'IRAP, tenuto conto che l'istanza di rimborso da parte di professionisti privi di autonoma organizzazione si fonda sulla mancanza del presupposto impositivo previsto dall'articolo 2 del D. Lgs. 15/12/1997, N. 446 e non sulla esclusione da tassazione dell'imponibile.
Questa posizione trova conferma nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, N. 4/33/04 del 14 gennaio / 11 febbraio 2004, riguardante un medico ginecologo, con un dipendente, che aveva aderito al concordato previsto dal citato articolo 7 della legge 289/2002.
La Commissione, infatti, rigetta l'appello dell'Ufficio che nel ricorso aveva posto in evidenza la circostanza dell'adesione del contribuente alla sanatoria, richiamando la suddetta circolare N. 7/E del 05/02/2003.
Avv.Ennio Grassini