30.10.2013 free
TAR Perugia (Concorso pubblico: il malore del candidato va certificato)
Il fatto
Durante lo svolgimento di una prova nell’ambito di un concorso pubblico, una candidata ha accusato, prima dell’inizio del colloquio, una recrudescenza della malattia da cui è affetta (endometriosi cistica recidivante), che si manifesta con gravi episodi di metrorragia, accompagnata da forti emicranie. L’ultimo episodio acuto si era verificato circa cinque giorni prima della data di convocazione per la prova orale, costringendola a riprendere farmaci la cui assunzione le ha provocato uno stato di alterazione psico-fisica imprevedibile, con difficoltà di articolazione delle parole ed altri disturbi neurologici.
La Commissione esaminatrice, di fronte allo stato di alterazione manifestato ha invitato la ricorrente a lasciare temporaneamente l’aula, ma la sospensione non ha avuto effetti e la prova orale si è conclusa con esito negativo.
Profili giuridici
La ricorrente ha impugnato il provvedimento sul presupposto, tra gli altri, della violazione del principio di par condicio tra i candidati, che impone di assicurare a tutti le medesime condizioni nell’affrontare la competizione. Il TAR non ha ritenuto di accogliere il ricorso in quanto ha chiarito che l’insorgere di una patologia, che impedisce temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un concorso, od anche di un esame, costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l’interessato faccia tempestivamente constatare alla Commissione esaminatrice l’impedimento; ciò deve avvenire, ove possibile, mediante produzione di idonea certificazione medica o mediante la rappresentazione del sopraggiungere del malore, cui può eventualmente fare seguito un controllo da parte di un organo sanitario pubblico.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
TAR Umbria – Sez. I; Sent. n. 460 del 30.08.2013
omissis
FATTO
La ricorrente, docente presso la Scuola Primaria di Foligno, premette di avere partecipato al concorso, per esami e titoli, indetto dal M.I.U.R. in data 13 luglio 2011, finalizzato al reclutamento, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica, di complessivi 2386 dirigenti per la Scuola Primaria, Secondaria, di primo e secondo grado, e per gli Istituti Educativi.
Secondo l’Allegato 1), i posti a concorso nella Regione Umbria erano 35.
Espone di avere superato la preselezione, e poi anche le prove scritte, tenutesi il 14 dicembre 2011, conseguendo punti 21/30 e 28/30; il giorno 14 maggio 2012 ha poi sostenuto la prova orale.
Rappresenta di avere accusato, prima dell’inizio del colloquio, una recrudescenza della malattia da cui è affetta (endometriosi cistica recidivante); la Commissione esaminatrice, di fronte allo stato di alterazione manifestato, e dovuto anche all’assunzione di farmaci troppo ravvicinata nel tempo, ha invitato la ricorrente a lasciare temporaneamente l’aula.
La sospensione non ha però sortito effetti, e la prova orale si è conclusa con esito negativo, ed in particolare con l’attribuzione di un punteggio complessivo di 10/30, largamente inferiore al minimo (pari a punti 21/30).
Aggiunge di avere presentato alla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale istanza in data 24 maggio 2012 di annullamento in autotutela della prova orale e di riconvocazione per sostenere l’esame in condizioni di normalità, ma l’Amministrazione, con provvedimento del 29 maggio 2012, ha disposto l’archiviazione del procedimento.
Impugna in questa sede il verbale n. 40 del 14 maggio 2012, nella parte in cui la Commissione le ha attribuito punti 10/30, dichiarandola inidonea, seppure senza specificare l’accaduto, il provvedimento dirigenziale in data 29 maggio 2012 di archiviazione del procedimento originato dall’istanza di annullamento della prova orale, nonché il provvedimento in data 26 giugno 2012 con cui il Direttore Generale, preso atto della regolarità della procedura, ha approvato la graduatoria generale di merito relativa alla Regione Umbria, deducendo la violazione degli artt. 32, comma 1, e 97, comma 1, della Costituzione, nonché del principio di par condicio e dei principi in materia di autotutela, oltre che l’eccesso di potere per erroneità ed infondatezza dei motivi, difetto e/o errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta.
La Commissione, in presenza di un candidato colto da malore, è tenuta a valutare l’opportunità di rinviare l’esame ad altra data, anche in assenza di richiesta dell’esaminando.
La ricorrente, come premesso, è affetta da endometriosi cistica recidivante, una patologia che si manifesta con gravi episodi di metrorragia, accompagnata da forti emicranie, che la costringono ad assentarsi dal lavoro, imponendole altresì di assumere farmaci specifici (Tranex 500 per la metrorragia, e Difmetre per l’emicrania) che, di regola, riconducono la situazione a normalità in un arco temporale di 2-3 giorni. L’ultimo episodio acuto si era verificato circa cinque giorni prima della data di convocazione per la prova orale, come attestato da certificazione medica, ed in data 14 maggio 2012 è stata costretta a riprendere i suindicati farmaci; l’assunzione degli stessi a distanza ravvicinata le ha provocato uno stato di alterazione psico-fisica imprevedibile, con difficoltà di articolazione delle parole ed altri disturbi neurologici.
E’ irrilevante che la Commissione non fosse a conoscenza dello stato patologico della ricorrente, e del suo stato di salute nel momento in cui doveva sostenere la prova orale, come anche la circostanza che non abbia chiesto espressamente il differimento della prova.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo al ricorso avversario e chiedendone la reiezione.
All’udienza del 5 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non appare meritevole di positiva valutazione, e deve pertanto essere disatteso, essendo legittimo il diniego opposto alla richiesta, da parte della deducente, di annullamento della prova orale e la conseguente approvazione della graduatoria di merito, che non include la ricorrente perché ritenuta inidonea.
L’Amministrazione non contesta la documentazione sanitaria attestante l’esistenza dello stato patologico in capo alla ricorrente, come si desume, oltre che dagli scritti difensivi, dalla lettura dell’impugnato provvedimento in data 29 maggio 2012, che ha respinto l’istanza di annullamento (in autotutela) della prova orale, ma ritiene non eziologicamente dimostrata la insorgenza del malore, accusato dalla prof.ssa Cecconi, in occasione della prova orale del concorso, e la sua dipendenza dalla malattia, o, meglio, dalla terapia farmacologica seguita, od, al contrario, la sua dipendenza dallo stato ansioso correlato alla prova concorsuale; ancora di più, l’Amministrazione rappresenta che la Commissione esaminatrice non era a conoscenza della patologia, non dichiarata dalla candidata, la quale, anzi, aveva cercato di portare a compimento, dopo la sospensione accordatale, la prova orale.
In questo contesto, è indubbio che l’invocato principio di par condicio tra i candidati sia un canone imprescindibile delle procedure concorsuali, il quale impone che siano assicurate agli stessi le medesime condizioni nell’affrontare la competizione (T.A.R. Lazio, Sez. I, 20 settembre 2010, n. 32369).
Ma proprio la situazione configurabile nella fattispecie in esame, nella quale non è stata comunicata alla Commissione la sopravvenienza del malore in prossimità dello svolgimento della prova orale, con manifestazione di una sintomatologia non riconducibile inequivocabilmente ad una malattia, esclude che possa ammettersi una ripetizione della prova orale in favore della ricorrente.
In altri termini, l’insorgere di una patologia che impedisce temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un concorso, od anche di un esame, costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l’interessato faccia tempestivamente constare alla Commissione esaminatrice l’impedimento, ove possibile mediante produzione di idonea certificazione medica (così, da ultimo, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 1 agosto 2013, n. 568), o, quanto meno, mediante la rappresentazione del sopraggiungere del malore, cui può eventualmente fare seguito un controllo da parte di un organo sanitario pubblico.
Proprio il rispetto della par condicio ha precluso, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, alla Commissione esaminatrice di rinviare, d’ufficio, in assenza di richiesta della candidata, senza avere contezza del reale stato delle cose, e senza possibilità di appurarlo, la data della prova orale, in quanto una siffatta decisione si sarebbe tradotta nell’attribuzione di un beneficio non sorretto dalla certezza del presupposto, alterando a vantaggio della ricorrente il principio di imparzialità.
La peculiarità della vicenda giustifica comunque la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)