27.05.03 free
CONSIGLIO di STATO - Borse di studio 1983/91- Medici specialisti - (sulla necessita’ di verifica delle condizioni previste ex art 11 L.370/99 e decreto MURST del 14.02.2000 ; sulla esistenza del diritto solo in capo ai soggetti muniti dei requisiti ivi indicati)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1972/03
Reg.Dec.
N. 8485 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 8485 del 2001, proposto da ABBATTISTA Linda, ABBINANTE Antonio, ALLAMPRESE Paola, ARDITO Alfredo, BERTOLDI Giovanni, BRAMANTE Antonio, BULZACCHELLI Rossella, CALIANDRO Filomena, CALVARIO Teresa, CAPURSI Teresa, CONTE Cosimo, CONTI Pasquale, DAMIANI Mario, EVANGELISTA Ferdinando, GRAMIGNA Michele, FERRARA Sergio, LOBASCIO Anna, LOMBARDI Luciano Ugo, LOSAVIO Giacomo, MANGANO Silvana, MANZARI Cecilia, MARGIOTTA Nicola, MARTINO Raffaele, MARTINA Maria, MELLONE Antonia, MILZI Patrizia, NELLA Angela, PAPARELLA Michele, PARADISO Francesco, PARISI Pasquale, PILATO Mauro, PIROLO Domenico, POPOLIZIO Antonia, QUARTICELLI Felice Antonio, ROGANTE Leopoldo, RIZZI Caterina e SASANELLI Benedetta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierluigi Balducci e Umberto Conti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Rosanna Conz, in Roma, Via del Conservatorio, n. 91;
contro
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il Ministero della Sanità e il Ministero del Tesoro, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, nonché l’Università degli studi di Bari, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
al Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 2000, reso previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, Sez. II, del 30 giugno 1999, a seguito presentazione di ricorso straordinario.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2003 il Cons. Giuseppe Minicone;
Udito l’avv. Balducci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. I soggetti indicati in epigrafe, laureati in medicina e chirurgia, che avevano frequentato corsi di formazione presso diverse scuole di specializzazione dell’Università degli studi di Bari in anni accademici anteriori al 1991/1992, proponevano, in data 13 aprile 1992, ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministro del Tesoro del 17 dicembre 1991 e contro il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 28 dicembre 1991, lamentando che, nella determinazione del fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e nella determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia e di quello delle relative borse di studio da assegnare alle scuole di specializzazione universitaria, non fosse stata tenuta alcuna considerazione di coloro che, nell’anno accademico 1991/92 (primo anno di applicazione della nuova disciplina di cui al DPR 8 agosto 1991 n. 257, in attuazione delle direttive comunitarie n. 363/1975 e n. 76/1982), erano iscritti alle scuole di specializzazione in anni di corso successivi al primo.
2. Il ricorso straordinario è stato accolto con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2000, su parere conforme del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 445/93 del 30 giugno 1999.
3. Gli interessati, premesso di aver notificato, in data 22-26 maggio 2001, atto di diffida all’Amministrazione, chiedendo il pagamento delle borse di studio per l’attività di specializzazione svolta, hanno notificato il 24 luglio 2001 ricorso per ottemperanza, chiedendo che siano adottati i provvedimenti necessari a garantire l’esecuzione della predetta decisione, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta.
4. Con ordinanza n. 4005 del 18 luglio 2002, questa Sezione, preso atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel frattempo subentrato al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, aveva comunicato, con nota n. 13241 del 5 ottobre 2001, di aver attivato le procedure necessarie per ottemperare al giudicato, procedendo all’accertamento, in capo ai destinatari, dei requisiti di cui all’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 e al decreto MURST 14 febbraio 2000, ha chiesto chiarimenti circa lo stato di tali procedure e circa le determinazioni formali eventualmente assunte.
5. A tale richiesta il Ministero ha dato riscontro con nota del 21 novembre 2002.
6. Alla luce dei chiarimenti forniti, il ricorso in questione deve essere rigettato.
7. Va, innanzi tutto, premesso che, nel caso di specie, non assume concreta rilevanza la questione (risolta in senso negativo dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza 18 dicembre 2001, n. 15978) se avverso le decisioni assunte sul ricorso straordinario sia proponibile il ricorso ex art. 27 n. 4 del T.U. n. 1054 del 1924, dal momento che l’Amministrazione non solo non ha contestato la sussistenza dell’obbligo di dare esecuzione alla predetta decisione, ma ha concretamente posto in essere gli atti necessari a tale scopo, come confermato dalla documentazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria.
7.1. Appare, di conseguenza, irrilevante nel presente giudizio anche la subordinata questione di costituzionalità (sollevata dalla difesa dei ricorrenti con note di udienza depositate il 10 giugno 2002) del predetto art. 27, nonché dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 e degli artt. 8 e 4 del DPR n. 1199/1971, nella parte in cui non estenderebbero l’obbligo di conformarsi da parte della Pubblica Amministrazione (e la conseguente possibilità di ricorso al giudizio di ottemperanza) anche alle decisioni sui ricorsi straordinari.
8. Nel merito, la controversia si incentra, allo stato, esclusivamente sulle modalità di esecuzione della decisione in parola, sostenendosi dagli interessati (ma tale tesi risulta svolta solo oralmente alle Camere di Consiglio del 11 giugno 2002 e 14 gennaio 2003, non essendo utilizzabile, a tal fine, il ricorso ordinario dagli stessi proposto presso il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, depositato per mera informazione dall’amministrazione) che non si applicherebbero loro, per la corresponsione delle borse di studio, i requisiti indicati dall’art. 11 della L. n. 370 del 1999, giacché questi ultimi sarebbero richiesti, per espressa previsione di tale disposizione, ai soli destinatari dei giudicati di cui alle sentenze ivi indicate e non potrebbero riferirsi, quindi, agli odierni istanti, beneficiari di una decisione successiva, che riconoscerebbe, invece, il diritto alla percezione delle borse di studio in questione, senza alcuna condizione limitativa.
9. L’assunto è destituito di fondamento.
9.1. La decisione de qua si è limitata a considerare contrastante con l’ordinamento comunitario la discriminazione, operata dal D. L.vo n. 257/1991 e dai provvedimenti ministeriali di esecuzione dello stesso, tra i medici ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 1991/1992 e quelli che a tale data erano già iscritti alle medesime scuole.
9.2. In questi termini, la situazione dei destinatari di detta decisione è identica a quella di tutti gli altri specializzandi negli anni accademici anteriori al 1991/1992, destinatari di analoghe decisioni del giudice amministrativo, espressamente richiamate, del resto, dal parere del Consiglio di Stato n. 445/93 e dalle quali, quindi, non si può prescindere per definire l’ambito del decisum del quale si lamenta l’inadempimento.
9.3. Ne consegue che, avendo il legislatore del 1999 disciplinato espressamente le condizioni alla cui sussistenza era subordinata la corresponsione delle borse di studio per tale categoria di soggetti, gli istanti non possono pretendere di sottrarsi a detta disciplina generale, invocando il dato formale della mancata menzione, nel testo dell’art. 11 della legge n. 370, del giudicato che li ha riguardato, giacché tale omissione deriva solo dalla circostanza di fatto che, all’epoca di emanazione di detta legge, il loro ricorso straordinario, ancorché proposto pressoché contestualmente a tutti gli altri analoghi, ancora non era stato deciso.
Ed invero, la specifica indicazione, fra i beneficiari della norma, dei destinatari di taluni giudicati non risponde, nella ratio evidente del legislatore, all’intento di sottrarre dal suo ambito di applicazione coloro che, in un momento successivo, fossero divenuti destinatari di identici giudicati (il che avrebbe comportato una palese violazione dell’art. 3 Cost.), bensì di escludere, dal novero dei “medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991", contemplati della norma, quelli che non potevano far valere una pretesa fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato, allo scopo di prevenire eventuali applicazioni estensive dei giudicati fino a quel momento intervenuti.
9.4. Consegue da quanto sopra che i criteri osservati dal Ministero dell’Istruzione per dare esecuzione alla decisione del ricorso straordinario di cui è causa appaiono aderenti alla portata di esso.
10. Ciò posto, poiché la mancata concreta attuazione, ad oggi, di detta decisione non appare imputabile all’Amministrazione, la quale ha dichiarato, senza essere smentita dai ricorrenti, di aver provveduto, a seguito dell’atto di diffida rivoltole, a richiedere, con nota del 5 ottobre 2001, la certificazione necessaria a comprovare il possesso dei prescritti requisiti, senza avere il necessario riscontro (solo i dott.ri Losavio ed Evangelista hanno trasmesso la documentazione richiesta, peraltro ancora incompleta), il ricorso in epigrafe, volto a far constare l'inottemperanza dell’Amministrazione stessa, deve essere, allo stato, respinto.
Sussistono ragioni di equità per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 14 gennaio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Pietro FALCONE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.