21.11.2012 free
Consiglio di Sato (Equipollenza del titolo tecnico di laboratorio, la decisione spetta al Ministero)
Il fatto
Tre tecnici di laboratorio e l’Associazione Nazionale Italiana Tecnici Sanitari di laboratorio biomedico (Antel) hanno presentato ricorso contro l’Azienda Ospedaliera, il Ministero della Salute e la Regione per l’impugnazione degli atti aziendali che hanno considerato la laurea in biologia quale titolo equipollente o assorbente per l’ammissione al concorso per tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Il TAR ha condiviso l’interpretazione delle norme così come avanzata dall’ente ospedaliero e contro tale decisione i ricorrenti hanno promosso ricorso al Consiglio di Stato.
Il diritto
Il collegio ha riconosciuto che la disciplina vigente in materia necessita di una armonizzazione tra il versante delle professioni sanitarie e quello delle attività derivanti dalle lauree in scienze biologiche, per cui si rende opportuno conoscere la posizione delle autorità amministrative competenti.
A tal fine ha richiesto al Ministero dell’Istruzione di predisporre una relazione sui titoli considerati equipollenti (o assorbenti) a quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico al fine della ammissione ai concorsi relativi alla medesima posizione, precisando se vada riconosciuta al riguardo rilevanza, nel senso di assorbimento, alla laurea magistrale in biologia e/o equipollenza della laurea triennale in biologia o nessuna delle due ipotesi, nel senso della esclusione di tutti i laureati in biologia del vecchio e nuovo ordinamento e conseguente ammissione ai concorsi dei soli portatori del titolo specifico e degli equipollenti titoli di scuola secondaria superiore nel vecchio ordinamento.
Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza di discussione del merito a marzo 2013, in attesa che il Ministero trasmetta la relazione.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato – Sez. III; ord. del 16.11.2012
omissis
Considerato che:
- nei confronti dell’Azienda Ospedaliera G. X. di Cagliari agiscono nel presente giudizio la dottoressa M. B. X. in proprio (con altri partecipanti al concorso oggetto di ricorso) e quale presidente dell’A.N.Te.L. (Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico) - articolazione regionale della Sardegna, e A.N.Te.L., in persona del Presidente nazionale, dr. F. C., i quali impugnano gli atti della Azienda ospedaliera G.X. di Cagliari che hanno considerato la laurea in biologia quale titolo equipollente o assorbente per l’ammissione al concorso per tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- il bando di concorso espressamente richiede, ai fini della partecipazione al concorso, il solo titolo di laurea per tecnico sanitario di laboratorio biomedico e considera come titoli equipollenti solo quelli conseguiti in base al precedente ordinamento; la formulazione adottata dal Bando ripete quella prevista dal D.M. 27 luglio 2000 n. 843900 e dall’art. 31 del D.P.R. n. 220/2001 che regolano i rapporti della disciplina professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico introdotta con il D.Lgs. n. 502/1992 con i preesistenti e inferiori diplomi di scuola media superiore idonei a consentire l’accesso alla corrispondente abilitazione professionale;
- con la nota impugnata del 20/7/2010 prot. n. 2010/0020778, l’Azienda ospedaliera X. , interpellata, aveva replicato di ritenere corretto il proprio comportamento, tenuto conto che la laurea in scienze biologiche è titolo superiore e pertanto assorbente rispetto al diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992;
- -il TAR di Cagliari con la sentenza impugnata ha condiviso la interpretazione della Azienda ospedaliera ritenendo, alla luce della giurisprudenza prevalente, che ricorressero i requisiti dell‘assorbimento, in quanto la laurea in biologia comprende le medesime materie del titolo di laurea del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con maggiore approfondimento;
- l’Avvocatura dello Stato, intervenuta a difesa del Ministero della Salute e della Regione Sardegna, si è limitata, senza presentare memoria, a depositare documentazione relativa ai concorsi indetti nella stessa regione Sardegna dall’ASL di Cagliari e dall’ASL n. 2 di Olbia riservati solo ai tecnici sanitari di laboratorio biomedico, che hanno avuto modo di confermare con esplicite determinazioni la esclusione dei laureati di biologia;
- gli appellanti richiamano la normativa a loro favore: l’art. 2 del D.M. 2 aprile 2001 prevede che i corsi di laurea delle professioni sanitarie devono essere istituiti e gestiti dalla facoltà di medicina e chirurgia; l’art. 9 del D.M. 19 febbraio 2009 ha provveduto al riassetto delle discipline sanitarie e comprende il tecnico di laboratorio biomedico, ma non il biologo; i D.M. 26 settembre 1994 n. 745, D.M. 2 aprile 2001 e del D.M. 19 febbraio 2009 disegnano compiutamente questa figura professionale per lo svolgimento di compiti connessi alla esecuzione tecnica della analisi con piena autonomia e professionalità. L’associazione appellante ha suo tempo richiesto un parere sul punto al Ministero della salute, che ha confermato – con lettera DGRUPS 0055192- P 28 – 28-12- 2010 - l’interpretazione sostenuta dall’associazione stessa a favore della esclusività dell’ammissione ai concorsi per i possessori di diplomi di tecnico laureato o titolo equipollente ed esclusione della laurea in biologia.
Ritenuto che:
- - debba in via generale considerarsi la giurisprudenza - di recente ribadita dalla Sezione (Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2012, n. 4960,) - che ritiene la laurea specialistica o magistrale titolo idoneo ai fini dell’ammissione ai concorsi che prevedano tra i requisiti solo il titolo di laurea breve ove si possa ritenere che la laurea specialistica verta sulle stesse materie in rapporto di approfondimento con quelle della laurea breve;
- il parere espresso dal Ministero della sanità in materia non appare risolutivo, dal momento che il parere si riferisce esclusivamente alla normativa che regola le professioni sanitarie. Tale normativa però non risulta armonizzata con le parallele norme che disciplinano le professioni derivanti dalle lauree in scienze biologiche e dalle abilitazioni professionali da esse derivanti. La legge n. 396/1967, che disciplina l’ordinamento della professione di biologo, all’articolo 3, comma 2, lettera g), prevede che nella professione di biologo rientra lo svolgimento di “analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche)”. Dopo l’introduzione del nuovo ordinamento universitario, la stessa disposizione è stata rinnovata (con l’aggiunta della parola “genetiche” all’interno della parentesi) nell’art. 31, comma 1, lettera b, del regolamento approvato con D.P.R. n. 382/2001, in attuazione dell’art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999, come modificato dall’art. 4, comma 6, della legge n. 370/1999, che disciplina le attività professionali con riferimento agli iscritti alla Sezione A dell’albo professionale dell’ordine dei biologi, alla quale sono ammessi coloro che hanno superato l’esame di Stato, essendo in possesso della laurea specialistica. Per gli iscritti alla Sezione B dell’albo, cui sono ammessi coloro che hanno superato l’esame di Stato essendo in possesso di laurea triennale, il comma 2 dello stesso articolo, alla lettera b), prevede che rientrano nell’attività professionale: “procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca”;
- le disposizioni emanate in attuazione dell’art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 regolano le attività professionali conseguenti ai diversi tipi di laurea in scienze biologiche a seguito del mutamento dell’ordinamento universitario e sono dunque parallele, coeve ed equivalenti, come contenuti e finalità, a quelle che regolano il titolo e la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico nell’ambito delle professioni sanitarie. Alla luce della normativa previgente il titolo di laurea in biologia nel precedente ordinamento è da presumere che rientri tra i titoli di laurea equipollenti o assorbenti, ma in tal caso la medesima qualificazione si estenderebbe, perlomeno, al corrispondente diploma di laurea magistrale o specialistica nel nuovo ordinamento, dato che il principio cardine del nuovo ordinamento universitario è che la laurea specialistica o magistrale è a tutti gli effetti di legge equivalente alla laurea nel precedente nel precedente ordinamento; invece, potrebbe dubitarsi della equipollenza del titolo di laurea triennale in scienze biologiche. Al contrario potrebbe ragionarsi se si considerasse che il titolo di laurea magistrale in scienze biologiche, come la laurea corrispondente nel precedente ordinamento, possa abilitare allo svolgimento di compiti dirigenti nell’ambito dei laboratori pubblici, ma non a quello proprio del tecnico laureato che ha un contenuto più tecnico riferito alla esecuzione delle analisi, in modo non dissimile a quanto si verifica nel rapporto tra il tecnico radiologo e il medico radiologo;
- in attesa dell’armonizzazione della disciplina vigente tra il versante delle professioni sanitarie e quello delle attività derivanti dalle lauree in scienze biologiche, è necessario conoscere la posizione delle autorità amministrative competenti nella interpretazione dell’insieme delle normative vigenti e nei confronti delle diverse categorie interessate e cioè, oltre ai portatori dei titoli specifici, i laureati in biologia con diploma magistrale o triennale;
- la richiesta di svolgere una specifica attività istruttoria al riguardo deve essere rivolta al Ministero dell’istruzione, università e ricerca, cui fanno capo le competenze generali relative all’ordinamento universitario e ai rapporti tra i diversi tipi di laurea, nonché quelle relative al valore legale dei titoli di studio anche ai fini dell'ammissione ad esami di Stato finalizzati all'iscrizione ad albi, collegi ed ordini professionali. Si chiede, pertanto, al Ministero suddetto, nella persona del dirigente apicale competente, che sarà individuato dal Ministro del medesimo dicastero, di predisporre in materia una concisa relazione entro il 1° febbraio 2013, sui titoli considerati equipollenti (o assorbenti) a quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico al fine della ammissione ai concorsi relativi alla medesima posizione, precisando quindi se vada riconosciuta al riguardo rilevanza, nel senso di assorbimento, alla laurea magistrale in biologia e/o equipollenza della laurea triennale in biologia o nessuna delle due ipotesi nel senso della esclusione di tutti i laureati in biologia del vecchio e nuovo ordinamento e conseguente ammissione ai concorsi dei soli portatori del titolo specifico e degli equipollenti titoli di scuola secondaria superiore nel vecchio ordinamento;
- la relazione va redatta, sentiti i competenti uffici del Ministero della salute e gli ordini professionali e le associazioni più rappresentative in campo nazionale con riferimento alle categorie di biologi o biotecnici laureati, i quali sono tenuti a rispondere in tempi che consentano il rispetto dei termini fissati;
- sulla base della relazione, da trasmettere entro il 1° febbraio 2012, il Collegio potrà assumere le determinazioni che spettano al giudice amministrativo e a tal fine il seguito dell’esame è fissato all’udienza pubblica dell’8 marzo 2013.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data dell’8 marzo 2013.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 e del giorno 16 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)