19.09.2012 free
Corte di Cassazione - Penale (Obbligo di ricetta medica per le preparazioni magistrali dietetiche)
Il fatto
A seguito di una verifica igienico-sanitaria preso una farmacia, gli agenti del NAS dei Carabinieri hanno rinvenuto delle confezioni contenenti ciascuna 60/90 capsule di medicinale, da considerarsi preparato galenico magistrale, solo in parte etichettate. Il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro delle preparazioni, in quanto prodotte e messe in commercio in assenza della prescritta autorizzazione A.I.F.A. o comunitaria.
Avverso tale provvedimento adottato dall’Autorità Giudiziaria il farmacista ha proposto ricorso per cassazione.
Il diritto
La difesa del sanitario ha sostenuto che le confezioni sequestrate dovevano essere considerate preparazioni galeniche magistrali, in quanto non rivolte alla pubblica vendita, ma destinate esclusivamente ai clienti di un medico specialista delle malattie del metabolismo.
I Giudici della Suprema Corte hanno chiarito che affinché si possa derogare alla normativa vigente in materia di medicinali per uso umano, la realizzazione delle preparazioni magistrali deve rispettare dei limiti precisi: la estemporaneità, in quanto deve essere preparata dal farmacista per una specifica occasione; la quantità, perché deve essere prodotta per unità; una garanzia sanitaria, nel senso che va fatta dietro presentazione di ricetta medica.
Nella farmacia non era stata rinvenuta alcuna ricetta che giustificasse la detenzione delle confezioni medicinali già pronte, evidenziando così un violazione legislativa.
Esito del giudizio
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Cassazione Penale – Sez. III; Sent. n. 33386 del 29.08.2012
omissis
RITENUTO IN FATTO
Il p.m. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 22/9/2011, convalidava il sequestro probatorio, disposto dai Nas dei Carabinieri di Caserta di n. 92 confezioni di prodotti terapeutici per terapia dimagrante, rinvenute presso la farmacia del dott. P.E., sita in X. , ravvisando la violazione del D.Lgs. n. 219 del 2006, artt. 6, 50, 54 e 147, per essere state prodotte e messe in commercio specialità medicinali in assenza della prescritta autorizzazione A.I.F.A. o di autorizzazione comunitaria.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame proposta nell'interesse del P., con ordinanza del 20/10/2011, ha disposto la conferma del vincolo.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto con i seguenti motivi:
- insussistenza degli elementi legittimanti la misura ablativa e assoluta mancanza di motivazione, non essendo ravvisabile il fumus del reato ipotizzato, rilevato che i preparati sequestrati devono essere considerati preparazioni galeniche magistrali, in quanto non rivolte alla pubblica vendita, ma destinate esclusivamente ai clienti del dott. M.A., specialista delle malattie del metabolismo.Torna su )DIRITTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica e corretta.
Lo stesso ricorrente nella proposizione delle censure sollevate afferma che le medicine sequestrate devono essere considerate preparazioni galeniche magistrali, errando, però, nell'interpretazione della normativa dettata dal D.Lgs. n. 219 del 2006.
Infatti, va osservato che il legislatore ha posto condizioni e limiti precisi alla integrazione della fattispecie derogatoria alla predetta normativa, richiedendo a tal fine: la estemporaneità, nel senso che il medicinale galenico deve essere preparato dal farmacista per la specifica occasione; un limite quantitativo, nel senso che la preparazione deve essere fatta per unità; una garanzia sanitaria, nel senso che tale preparazione deve essere fatta nella farmacia dietro presentazione di ricetta medica.
In assenza di queste condizioni si determina una violazione al dettato di cui al citato D.Lgs. n. 219 del 2006.
Orbene, il decidente ha rilevato che, in data 21/9/2011, personale del NAS Carabinieri di Caserta si recava presso la farmacia del dott. P. per procedere a verifica igienico-sanitaria e che nel corso del controllo venivano rinvenute n. 92 confezioni contenenti ciascuna 60/90 capsule di medicinale, da considerarsi preparato galenico magistrale, solo in parte etichettate.
Nessuna ricetta veniva rinvenuta che giustificasse la detenzione delle predette confezioni medicinali già pronte.
Quanto osservato rende evidente la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, frutto di erronea interpretazione della normativa in materia, con la conseguente inammissibilità della impugnazione.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il P. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012