18.09.2012 free
Erronea indicazione in elenco telefonico della struttura farmaceutica: il gestore risarcisce il danno.
Risarcibilità del danno per l’occasionale perdita di possibilità di vendita connesse alla difficoltà di reperire la farmacia sugli elenchi telefonici.
Il fatto
Il gestore telefonico risarcisce il farmacista per aver inserito in due edizioni consecutive dell’elenco telefonico una errata denominazione della struttura.
È quanto ha stabilito il tribunale di Pescara investito della questione a seguito dell’appello proposto dalla titolare di una sede farmaceutica contro la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato il gestore al pagamento della minor somma di euro 114 nonché al corretto inserimento delle utenze.
La professionista aveva infatti chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale subito in ragione dello stress, del nervosismo e della perdita di tempo conseguenti alle ore trascorse al telefono per mettersi in contatto con gli operatori per le necessarie informazioni e il risarcimento del danno per minor fatturato in conseguenza dell’impossibilità per i clienti di reperire il recapito telefonico della farmacia.
Il diritto e l’esito del giudizio
Il Tribunale ha escluso la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale per insussistenza di un pregiudizio costituzionalmente garantito nei termini delineati dalla Sezioni unite della Corte di Cassazione e per la mancanza di intensità e gravità tali da configurare un pregiudizio suscettibile di ristoro.
Il giudice ha invece condannato il gestore al risarcimento del danno per l’occasionale perdita di possibilità di vendita connesse alla difficoltà di reperire la farmacia sugli elenchi telefonici, tenendo conto che la pubblicazione conteneva la corretta indicazione del cognome della titolare, risultando errato il nome di battesimo.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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