30.07.2012 free
Corte di Cassazione – (licenziamento del dirigente medico per inosservanza dell’ordine di servizio)
Il fatto
Un’Azienda Ospedaliera ha proceduto al licenziamento di un dirigente medico con l’addebito di protratta insubordinazione all’ordine di servizio con il quale veniva assegnato alla sezione femminile del Reparto di Neurochirurgia.
Il Tribunale su ricorso del sanitario, qualificata come dirigenziale la responsabilità sanzionata ha dichiarato nullo il licenziamento per il carattere ritorsivo e in senso lato discriminatorio quale effetto del carattere vessatorio dell’ordine di servizio e, conseguentemente, ha ordinato la reintegrazione del sanitario nel posto di lavoro e in mansioni corrispondenti alla qualifica e all'incarico rivestiti alla data del recesso.
La Corte d’appello di Venezia in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Azienda ha riformato la sentenza e rigettato le domande svolte dal medico.
Il diritto
La Suprema Corte, chiamata a giudicare la legittimità delle conclusioni dei giudici di secondo grado, ha tra gli altri aspetti evidenziato che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto ingiustificato il rifiuto di ottemperare all'ordine di servizio, sul presupposto che l'adibizione a mansioni ritenute dequalificanti consenta al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un avallo giudiziario che il lavoratore potrebbe anche richiedere e conseguire in via d'urgenza, di eseguire la prestazione richiestagli.
Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal medico.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
per visualizzare il testo completo della sentenza cliccare qui: Cassazione Civile 17.07.2012