12.02.2004 free
TAR CAMPANIA - ( Iscrizione - Corso di laurea in medicina e chirurgia - Prove selettive iniziate in ritardo)
SENTENZA N. 1245 - 2 febbraio 2004
OMISSIS
DIRITTO.
1. -In via preliminare, il Collegio ritiene utile evidenziare che gli attuali ricorrenti non hanno chiesto l'adozione di misure cautelari consistenti nella loro ammissione con riserva alla frequenza dei corsi.
Né avrebbe potuto essere diversamente, atteso che gli stessi con le censure formulate hanno fatto valere esclusivamente il loro interesse alla rinnovazione della prova, da porre in essere nel rispetto delle norme e delle altre disposizioni che la disciplinano. Né ricorrono dubbi di sorta sull'ammissibilità di ricorsi con cui siffatto interesse viene fatto valere da giovani i quali ritengono che, a causa dell'irregolarità commesse dall'Amministrazione, hanno subito l'esclusione dalla facoltà universitaria e quindi dalla professione da loro più gradita (Cfr., per esempio, Cons. Stato IV Sez. 9 ottobre 2000 n. 5342; V Sez., 17 dicembre 1990 n. 887; VI Sez. 19 ottobre 1999 n. 1589 e 12 dicembre 2000 n. 6577).
2- Ciò posto, è appena il caso di premettere che con Decreto Rettorale del 4 luglio 2003 la Seconda Università degli Studi di Napoli bandiva, per l'anno accademico 2003/2004, il concorso unico per esame per l'ammissione ai Corsi di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (sedi di Napoli e Caserta), per complessivi n. 300 (trecento) posti destinati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all' art. 26 della Legge n. 189/2002, nonché per complessivi n. 16 (sedici) posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all' estero non compresi nel citato art. 26.
Detto Bando era emanato, tra l'altro, in conformità del D.M. del 17 aprile 2003, con il quale il Ministero aveva definito, per l'anno accademico , le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, tra i quali il Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia, e del D.M. 2 luglio 2003, con il quale lo stesso Ministero aveva altresì definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'accesso ai Corsi di Laurea in argomento. I ricorrenti hanno partecipato al concorso, senza però collocarsi utilmente in graduatoria.
3-Con i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio che possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti muovono, come del resto si è già accennato, varie contestazioni in ordine alle modalità di svolgimento delle prove selettive, durante le quali si sarebbero verificate carenze formali, traducibili in gravi vizi invalidanti l'intera selezione, per mancato rispetto del rigoroso procedimento previsto e disciplinato dal regolamento contenuto nel citato D.M. del 17 aprile 2003 e nel Bando di concorso. In particolare, deducono, in primo luogo, gli istanti che le prove concorsuali sono iniziate con notevole ritardo rispetto all'orario prefissato in ambito nazionale (alle ore 12,45 invece che alle ore 10,00) e che, nel contempo, non è stato garantito alcun isolamento dei candidati per lo meno fino alle ore 11,45, ora in cui, terminate le operazioni di riconoscimento, sono stati chiusi gli accessi alle aule, non trovando poi alcuna ragionevole giustificazione l'ulteriore ritardo di un'ora (dalle ore 11,45 alle ore 12,45), durante la quale tutti gli oltre 1800 candidati sono rimasti in passiva attesa; ciò in palese violazione dell'art. 7 del Bando di concorso il quale, al fine di garantire la regolarità e salvaguardare la trasparenza della selezione, imposta peraltro dai principi generali in materia di concorsi e dall'art. 8 del bando stesso, prevede il termine entro il quale i candidati avrebbero dovuto essere presenti a pena di esclusione e quindi il termine di inizio e chiusura delle operazioni di identificazione e ammissione dei candidati, disponendo di conseguenza l'esclusione dalla prova di quei candidati giunti oltre le ore 8.
Secondo i ricorrenti, poi, la denunciata violazione avrebbe, di per sé sola, compromesso la corretta modalità di svolgimento dell'intera prova, giacché non sembrerebbe improbabile che alcuni candidati, tra i quali anche quelli che per ritardo avrebbero dovuti essere esclusi, abbiano potuto comunicare sia tra loro sia, soprattutto, con l'esterno, nel lasso di tempo trascorso tra la fine dello svolgimento delle prove di tutte le altre Università (ivi compresa e specialmente, l' Università degli Studi di Napoli "Federico II°", che ha iniziato e finito la prova entro il prescritto orario) e l'inizio dello svolgimento delle prove stesse della Seconda Università di Napoli. In sintesi, a giudizio dei ricorrenti, allo slittamento dell'orario di inizio delle prove di circa tre ore e quindi alla mancata contestualità si è accompagnata una reale possibilità di comunicazione per i candidati con l' esterno; circostanza, questa, che, ancorché come mera evenienza, sarebbe sufficiente a dimostrare la sussistenza della violazione del principio della par condicio e a pregiudicare il regolare volgimento della prova.
In secondo luogo, i ricorrenti lamentano che non sarebbe stato garantito alcun dei candidati, perlomeno fino alle ore 11,45. 4-Ad avviso del Collegio, tali censure debbono essere condivise. Al riguardo, va precisato che, per quanto concerne i fatti denunciati dai ricorrenti, questi risultano comprovati sulla scorta delle risultanze processuali, sicché non occorre in merito uno specifico e ulteriore accertamento. L' analisi del Collegio deve essere, perciò, rivolta esclusivamente ad acclarare la fondatezza delle censure, sotto il profilo prettamente giuridico.
Giova premettere che l' art. 4 della Legge n. 264/99 cit., prevede, tra l'altro, che l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindi giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Lo stesso articolo stabilisce, nel contempo, che il Ministro dell' Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto Dicastero, per l' anno accademico 2003-2004, ha definito le modalità e i contenuti delle prove, con decreto del 17 aprile 2003. Per quanto concerne in particolare i corsi di laurea in medicina e chirurgia, è stato previsto (art. 2, comma 1) che le prove di ammissione sono predisposte dal M.I.U.R., avvalendosi di una apposita commissione di esperti costituita con decreto ministeriale, e devono avere . Non v'è dubbio che la disposizione tende a garantire, tra l'altro, la tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. Il quarto comma dell'articolo stabilisce, inoltre, che la prova di ammissione ai corsi , per il suo svolgimento <è assegnato un tempo di due ore> e nel seguente giorno: <04 settembre 2003. Non è superfluo ricordare, peraltro, che l'art. 8 del decreto detta alcune norme cui i bandi di concorso devono attenersi. Con Decreto Rettorale del 04 luglio 2003 la Seconda Università di Napoli ha indetto il proprio concorso, in conformità a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale, prevedendo il bando all' art. 9 le modalità di svolgimento della prova, gli obblighi dei candidati e la vigilanza.
E' stabilito, tra l'altro, che è fatto divieto ai candidati di tenere con sé, durante la prova, borsa o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti e non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri. La disposizione è indubbiamente volta a garantire, oltre che la tra i candidati, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova. Del resto, tutte le disposizioni in argomento e, in particolare, quelle contenute nel decreto ministeriale del 17 aprile 2003 si ispirano ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici. E' noto, infatti, che le norme regolatrici dei concorsi pubblici sono dirette soprattutto a permettere una idonea e corretta selezione fra i candidati al fine di presceglierne i migliori, attraverso una serie di prove e di confronti di capacità, e, inoltre, ad operarne la scelta in maniera seria ed obiettiva. Sono, questi, canoni che in sostanza si ricollegano ai principi costituzionali, oltre che di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell' Amministrazione. Il primo di esso, invero, viene garantito se la scelta avviene in relazione alla effettiva capacità dei concorrenti accertabile sulla scorta di norme prestabilite ed obiettive che tendono ad assicurare la selezione dei migliori, mentre il principio dell'imparzialità è garantito dalla esclusione di ogni criterio discriminatore e, quindi, dall'effettivo rispetto delle condizioni di uguaglianza tra i candidati.
In altri termini, il sistema del pubblico concorso è un mezzo per assicurare l'imparzialità nell' amministrazione ai fini di una migliore scelta degli aspiranti, e, attraverso essa, la soddisfazione dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione. Nell' ipotesi in cui, in concreto, vengano meno o in qualche maniera siano violati tali principi, risulta evidente come il concorso non potrebbe essere considerato valido ed efficace. In relazione alla selezione , d'altro canto, non è irrilevante evidenziare che, ai sensi dell' art. 4 della Legge n. 264/99 cit., la scelta è tesa, anche e soprattutto, all' accertamento della predisposizione del candidato per le discipline oggetto del corso di studio. Pertanto, anche in relazione al concorso oggetto del presente giudizio, deve ribadirsi il principio generale e costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale Il bando e le altre disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso non solo i terzi ma anche la stessa Amministrazione, la quale non può derogare alle clausole in tali atti contenute se non con la revoca o modifica degli stessi.
5.- Nel caso di specie, si deve ribadire, come del resto già evidenziato, che l' art. 4 del D.M. 17 aprile 2003, nell'intento di assicurare una parità di trattamento tra tutti i candidati in ambito nazionale e un corretto ed obiettivo svolgimento delle prove in tutte le sedi universitarie, alla luce dei principi anche costituzionali sopra indicati, ha stabilito che la prova di ammissione avesse inizio al predetto orario e termine dopo due ore in data 04 settembre 2003, mentre il bando di concorso, all' art. 7, comma 2, ha previsto, a sua volta, al fine di consentire agevolmente lo svolgimento delle preliminari operazioni di identificazione dei candidati, che questi si presentassero alla prova concorsuale alle ore 8,00. E' evidente che sia stato opportunamente previsto dalla Università che due ore fossero più che sufficienti per l'espletamento delle preliminari operazioni di identificazione di circa 1800 candidati, tenuto conto che le prove dovevano iniziare necessariamente alle ore 10,00.
Non v'è dubbio che sia il decreto ministeriale che il bando di concorso, quale della procedura selettiva, avrebbe dovuto trovare puntuale e rigida applicazione, soprattutto se si tiene conto della della disposizione regolamentare. Infatti, la finalità della norma è quella di mantenere l'assoluta e inconfutabile segretezza dei , identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi. Pertanto, giusta quanto eccepito dai ricorrenti, è chiaro che, attesa la sua particolare natura, questo elemento non può che essere considerato come .
Una diversa lettura delle disposizioni si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti. Invece, come più volte ribadito, le prove di cui all'impugnata procedura concorsuale sono iniziate con notevole ritardo rispetto all'orario prefissato, e precisamente alle ore 12,45, invece che alle ore 10,00. E' questa una circostanza idonea a rendere illegittima la procedura concorsuale ; ciò perché , quantomeno nello spazio temporale ricompresso tra le ore 12 e le ore 12,45, in cui negli altri Atenei le stesse prove erano già terminate da tempo in osservanza della citata norma regolamentare, esisteva oggettivamente la concreta possibilità per i canditati di conoscere il contenuto della prova, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione. Ciò sempre che si accetti la (per la verità, poco verosimile ma favorevole alla P.A.) ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa resistente, secondo la quale presso nessuna delle altre Università vi siano stati candidati usciti dalle aule prima delle ore 12, anche se colpiti da malessere, ritiratisi o espulsi. Tuttavia, anche volendo prescindere da tali considerazioni, appare verosimile ipotizzare che i candidati abbiano potuto comunicare con l'esterno quantomeno tra le ore 10,00 e le ore 11,45. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità.
Pertanto, è da ritenersi che non occorre che in concreto vi sia stato l'effettivo contatto con l'esterno, essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di comunicare con l'esterno; elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale. 6-Al pari dell' illegittimità relativa allo slittamento dell' inizio della prova e in palese aggravamento della stessa, è da ritenersi causa inficiante la procedura concorsuale la circostanza che la Commissione non ha in alcun modo impedito ai concorrenti di introdurre nelle aule i telefonini cellulari ed i computer palmari. Tale circostanza, esplicitamente ammessa dall'Amministrazione, specie se è considerata in aggiunta a quella esaminata in precedenza, ha contribuito a rafforzare la possibilità per i candidati di avere contatto sia con gli altri concorrenti presenti e sia con l'esterno; almeno sino alle ore 11,45, gli stessi hanno potuto tranquillamente usufruire degli . (Cfr. verbale n. 1-prova d'esame, le relazioni del responsabile del procedimento e dello stesso Presidente della Commissione). In particolare, a pag. 2 della prima relazione si afferma: < La Commissione ed i suoi Delegati per aula, da questo momento in poi (rectius, ore 11,45), hanno fatto divieto ai candidati di utilizzare qualsiasi strumento di comunicazione elettronico (telefoni cellulari, computer, palmari, ecc.) ed hanno imposto di depositare sul banco, a vista e spenti, detti strumenti elettronici>. D' altro canto, nella relazione del Presidente si dice: .
Il che sta a dimostrare che sino a detta ora i concorrenti avrebbero potuto usare liberamente i menzionati strumenti, laddove ai sensi del secondo comma dell' art. 9 del bando di concorso era fatto divieto ai candidati di , e, pertanto, mentre erano nelle aule di esame, borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici; materiale in ordine al quale, in ogni caso, secondo la prescrizione del Bando, la Commissione avrebbe dovuto provvedere al relativo ritiro. Tutto ciò per non dire che la disposizione oralmente impartita di depositare sui banchi gli strumenti di comunicazione elettronica brilla per la sua intrinseca inadeguatezza e per la sua sostanziale ingenuità. Appare, infatti, estremamente probabile, se non addirittura certo, che, in presenza di una siffatta disposizione, almeno taluni tra gli oltre 1800 avrebbero semplicemente ignorato l'invito, conservando in tasca lo strumento e potendo così tranquillamente ……ricevere….., senza neppure dover parlare o muovere le labbra……,suggerimenti provenienti dall'esterno attraverso gli apparecchi auriculari e, quindi, trarre vantaggio dall'inosservanza delle norme di concorso senza destare alcun sospetto negli addetti alla vigilanza (uno solo per ogni quaranta partecipanti). Ciò per non dire che anche i telefonini posti sui banchi comunque potevano essere interessati da messaggi scritti e, pertanto, assolutamente silenziosi e non percepibili dai sorveglianti. Da quanto sopra risulta fondata, quindi, anche la seconda censura, con la quale si deduce la violazione dell' art. 9 del bando, perché si sarebbe dovuto, già all'ingresso, impedire ai candidati di introdurre detti oggetti all' interno dell' aula, essendo il semplice monito di spegnere i cellulari contrario alla previsione del bando e comunque assolutamente insufficiente a garantire il non uso.
Del resto è noto che nei concorsi più recenti ed addirittura negli esami di maturità, le Commissioni, proprio al fine di evitare contatti tra i candidati e l'esterno, provvedono al ritiro dei telefonini e degli altri strumenti di comunicazione ed addirittura dispongono controlli sulla persona anche attraverso l'utilizzo di apparecchi metal detector. 7-Quanto sopra è, ad avviso del Collegio, più che sufficiente per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento degli atti impugnati con assorbimento delle altre censure, in relazione alle quali è, tuttavia, opportuno evidenziare come l'Amministrazione, pur in assenza di specifiche norme al riguardo, al fine di assicurare le necessarie credibilità e serietà (art. 97 Cost.) dei concorsi, ha l'obbligo di porre in essere ogni utile iniziativa rivolta ad evitare la partecipazione di soggetti che non possono avere personale interesse alla selezione, quali, per esempio, coloro che già hanno ottenuto la posizione di vantaggio in relazione ai quali è stata indetta la selezione o addirittura coloro che, per la loro età e per la professione svolta, molto probabilmente partecipano con la maliziosa intenzione di prestare indebito soccorso a parenti o amici.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.