Accesso Rapido

TAR CAMPANIA - ( Iscrizione - Corso di laurea in medicina e chirurgia - Prove selettive iniziate in ritardo)

12.02.2004


SENTENZA N. 1245 - 2 febbraio 2004

OMISSIS

DIRITTO.

1. -In via preliminare, il Collegio ritiene utile evidenziare che gli attuali ricorrenti non hanno chiesto l'adozione di misure cautelari consistenti nella loro ammissione con riserva alla frequenza dei corsi.
Né avrebbe potuto essere diversamente, atteso che gli stessi con le censure formulate hanno fatto valere esclusivamente il loro interesse alla rinnovazione della prova, da porre in essere nel rispetto delle norme e delle altre disposizioni che la disciplinano. Né ricorrono dubbi di sorta sull'ammissibilità di ricorsi con cui siffatto interesse viene fatto valere da giovani i quali ritengono che, a causa dell'irregolarità commesse dall'Amministrazione, hanno subito l'esclusione dalla facoltà universitaria e quindi dalla professione da loro più gradita (Cfr., per esempio, Cons. Stato IV Sez. 9 ottobre 2000 n. 5342; V Sez., 17 dicembre 1990 n. 887; VI Sez. 19 ottobre 1999 n. 1589 e 12 dicembre 2000 n. 6577).
2- Ciò posto, è appena il caso di premettere che con Decreto Rettorale del 4 luglio 2003 la Seconda Università degli Studi di Napoli bandiva, per l'anno accademico 2003/2004, il concorso unico per esame per l'ammissione ai Corsi di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (sedi di Napoli e Caserta), per complessivi n. 300 (trecento) posti destinati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all' art. 26 della Legge n. 189/2002, nonché per complessivi n. 16 (sedici) posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all' estero non compresi nel citato art. 26.
Detto Bando era emanato, tra l'altro, in conformità del D.M. del 17 aprile 2003, con il quale il Ministero aveva definito, per l'anno accademico , le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, tra i quali il Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia, e del D.M. 2 luglio 2003, con il quale lo stesso Ministero aveva altresì definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'accesso ai Corsi di Laurea in argomento. I ricorrenti hanno partecipato al concorso, senza però collocarsi utilmente in graduatoria.
3-Con i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio che possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti muovono, come del resto si è già accennato, varie contestazioni in ordine alle modalità di svolgimento delle prove selettive, durante le quali si sarebbero verificate carenze formali, traducibili in gravi vizi invalidanti l'intera selezione, per mancato rispetto del rigoroso procedimento previsto e disciplinato dal regolamento contenuto nel citato D.M. del 17 aprile 2003 e nel Bando di concorso. In particolare, deducono, in primo luogo, gli istanti che le prove concorsuali sono iniziate con notevole ritardo rispetto all'orario prefissato in ambito nazionale (alle ore 12,45 invece che alle ore 10,00) e che, nel contempo, non è stato garantito alcun isolamento dei candidati per lo meno fino alle ore 11,45, ora in cui, terminate le operazioni di riconoscimento, sono stati chiusi gli accessi alle aule, non trovando poi alcuna ragionevole giustificazione l'ulteriore ritardo di un'ora (dalle ore 11,45 alle ore 12,45), durante la quale tutti gli oltre 1800 candidati sono rimasti in passiva attesa; ciò in palese violazione dell'art. 7 del Bando di concorso il quale, al fine di garantire la regolarità e salvaguardare la trasparenza della selezione, imposta peraltro dai principi generali in materia di concorsi e dall'art. 8 del bando stesso, prevede il termine entro il quale i candidati avrebbero dovuto essere presenti a pena di esclusione e quindi il termine di inizio e chiusura delle operazioni di identificazione e ammissione dei candidati, disponendo di conseguenza l'esclusione dalla prova di quei candidati giunti oltre le ore 8.
Secondo i ricorrenti, poi, la denunciata violazione avrebbe, di per sé sola, compromesso la corretta modalità di svolgimento dell'intera prova, giacché non sembrerebbe improbabile che alcuni candidati, tra i quali anche quelli che per ritardo avrebbero dovuti essere esclusi, abbiano potuto comunicare sia tra loro sia, soprattutto, con l'esterno, nel lasso di tempo trascorso tra la fine dello svolgimento delle prove di tutte le altre Università (ivi compresa e specialmente, l' Università degli Studi di Napoli "Federico II°", che ha iniziato e finito la prova entro il prescritto orario) e l'inizio dello svolgimento delle prove stesse della Seconda Università di Napoli. In sintesi, a giudizio dei ricorrenti, allo slittamento dell'orario di inizio delle prove di circa tre ore e quindi alla mancata contestualità si è accompagnata una reale possibilità di comunicazione per i candidati con l' esterno; circostanza, questa, che, ancorché come mera evenienza, sarebbe sufficiente a dimostrare la sussistenza della violazione del principio della par condicio e a pregiudicare il regolare volgimento della prova.
In secondo luogo, i ricorrenti lamentano che non sarebbe stato garantito alcun dei candidati, perlomeno fino alle ore 11,45. 4-Ad avviso del Collegio, tali censure debbono essere condivise. Al riguardo, va precisato che, per quanto concerne i fatti denunciati dai ricorrenti, questi risultano comprovati sulla scorta delle risultanze processuali, sicché non occorre in merito uno specifico e ulteriore accertamento. L' analisi del Collegio deve essere, perciò, rivolta esclusivamente ad acclarare la fondatezza delle censure, sotto il profilo prettamente giuridico.
Giova premettere che l' art. 4 della Legge n. 264/99 cit., prevede, tra l'altro, che l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindi giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Lo stesso articolo stabilisce, nel contempo, che il Ministro dell' Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto Dicastero, per l' anno accademico 2003-2004, ha definito le modalità e i contenuti delle prove, con decreto del 17 aprile 2003. Per quanto concerne in particolare i corsi di laurea in medicina e chirurgia, è stato previsto (art. 2, comma 1) che le prove di ammissione sono predisposte dal M.I.U.R., avvalendosi di una apposita commissione di esperti costituita con decreto ministeriale, e devono avere . Non v'è dubbio che la disposizione tende a garantire, tra l'altro, la tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. Il quarto comma dell'articolo stabilisce, inoltre, che la prova di ammissione ai corsi , per il suo svolgimento e nel seguente giorno:
Assistente Virtuale AI