12.01.2012 free
No alla revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza l'intervento delle regioni. «Stop» dalla Corte Costituzionale
Il fatto
La Regione Toscana nel 2010 impugnava alcune disposizioni del Decreto Legge n. 78/2010 contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 L. n. 122/2010.
In particolare la ricorrente riteneva che l’art. 11 comma 6 bis, inserito nella legge di conversione, violasse la Costituzione poiché nel disciplinare aspetti specifici dell'assistenza farmaceutica, non si limitava a fissare principi fondamentali ma, quale norma di dettaglio, aveva affidato la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica ad un accordo tra Ministeri, AIFA e le associazioni di categoria, con ciò determinando una lesione del principio di leale collaborazione e dell'autonomia di bilancio regionale in quanto non contemplava alcun coinvolgimento delle Regioni.
La norma prevedeva che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione venisse avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo taluni criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, tenuto conto di una certa evoluzione del mercato farmaceutico, garantisse una riduzione della spesa per il SSN.
Il meccanismo avrebbe vincolato le regioni alla misura di risparmio predefinito a livello statale senza possibilità di intervenire nel confronto tecnico anche individuando azioni idonee a determinare un maggiore contenimento della spesa farmaceutica e quindi maggiori vantaggi a livello regionale.
Il diritto
In considerazione dell’assetto attuale della materia, il legislatore statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione. La fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali determina, sul versante legislativo, una concorrenza di competenze, cui consegue l'applicazione di quel canone che impone alla legge statale di predisporre opportuni strumenti di partecipazione.
Esito del giudizio
La Corte Costituzionale, rilevando la mancata realizzazione di un adeguato coinvolgimento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata.
Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net
Per approfondire clicca qui: Corte Costituzionale, 16.12.2011