30.01.2004 free
TAR CALABRIA - (sulla richiesta di equo indennizzo)
§ - A seguito della entrata in vigore dell’art. 5 bis della L. 20 novembre 1987, n. 472 che ha reso definitivi i giudizi delle Commissioni Mediche Ospedaliere quanto alla dipendenza, non si rende più necessario procedere all’annullamento o alla revoca del provvedimento col quale l’amministrazione dispone di recepire detti giudizi qualora decida di aderire al parere negativo del C.P.P.O. in sede di valutazione della richiesta di equo indennizzo e ciò stante l’autonomia dei procedimenti dei due organi, secondo quanto è oramai chiarito dalla costante giurisprudenza in materia. (ex plurimis C. Stato, sez. IV, 19 aprile 1999, n. 655).
SENTENZA N. 58 /2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
SEZIONE SECONDA
alla presenza dei Signori: LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente PIERINA BIANCOFIORE Primo Referendario est. EZIO FEDULLO Referendario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1845/96 proposto da M.R.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Giulia SERRAO e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale, contro
l’Azienda sanitaria locale n. 7 di Catanzaro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio FORTE e Lorenzo CARNEVALE dell’Ufficio legale dell’Ente presso la cui sede in Catanzaro Via Vinicio Cortese domicilia, La Regione Calabria in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della delibera n. 1104 del 23.5.1996 con la quale l’Azienda sanitaria, preso atto del parere del C.P.P.O., ha rigettato la richiesta di equo indennizzo presentata dalla ricorrente per il decesso per causa di servizio del coniuge nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; VISTO il ricorso con i relativi allegati; VISTO l’atto di costituzione in giudizio della resistente Azienda sanitaria; VISTE le memorie portate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; VISTI gli atti tutti della causa; Relatore all’udienza pubblica del 5 dicembre 2003 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza; CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con la quale l’Azienda sanitaria n. 7 di Catanzaro, preso atto del parere negativo del C.P.P.O., ha negato l’equo indennizzo per il decesso del coniuge prima riconosciuto come dipendente da causa di servizio dalla Commissione Medica Ospedaliera con processo verbale n. 341 del 28 settembre1995. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.P.R. 10 gennaio1957, n. 3 e del regolamento attuativo, nonché l’eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà in atti del difetto di motivazione. L’Azienda sanitaria, costituitasi in giudizio mediante il proprio Ufficio Legale, ha confutato ogni doglianza ed ha chiesto la reiezione del ricorso che è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 5 dicembre 2003.
DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la determinazione con la quale l’Azienda sanitaria da cui dipendeva il coniuge, già infermiere presso l’Ospedale psichiatrico di Girifalco, ha rigettato la richiesta di equo indennizzo presentata a seguito del decesso del marito avvenuto l’8 febbraio 1989, già riconosciuto come dipendente da causa di servizio dalla Commissione Medica Ospedaliera di Medicina Legale di Catanzaro con processo verbale n. 341 del 28 settembre 1995. La determinazione gravata contiene due statuizioni, con la prima l’Azienda sanitaria ha deliberato di prendere atto ed uniformarsi al parere negativo reso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie in relazione alla richiesta di equo indennizzo per l’infermità “Ipertensione arteriosa essenziale di alto grado; Emorragia cerebrale; Exitus". Con la seconda statuizione ha revocato la precedente deliberazione n. 1380 del 19 ottobre 1995 con la quale appunto, all’esito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso ad opera dalla detta C.M.O., l’Azienda ha provveduto a recepire tale giudizio medico. In buona sostanza la ricorrente ha lamentato che in maniera del tutto incomprensibile e contraddittoria l’Azienda aveva proceduto a negare il beneficio dell’equo indennizzo, quando nel 1990, pochi anni prima aveva espresso parere favorevole per la concessione nei suoi confronti della pensione privilegiata, riconoscendo che l’emorragia cerebrale che aveva condotto a morte il marito era da considerarsi come contratta in servizio e dipendente da esso.
La tesi può essere in parte accolta. Va infatti annullata la determinazione nella parte in cui ha statuito la revoca della deliberazione con la quale l’infermità che aveva condotto al decesso il coniuge della ricorrente era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. E ciò in quanto a seguito della entrata in vigore dell’art. 5 bis della L. 20 novembre 1987, n. 472 che ha reso definitivi i giudizi delle Commissioni Mediche Ospedaliere quanto alla dipendenza, non si rende più necessario procedere all’annullamento o alla revoca del provvedimento col quale l’amministrazione dispone di recepire detti giudizi qualora decida di aderire al parere negativo del C.P.P.O. in sede di valutazione della richiesta di equo indennizzo e ciò stante l’autonomia dei procedimenti dei due organi, secondo quanto è oramai chiarito dalla costante giurisprudenza in materia. (ex plurimis C. Stato, sez. IV, 19 aprile 1999, n. 655).
Mentre nella prima fase la C.M.O. è l'organo che l'Amministrazione deve interpellare per acclarare il nesso di dipendenza ed è anche l'unico organo tecnico legittimato ad intervenire in tale procedimento, in quello successivo, l'Amministrazione, di fronte all'istanza del proprio dipendente o, in questo caso dell’erede, rivolta ad ottenere la prestazione patrimoniale, ha l'obbligo di acquisire il parere di un solo organo consultivo che rimane il C.P.P.O. il quale conclusivamente si pronuncia anche sul nesso di causa che lega la malattia al servizio. Per tale considerazione va respinta, invece, la doglianza di carenza assoluta di motivazione con la quale l’Azienda si sarebbe uniformata al parere del C.P.P.O., mancando di prendere in esame le valutazioni sul servizio effettuate dalla stessa Unità sanitaria n. 19, poi conferita nell’Azienda sanitaria di Catanzaro e dalle quali si evinceva appunto il legame tra l’ipertensione arteriosa da cui era affetto il coniuge e l’emorragia cerebrale che lo aveva condotto a morte.
Infatti è unicamente al parere del C.P.P.O. che l’amministrazione è tenuta ad attenersi nella concessione dell’equo indennizzo. E da detto parere testualmente si evince che “l’ipertensione arteriosa essenziale di alto grado – emorragia cerebrale – exitus non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di danno cerebrale, su base vascolare (elevata pressione arteriosa) ad insorgenza improvvisa legata a predisposizione costituzionale del soggetto ed a turbe neuro circolatorie di natura endogena, non suscettibile di influenza da parte di agenti esogeni, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante; sull’insorgenza del quale gli eventi del servizio prestato non possono assurgere a valore di causa o concausa, efficiente e determinante”. Nessuna illegittimità, dunque, è rilevabile nell’operato dell’Amministrazione se con la determinazione in esame si è adeguata al parere del C.P.P.O., dal momento che detto atto è quello terminale degli accertamenti per la dipendenza dell'infermità da causa di servizio e nella sua motivazione contiene l'indicazione delle ragioni per le quali l'Amministrazione ad esso riferendosi si determina in un certo modo. (C. Stato, sez. II, 27 maggio1992, n. 1261/91).
Nel caso in esame il Comitato, esprimendosi difformemente dalla C.M.O., ha escluso il nesso di causa tra il servizio e la più volte ricordata infermità in quanto dovuta a turbe neurocircolatorie di natura endogena e legata a predisposizione costituzionale, sicchè su di essa i particolari fattori stressogeni, quali il servizio prestato nell’ospedale psichiatrico, non poteva essere considerato come determinante né ai fini dell’insorgenza della malattia, né del suo decorso e conclusione letale. Pertanto la deliberazione impugnata va annullata nella parte in cui ha disposto la revoca della delibera n. 1380 del 19 ottobre 1995, mentre per il resto va esente da ogni censura, con la conseguenza che il ricorso va in parte accolto ed in parte va respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunciando nel merito sul ricorso n. 1845/96 meglio in epigrafe indicato lo accoglie in parte e per l’effetto annulla in parte qua la deliberazione impugnata come in motivazione specificato e per il resto lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2003.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE F.to Pierina Biancofiore F.to Luigi Esposito Il segretario F.to Bruno Ionadi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 13 GEN. 2004
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