16.05.03 free
TAR CAMPANIA – II Sezione (sull’attribuzione di incarichi dirigenziali e sulla giurisdizione del G.A. in caso di valutazione di legittimità delle operazioni selettive conclusesi con l’approvazione; sulla mancanza di limite massimo di eta' per la partecipazione a concorsi da parte di personale sanitario)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SECONDA SEZIONE
Registro Sentenze 1975/03
Registro Generale: 1002/2003
nelle persone dei Signori:
ANTONIO ONORATO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons. , relatore
SANTINO SCUDELLER Primo Ref.
ha pronunciato ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034/1971 la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 20 Febbraio 2003
Visto il ricorso 1002/2003 proposto da:
…………….
rappresentato e difeso dagli avv.ti …………………, con domicilio eletto in Napoli alla via Cesario Console n. 3 presso il primo
contro
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI”
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr .e dif. dagli avv………………., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, alla via Melisurgo n. 4;
e nei confronti di
……….
rappresentato e difeso dall’avv. ………., con domicilio eletto in in Napoli, alla via Melisurgo n. 4;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione: della delibera n. 1271 e n. 1272 del 27.12.2002;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
………….
Udito il relatore Cons. LEONARDO PASANISI
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;
Considerato che, in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali del ruolo sanitario, occorre distinguere, ai fini del riparto della giurisdizione (in applicazione dell’art. 68 del D.lgs. n. 29/93 e dell’art. 15 del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni), tra <> ed <> e che, conseguentemente, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle controversie <>, mentre sussiste diversamente la giurisdizione del Giudice Ordinario laddove <> (CASS. SS.UU.n. 7859/01);
Considerato che, nella specie, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio (e fatta valere attraverso l’impugnazione degli atti della procedura selettiva culminata nelle delibere del Direttore Generale n. 1271 e n. 1272 del 27.12.2002, contenenti l’approvazione della procedura medesima e l’esclusione del ricorrente dalla stessa) attiene alla legittimità del suddetto atto di esclusione e quindi si inserisce nella delineata fase selettiva (le cui controversie rientrano a pieno titolo, per quanto sopra, nella giurisdizione del Giudice Amministrativo);
Rilevato ancora che il motivo dell’esclusione consiste nel fatto che il ricorrente <>;
Considerato tuttavia che, come esattamente rilevato con il primo motivo di ricorso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 del D.lgs. n. 502/92 e dell’art. 3 comma 7 della L. n. 127/97, non vi è limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi del personale sanitario, per cui la durata dell’incarico dirigenziale deve essere ragionevolmente correlata al raggiungimento del limite di età pensionabile, con la conseguenza che l’eventuale mancato raggiungimento (come nella specie) del quinquennio di esercizio della dirigenza non può legittimamente impedire la partecipazione alla procedura selettiva in questione;
Ritenuto pertanto che il ricorso in esame è manifestamente fondato e deve essere accolto;
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 20 Febbraio 2003