08.09.2011 free
Criterio demografico per la revisione della pianta organica delle farmacie. Il “bacino d’utenza” è un concetto improprio.
La vicenda
Il titolare di una sede farmaceutica di un comune siciliano, nel 2010 decideva di impugnare il decreto regionale di approvazione della pianta organica delle farmacie e di istituzione di una nuova sede in applicazione del criterio demografico con delimitazione territoriale delle due strutture.
In realtà il farmacista non contestava la decisione di istituire una seconda sede, ma la suddivisione del territorio e, più in particolare, la determinazione del confine tra le farmacie, per una ipotesi di illogicità e incoerenza della scelta programmatoria diretta a ricomprendere parte del centro storico, in cui trova collocazione la struttura già operante, nella circoscrizione assegnata alla nuova sede, attribuendo a quest’ultima addirittura una frazione di strada di competenza del ricorrente.
Una scelta censurabile, secondo il titolare della farmacia già operativa, in quanto inidonea a consentire l’attivazione del servizio nella zona di effettivo incremento demografico, bensì ancora una volta nel centro storico con conseguente lesione dell’interesse pubblico alla capillarità del servizio.
Il diritto
Il criterio demografico e il relativo rapporto numerico è stato costantemente interpretato nel senso della valutazione complessiva della popolazione residente e non in riferimento a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede. La disciplina legislativa in materia di adozione del criterio ai fini della revisione della pianta organica non attribuisce ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti; impropriamente si parla di “bacino d’utenza” di ogni singola struttura, ben potendo ogni cittadino accedere a qualunque esercizio farmaceutico.
Allo scopo di soddisfare l’esigenza di una adeguata assistenza farmaceutica della popolazione, rientrerebbe nella discrezionalità dell’amministrazione consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in zone frequentate per motivi di lavoro o affari, anche di chi non vi ha la residenza.
Esito del giudizio
Il TAR, facendo applicazioni dei principi in materia, ha ritenuto non illogica né irragionevole la scelta dell’amministrazione di suddividere il territorio comunale in due aree territoriali sulla base del criterio demografico anche in considerazione del fatto che la perimetrazione delle sedi non comporta l’assegnazione a ciascuna farmacia di una precisa ubicazione, bensì identifica solo la porzione di territorio entro cui deve essere ubicato ciascun esercizio.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Per approfondire: TAR Sicilia, 28.06.2011