18.04.2011 free
Blocco dei pignoramenti nei confronti delle AASSLL ( regione campania ) - art. 1 comma 51 della legge 12 dicembre 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2643 del 2010, proposto da:
società ....
contro
Azienda Sanitaria Locale Caserta 1;
- non costituita -
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 29662/2009 emesso dal Tribunale di Milano l’11/8/2009, notificato il 26/8/2009, non opposto e munito di formula esecutiva il 4/1/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato in data 26 aprile 2010 e depositato il successivo 17 maggio, la società ....” proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 29662/2009 emesso dal Tribunale di Milano l’11/8/2009, notificato il 26/8/2009, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 4/1/2010, con il quale era stato ingiunto all’ASL intimata di pagare all’odierna ricorrente, per le causali di cui al ricorso, <<1. la somma di euro 498.463,83; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 947,00 per diritti, in euro 1.780,00 per onorari, in euro 437,00 per esborsi, oltre il 12,50 % per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende>>).
La società ricorrente rappresentava che aveva provveduto a notificare in data 28/1/2010 atto di diffida e messa in mora all’Ente predetto per un totale di euro 507.547,07 per capitale e spese liquidate in decreto ingiuntivo, oltre IVA e CPA, interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo, invitando l’ASL al pagamento ingiunto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso; che, tuttavia, non era pervenuto alcun pagamento, per cui era stata costretta ad adìre questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di commissario ad acta in funzione sostitutoria.
2. La Segreteria di questo T.A.R. dava comunicazione del deposito del ricorso all’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1, la quale tuttavia non si costituiva in giudizio.
3. Alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2011, la causa veniva chiamata e introitata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Infatti, va rilevato che in pendenza del giudizio introdotto col ricorso in epigrafe è intervenuta la disposizione di cui all’art. 1 comma 51 della legge 12 dicembre 2010 che cosi recita: <<Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’art. 11 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime ….non producono effetti fino al 31 dicembre 2011…..>>.
Trattasi a ben vedere di disposizione “a generalità ridotta” e a bassissimo tasso di astrattezza, che, emessa ad hoc, sembra integrare gli estremi della cd. legge -provvedimento finalizzata cioè allo specifico scopo particolare di assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario delle aziende sanitarie e ospedaliere delle regioni commissariate, secondo quanto stabilito dalla norma, tra le quali rientra anche la Regione Campania.
Né sembrano ravvisabili nella disposizione come sopra congegnata elementi tali da suscitare il sospetto di una sua illegittimità costituzionale posto che non appare contestabile la ragionevolezza della ratio specifica che vi è sottesa.
2. Il ricorso in esame è quindi inammissibile, fatta salva, s’intende, la possibilità per la ricorrente di riproporlo, con il rispetto di cui all’art. 14, comma 1°, D.L. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997), a blocco cessato e cioè dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2011 (cfr. questa Sezione, n. 1605/2011).
3. Nulla si dispone sulle spese non essendosi costituita in giudizio la ASL intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 02163/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02643/2010 REG.RIC.