16.12.03 free
Prestazioni mediche ed IVA, con “suggerimenti” della Corte di Giustizia - Riflessioni brevi
CENTRO STUDI di DIRITTO SANITARIO
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Prestazioni mediche ed IVA, con “suggerimenti” della Corte di Giustizia di Lussemburgo.
Ai sensi dell’articolo 10, N. 18, del D. P. R. 26/10/1972, N. 633 , le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese dal medico sono esenti dall’IVA.
Tuttavia, essendo soggetto passivo ai fini di tale tributo, lo stesso deve osservare tutti gli obblighi stabiliti dal suddetto D. P. R. per quanto riguarda la fatturazione, la tenuta della contabilità, … Altre prestazioni, come le collaborazioni a riviste, docenze … devono considerarsi operazioni imponibili soggette ad aliquota ordinaria (20%).
L’articolo 13, parte A, N. 1, lett. c) della sesta direttiva (77/388/CEE) dispone che sono esenti da IVA le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati.
La Corte di Giustizia CE, con due recenti sentenze (causa C-307-01 sollevata dalla Gran Bretagna e causa C-212-01 sollevata dall’Austria), include nell’ambito dell’esenzione, nella sostanza, solo le prestazioni realizzate a fine terapeutico.
Di conseguenza non sono esenti, secondo la Corte, quelle effettuate nell’esercizio della professione medica che non riguardano la tutela della salute e più propriamente:
il rilascio di certificati sullo stato di salute di una persona per conseguire il diritto ad una pensione di guerra;
esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico peritale in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno per singoli che intendono intentare un'azione per lesioni personali e la relativa preparazione del referto, nonché la preparazione di referti medici basati su note mediche ma senza procedere ad esami medici.
Resta altresì al di fuori dell’esenzione la prestazione di un medico consistente in una perizia relativa allo stato di salute di una persona per sostenere o invalidare una domanda di versamento di una pensione di invalidità. Nell’occasione la Corte sottolinea che la circostanza che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un istituto previdenziale è priva di rilevanza a tale proposito.
E’ fuor di dubbio che l’interpretazione della Corte appare alquanto restrittiva. Tuttavia la si può considerare conforme alla lettera della norma del D. P. R. 633/72 che si riferisce alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, rese nell’esercizio delle professioni e di arti sanitarie. Alla luce di tali considerazioni appare opportuno che il sanitario, chiamato a svolgere una attivita’, per finalita’ non terapeutica, si conformi ai dettami della Corte , tenuto conto che le pronunce interpretative rese dalla Corte di Giustizia CE ex art 234 Trattato, spiegano effetti anche all’interno dell’ordinamento nazionale.
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Prestazioni mediche ed IVA, con “suggerimenti” della Corte di Giustizia di Lussemburgo.
Ai sensi dell’articolo 10, N. 18, del D. P. R. 26/10/1972, N. 633 , le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese dal medico sono esenti dall’IVA.
Tuttavia, essendo soggetto passivo ai fini di tale tributo, lo stesso deve osservare tutti gli obblighi stabiliti dal suddetto D. P. R. per quanto riguarda la fatturazione, la tenuta della contabilità, … Altre prestazioni, come le collaborazioni a riviste, docenze … devono considerarsi operazioni imponibili soggette ad aliquota ordinaria (20%).
L’articolo 13, parte A, N. 1, lett. c) della sesta direttiva (77/388/CEE) dispone che sono esenti da IVA le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati.
La Corte di Giustizia CE, con due recenti sentenze (causa C-307-01 sollevata dalla Gran Bretagna e causa C-212-01 sollevata dall’Austria), include nell’ambito dell’esenzione, nella sostanza, solo le prestazioni realizzate a fine terapeutico.
Di conseguenza non sono esenti, secondo la Corte, quelle effettuate nell’esercizio della professione medica che non riguardano la tutela della salute e più propriamente:
il rilascio di certificati sullo stato di salute di una persona per conseguire il diritto ad una pensione di guerra;
esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico peritale in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno per singoli che intendono intentare un'azione per lesioni personali e la relativa preparazione del referto, nonché la preparazione di referti medici basati su note mediche ma senza procedere ad esami medici.
Resta altresì al di fuori dell’esenzione la prestazione di un medico consistente in una perizia relativa allo stato di salute di una persona per sostenere o invalidare una domanda di versamento di una pensione di invalidità. Nell’occasione la Corte sottolinea che la circostanza che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un istituto previdenziale è priva di rilevanza a tale proposito.
E’ fuor di dubbio che l’interpretazione della Corte appare alquanto restrittiva. Tuttavia la si può considerare conforme alla lettera della norma del D. P. R. 633/72 che si riferisce alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, rese nell’esercizio delle professioni e di arti sanitarie. Alla luce di tali considerazioni appare opportuno che il sanitario, chiamato a svolgere una attivita’, per finalita’ non terapeutica, si conformi ai dettami della Corte , tenuto conto che le pronunce interpretative rese dalla Corte di Giustizia CE ex art 234 Trattato, spiegano effetti anche all’interno dell’ordinamento nazionale.