17.05.2010 free
Consiglio Stato: sul medico competente e sulla verifica dei requisiti
L'art. 55, d.lg. 15 agosto 1971 n. 277, nella parte in cui autorizza l'esercizio delle funzioni di medico competente (già medico del lavoro) da parte di coloro che avevano già svolto quest'ultima attività per almeno 4 anni, ma con l'obbligo per l'interessato di documentarla, implicitamente conferisce all'Amministrazione il potere-dovere di esaminare le risultanze di tale documentazione e di effettuare le correlative valutazioni sull'adeguatezza o idoneità di essa con riguardo al tipo di attività svolta ed alla sua frequenza e qualità; ciò al fine di accertare se il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità necessarie a svolgere le particolari funzioni professionali per averle svolte in via continuativa, e non occasionale.
sentenza numero: n. 8412
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4996 del 2001, proposto dal dottor G. Di
F., residente in Colonnella, rappresentato e difeso dagli avvocati
Enrico Paracciani e Mario Sanino ed elettivamente domiciliato presso
il secondo in Roma, viale Parioli 180;
contro
Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
14 marzo 2000 n. 132.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 giugno 2009 il consigliere
Roberto Capuzzi ed udito l'avv. Mario Sanino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Il dr. G. Di F. ha proposto appello per la riforma della sentenza in epigrafe, con la quale il TAR per l'Abruzzo respinse il ricorso dallo stesso proposto tendente all'accertamento del possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di "medico competente", negato dalla Regione Abruzzo con nota 27 gennaio 1993.
Gli antefatti della vicenda possono essere così riassunti.
Con atto prot. n. 01361/4 del 27.1.1993 a firma dell'assessore alla Sanità venne comunicato all'attuale appellante il parere negativo della commissione tecnica all'esercizio della funzione di "medico competente" essendo stata ritenuta inadeguata l'attività di medico del lavoro svolta dal ricorrente.
Con ricorso proposto innanzi al TAR Abruzzo il dottor Di F. impugnò il suddetto parere contrario espresso dalla commissione in data 14.1.1993 nonché il verbale della commissione tecnica n. 3 del 3.9.1992 con il quale erano stati determinati i criteri per la valutazione della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di "medico competente" ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 2001 n. 277 sull'igiene del lavoro.
Con il primo motivo il ricorrente lamentò il fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 277 del 1991 non rimandava per la sua applicazione ad alcuna regolamentazione successiva. Ne deriverebbe quindi, secondo la prospettazione del ricorrente, l'illegittimità degli atti con cui la regione aveva introdotto criteri restrittivi, rispetto alla legge, per la valutazione delle domande, nonché l'illegittimità delle direttive anch'esse restrittive contenute nella circolare ministeriale della sanità 8.12.1992 n. 3.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentò la violazione degli artt. 32 e 33 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956 n. 303 nonchè degli artt. 2, comma 1 lett. a) e b) e 7 lett. c) della legge 30.7.1990 n. 212.
Sostenne che il d.lvo n. 277 del 1991 non aveva abrogato gli artt. 32 e 33 del DPR 303 del 1956 (precedente testo unico delle disposizioni sull'igiene del lavoro) in aderenza ai quali era stata svolta l'attività di medico di fabbrica dal dr. De F. ed in base ai quali egli era in possesso di tutti i requisiti soggettivi e professionali richiesti dalla legge.
Con ulteriore motivo sostenne il carattere perentorio del termine di 90 giorni entro il quale la regione avrebbe dovuto pronunziarsi sulla domanda del ricorrente in primo grado.
3. Con la sentenza appellata il TAR Abruzzo dichiarò infondato il ricorso sulla base dell'art. 55, 2° comma del d.lgs. 15.8.1991 n. 277 che richiede che "lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro sia comprovato da documentazione".
Tale affermazione conferisce all'amministrazione il potere-dovere di esaminare le risultanze della documentazione e di effettuare le correlative valutazioni per verificare se il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità necessarie a svolgere le particolari funzioni professionali di "medico competente".
Il TAR proseguì affermando che "tale potere dell'Amministrazione deve ammettersi anche in base alla ratio della norma che in via transitoria si pone come deroga all'articolo 3 del d.lgvo 277/1991 secondo cui il medico competente è un medico, ove possibile dipendente del servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei titoli di specializzazione ivi elencati".
In realtà, secondo l'appellante, l'unico requisito richiesto dalla norma è la presentazione di "documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni" e tale requisito era pienamente soddisfatto dal ricorrente.
L'amministrazione intimata non si è costituita.
In vista della udienza di trattazione il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva insistendo nelle proprie argomentazioni.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all'udienza del 12 giugno 2009.
DIRITTO
1. Viene appellata la sentenza del TAR Abruzzo, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal ricorrente tendente all'accertamento del possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di "medico competente", negato dalla regione Abruzzo con nota 27 gennaio 1993.
2. Occorre premettere che per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, è stato adottato il decreto legislativo 13 agosto 1991 n. 277.
L'art. 3 di detto decreto ha specificato i requisiti professionali necessari per potere essere ritenuto "medico competente" ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni mentre l'art.
In particolare il suddetto articolo 55 del d.lgs. 15.8.1971 n. 277 stabilisce al primo comma che "i laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente".
Al secondo comma prevede che "L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni".
3. Il primo giudice ha ritenuto che detto secondo comma, nel richiedere che lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro sia comprovato da "documentazione", conferisca implicitamente all'Amministrazione il potere-dovere di esaminare le risultanze di tale documentazione e di effettuare le correlative valutazioni sull'adeguatezza o idoneità di essa con riguardo al tipo di attività svolta ed alla sua frequenza e qualità; ciò al fine di accertare se il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità necessarie a svolgere le particolari funzioni professionali secondo quanto specificamente previsto dalla circolare del Ministero della sanità dell'8.2.1992.
Assume di contro il ricorrente, prima nel ricorso e poi nell'atto di appello, che l'articolo 55 non rimanda per la sua applicazione ad alcuna regolamentazione successiva e che pertanto risultano arbitrari e dunque illegittimi gli atti con cui
In sostanza
4.La Sezione ritiene che il ragionamento del primo giudice sia immune dalle censure dedotte.
In coerenza con la ratio della legge e con le linee guida della circolare ministeriale
Correttamente il primo giudice ha rilevato che la norma posta dall'art. 55 soprarichiamato si pone come deroga all'art. 3 del d.lgs. n. 277 del 1991 secondo cui "medico competente" è un medico ove possibile dipendente del servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei titoli di specializzazione ivi elencati. In mancanza di tali titoli appare logico ed aderente alla lettera ed alla ratio della normativa che siano adottati criteri di verifica sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'attività svolta nel quadriennio al fine di stabilire un adeguato giudizio di equivalenza di congruità di detta attività ai requisiti richiesti a regime.
In assenza di una specificazione del dettato normativo di cui all'art. 55 citato, si potrebbe ritenere irragionevolmente equivalente un'attività svolta saltuariamente o in misura ridotta autorizzando soggetti che professionalmente non sono in grado di offrire tutte le garanzie che la delicatezza dell'attività richiede.
Questo è il caso del ricorrente la cui attività è stata ritenuta poco significativa con riguardo sia al numero delle visite effettuate, sia alle tipologie di rischio professionale.
Per le considerazioni che precedono l'appello è infondato e deve essere respinto.
Non si deve provvedere sulle spese di giudizio non essendosi costituita la regione Abruzzo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello in epigrafe meglio indicato.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2009 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Carboni Presidente
Filoreto D'Agostino Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Francesco Caringella Consigliere
Roberto Capuzzi Consigliere, estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 DIC. 2009.