23.04.2010 free
CORTE di GIUSTIZIA - Legittimità di incentivi finanziari a favore di ambulatorimedici in cui si prescrivono taluni medicinali ai loro pazienti
- Direttiva 2001/83/CE – Art. 94 – Incentivi finanziari a favore di ambulatori medici in cui si prescrivono taluni medicinali ai loro pazienti – Autorità pubbliche responsabili del settore sanitario – Medici – Libertà di prescrizione
L’art. 94, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6
novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato
nel senso che esso non osta a regimi di incentivi finanziari, come quello di cui
trattasi nella causa principale, istituiti dalle autorità nazionali responsabili
della sanità pubblica per ridurre le loro spese in materia e diretti a favorire,
ai fini del trattamento di talune patologie, la prescrizione, da parte dei
medici, di medicinali specificamente designati contenenti un principio attivo
diverso da quello del medicinale che era prescritto in precedenza o che
avrebbe potuto esserlo in assenza di un siffatto regime di incentivi.