12.05.03 free
TRIBUNALE DI POTENZA. Sentenza n.377/03. Reg.cont.1940/01 ( sul ricovero in day hospital e sulla sufficienza della certificazione del medico curante, ai fini della dimostrazione della interruzione lavorativa )
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
sentenza
Nella causa civile iscritta col n.1940/01 R.G. il 19.6.01 vertente tra
(.) rappresentata e difesa dagli avvocati Donato e Silvana Giacomino , giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA, LICEO SCIENTIFICO STATALE "E.FERMI" di MURO LUCANO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza
RESISTENTI
Oggetto: impugnativa di licenziamento.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 19.6.01 (.) esponeva che, avendo prestato attività lavorativa quale docente a tempo determinato presso il Liceo Scientifico di Muro Lucano per l'anno scolastico 1999-2000, con provvedimento del 18.12.2000 veniva licenziata a far data dal 2.5.2000 per aver superato, nel triennio precedente, il periodo massimo di assenze per malattia previsto dalla vigente normativa contrattuale. Tanto premesso, concludeva come sopra riportato. I convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversa con vittoria di spese di giudizio. All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. Il punto centrale della presente controversia è costituito dalla esatta interpretazione della norma contrattuale che regolamenta l'istituto delle assenze per malattia del personale dipendente, ed in particolare dell'art.23, comma 8-bis [1] del CCNL del 4.8.95, così come modificato dall'art.49 del CCNL del 26.5.1999. E' solo sulla base della verifica ermeneutica della suddetta disposizione (il cui tenore letterale , invero, non risulta particolarmente chiaro ed inequivocabile) che sarà possibile verificare se il periodo di assenza per malattia di cui la ricorrente ha usufruito nell'anno scolastico 1999-2000 debba o meno essere computato nel periodo globale che la contrattazione collettiva contempla quale tetto massimo oltre il quale il rapporto di lavoro può essere risolto ovvero se le assenze della (.) possano essere ricompresse nella "zona franca" prevista dal citato comma 8-bis dell'art.23 e non entrare quindi a far parte del computo generale delle assenze per malattia nel triennio in esame. In realtà il licenziamento irrogato alla (.) risulta motivato dal fatto che la stessa è risultata assente per malattia per il complessivo periodo di dieci mesi e diciotto giorni nel triennio 1997-2000, senza avere fornito "idonea e probante documentazione rilasciata dalla Asl di appartenenza o della struttura ospedaliera" ai sensi dell'art.49 comma 8-bis del CCNL 26.5.1999.
Invero tale interpretazione appare errata in quanto non sembra che il comma 8-bis in questione richieda in caso di ricovero in regime di day hospital, la produzione di apposita certificazione della Asl competente, ben potendo ritenersi sufficiente , in tal caso, la produzione di semplice documentazione medica (così come è avvenuto nel caso di specie) rilasciata dal medico curante. Il testo letterale della norma prevede che ".In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia , di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente Asl." Sembra dunque che la norma preveda l'obbligo di certificazione da parte dell'Asl competente soltanto nel caso di effettuazione di terapie diverse dal ricovero ospedaliero o in day hospital, come si evince dallo stesso collegamento grammaticale e logico tra il participio "certificate" ed il sostantivo "terapie", mentre, laddove la norma avesse voluto estendere l'obbligo di certificazione da parte della Asl anche ai giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital, il participio avrebbe dovuto essere espresso al plurale maschile, nel senso di "giorni certificati" da parte delle strutture ospedaliere. Anche l'uso della congiunzione "anche" appare particolarmente significativo in tal senso e sintomatico della chiara intenzione normativa di accomunare ai due casi già previsti del ricovero ospedaliero e di quello in day hospital quello ulteriore e diverso dell'effettuazione di terapie non ricadenti in ipotesi di ricovero.. Da tale interpretazione consegue, a parere di questo giudice, che la norma ha nettamente distinto il caso di ricovero ospedaliero ovvero in day hospital, da quello delle terapie, prevedendo che soltanto in tale ultima ipotesi è necessari la certificazione da aprte della Asl, mentre in caso di day hospital, il ricovero può essere certificato e documentato anche in altro modo. A tale onere di certificazione la ricorrente risulta avere ampiamente assolto con la presentazione dei relativi certificati medici attestanti il suo ricovero in day hospital e la necessità di ulteriori giorni di cura e terapia riabilitativa (cfr la documentazione medica agli atti del fascicolo da parte ricorrente). Ma vi è di più: la (.) ha anche prodotto quattro attestazioni provenienti dalla struttura ospedaliera del (.) ( a nulla rilevando né essendo stata fatta oggetto di contestazione alcun tra le parti , la natura pubblica o privata della struttura pubblica certificante ) da cui si evince che per tutto il periodo compreso far il 18.10.99 ed il 29.8.2000 la stessa era ricoverata presso quella struttura in regime di day hospital. Ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis del vigente CCNL restano quindi esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia quelli di ricovero in day hospital , per i quali , come sopra detto non risulta necessaria la produzione di apposita certificazione proveniente dalla Asl ( ma comunque ampiamente certificati e documentati dalla ricorrente).
Argomentando in questo modo e ritenendo ricomprese nella clausola di cui al più volte menzionato comma 8 bis dell'art.23 del CCNL le assenze della ricorrente , pari a sei mesi e quindici giorni, nell'anno scolastico 1999-2000 (in quanto, come detto, trattasi di giorni di ricovero in day hospital), risulta chiaro che la sommatoria di tutte le residue assenze della (.) nel triennio di riferimento non superano il periodo massimo previsto dalla normativa patrizia per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Né appaiono prive di rilevanza le sottolineature di cui in ricorso introduttivo relative alla contraddittoria gestione del rapporto di lavoro de quo da parte dell'Istituto scolastico resistente che in qualche modo appare in contrasto con il generale principio di buona fede e correttezza previsto per diritto comune nella esecuzione del contratto , in quanto il capo d'istituto ha per lungo tempo ritenuto sufficiente la documentazione medica prodotta dalla ricorrente senza chiederne altra e non ha provveduto a richiedere visita fiscale nei confronti della stessa , copsì ingenerando in quest'ultima il legittimo convincimento che la giustificazione delle seu assenze fosse sufficiente e rispettosa della normativa contrattuale in materia.
Dalle suesposte considerazioni discende l'illegittimità dei provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti della ricorrente in data 9.10.2000 e in data 18.12 2000, nonché del provvedimento in data 10.10.2000 avente per oggetto la revoca del contratto di nomina stipulato in data 18.9.2000 per l'anno scolastico 2000-2001, con il conseguente riconoscimento in favore della ricorrente del periodo di servizio dal 2.5.2000 (data di decorrenza del licenziamento) al 30.6.2000 (data di cessazione del contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 1999-2000) e dal 18.9.2000 al 30.6.2001, in relazione al contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2000-2001.
Deve, inoltre, essere pronunciata condanna dei convenuti ciascuno per quanto di propria competenza al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 8.798,80 a titolo di retribuzioni e tredicesima mensilità non corrisposte , oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via rivalutate dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. E' appena il caso di sottolineare che nessuna contestazione è stata sollevata dalle parti resistenti in relazione all'ammontare della somma predetta con la conseguenza che l'aspetto del quantum della pretesa della ricorrente deve ritenersi pacifico ed incontestato tra le parti.
Dall'accoglimento del ricorso discende la condanna dei convenuti alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (.) con ricorso del 19.6.01 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Provveditorato agli Studi di Potenza, Liceo Scientifico Statale "E.Fermi" di Muro Lucano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore così provvede:
1) in accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità dei provvedimenti in data 9.10.2000 e 18.12. 2000 aventi ad oggetto il licenziamento della ricorrente con decorrenza, rispettivamente, dall'1.7.2000 e dal 2.5.2000 , nonché del provvedimento in data 10.10.2000 di revoca del contratto di nomina stipulato in data 18.9.2000 in relazione all'anno scolastico 2000-2001, con il conseguente riconoscimento in favore della ricorrente dei periodi di mancato servizio dal 2.5.2000 al 30.6.2000 e dal 18.9.2000 al 30.6.2001; -
2) condanna i convenuti , ciascuno per quanto di propria competenza , al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 8.798,80 per i titoli di cui in ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo; ---
3) condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , il Provveditorato agli Studi di Potenza , Il Liceo Scientifico Statale " E.Fermi" di Muro Lucano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio ……….Potenza, 28.2.2003 Il Giudice