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    Brevi riflessioni sulla Circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92  “ Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale”   (Avv. Ennio Grassini)

17/09/2026
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Brevi riflessioni (Avv. Ennio Grassini)

La Circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92 “ Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale” introduce una significativa variazione nelle regole di ammissibilità e decorrenza della tutela previdenziale di malattia Per il personale medico — sia esso inserito nell’ambito convenzionato (MMG, Continuità Assistenziale) sia operante in regime di dipendenza o libera professione (inclusi i presidi ospedalieri, IRCCS e le strutture sanitarie private accreditate) — tale provvedimento comporta rilevanti conseguenze operative, clinico - organizzative e medico-legali.

1. Quadro comparativo: situazione precedente / Circolare n. 92/2026

  • Situazione precedente: In base alle disposizioni storiche (a partire dal Regolamento INAM del 1963 e circolari applicative nn. 134368/1981, 63/1991, 147/1996), la regola cardine imponeva che la malattia decorresse dalla data di redazione e rilascio del certificato. La retrodatazione della tutela economica al giorno immediatamente precedente era ammessa come eccezione esclusivamente in presenza congiunta di:
  • Spunta sul campo "Visita domiciliare";
  • Compilazione del campo "Dichiara di essere ammalato dal..." con la data del giorno anteriore alla visita

Tale deroga era funzionale all'art. 43, comma 6, dell'ACN di medicina generale (da ultimo ACN 15 gennaio 2026), che consente al MMG di compiere la visita domiciliare entro le ore 12:00 del giorno successivo alla chiamata. Al contrario, il riconoscimento del giorno precedente era categoricamente escluso per le visite effettuate in ambulatorio

  • Situazione introdotta dalla Circolare n. 92/2026: Superando il previgente orientamento restrittivo, l'INPS estende il riconoscimento previdenziale della malattia per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in caso di visita ambulatoriale. Permangono invece i divieti di riconoscimento se il giorno precedente è festivo infrasettimanale, sabato o domenica (essendo attiva la Continuità Assistenziale), ovvero se la data di asserito inizio è anteriore di oltre un giorno

2. Effetti e problematiche per il Medico Convenzionato (MMG e Continuità Assistenziale)

  • Riconoscimento dell'organizzazione per appuntamento: L'INPS adegua il sistema alla mutata realtà organizzativa della medicina territoriale (carenza di medici, aumento dei carichi assistenziali e accesso ambulatoriale programmato. Il medico curante che non riesca a ricevere il paziente nello stesso giorno della chiamata non arreca più a quest'ultimo la perdita economica del primo giorno di assenza lavorativa o lo slittamento del periodo di carenza previdenziale .
  • Pressione certificatoria e contenzioso con gli assistiti: L'ampliamento può generare nei pazienti l'aspettativa errata che il medico debba o possa sempre "giustificare" il giorno prima. Il professionista dovrà gestire frequenti richieste di retrodatazione non accoglibili quando:
    • L'esordio dei sintomi viene collocato a oltre un giorno di distanza ;
    • Il giorno antecedente è un sabato, una domenica o un festivo (ipotesi in cui permane l'obbligo per il paziente di rivolgersi alla Continuità Assistenziale)
  • Rapporto tra MMG e Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica): La circolare ribadisce esplicitamente che nei giorni non coperti dall'attività ordinaria del curante (weekend e festivi) la prestazione deve essere richiesta al servizio di continuità assistenziale. I medici di continuità assistenziale potrebbero registrare un incremento di richieste mirate unicamente a ottenere la certificazione in tempo utile per evitare di incorrere nella perdita della giornata precedente non sanabile dal MMG il lunedì.

3. Effetti e problematiche per il Personale Medico Non Convenzionato e Strutture Private Accreditate

Nelle strutture private accreditate, nei reparti ospedalieri e nei contesti specialistici / ambulatoriali:

  • Certificazione telematica da visite specialistiche ambulatoriali: Anche i medici ospedalieri o delle strutture accreditate abilitati alla trasmissione telematica dei certificati INPS (art. 55-septies D.Lgs. 165/2001) possono trovarsi a redigere certificazioni all'esito di prestazioni ambulatoriali non programmate o accessi urgenti. L'estensione del giorno precedente alla visita ambulatoriale si applica uniformemente su tutto il territorio nazionale.
  • Distinzione rispetto ai regimi complessi (Day Hospital, Day Service, OBI): Nelle cliniche accreditate e negli IRCCS, le prestazioni ambulatoriali complesse (DSA, Day Surgery, MAC, BIC, PAC) beneficiano dell'equiparazione al ricovero ospedaliero ex Circolare INPS 16 giugno 2026, n. 65 solo per le giornate di effettivo accesso . Le assenze che precedono o seguono tali procedure ricadono invece nella disciplina della malattia comune, dove la nuova facoltà di imputazione al giorno antecedente della visita ambulatoriale troverà diretta applicazione operativa.

4. Profili di responsabilità medico-legale e deontologica per il clinico

  • Natura della certificazione (Rilevazione obiettiva vs Dichiarazione di parte): La circolare disciplina unicamente l'efficacia economica e previdenziale dell'atto ai fini dell'indennità INPS Non altera né deroga alle norme penali e deontologiche sull'attestazione medica:
    • Il medico attesta lo stato di incapacità lavorativa sulla base della valutazione clinica direttamente compiuta al momento della visita
    • La copertura del giorno precedente poggia esclusivamente sulla valorizzazione del campo recante la dicitura "Dichiara di essere ammalato dal..." . Trattasi di un'attestazione di dichiarazione resa dal paziente e non di un accertamento obiettivo retroattivo da parte del medico.
  • Rischio di falso ideologico in certificato (art. 481 c.p. o art. 476/479 c.p.): Qualora il medico certifichi come obiettivamente constatata una condizione morbosa riferita al giorno prima (senza precisare che si tratta di quanto dichiarato dall'assistito o in assenza di coerenza anamnestico-clinica), si espone al rischio di contestazioni penali per falsità ideologica. La circolare INPS non costituisce una sanatoria per certificazioni retroattive arbitrarie, ma fissa i soli limiti dell'indennizzo previdenziale ammissibile a fronte delle dichiarazioni inserite nell'apposito campo telematico
Assistente Virtuale AI