05.05.2009 free
La sorveglianza Sanitaria negli studi odontoiatrici (di G. Prada; A. Libero; F. Antonucci)
Associazione Nazionale Dentisti Italiani
La sorveglianza sanitaria negli studi odontoiatrici
L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (A.N.D.I.) ha sempre sostenuto che le normative vigenti riguardanti la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, non sanciscono l’obbligatorietà del medico competente per gli studi odontoiatrici. A supporto di questa posizione la Segreteria Sindacale Nazionale propone un’attenta analisi degli articoli legislativi che si riferiscono al medico competente e alla sorveglianza sanitaria.
Il primo riferimento del D. Lgs. 81/08 è rappresentato dall’art. 41, “Contenuto della Sorveglianza Sanitaria”, che al comma 1 recita “la Sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente”. Proseguendo nella lettura del decreto legislativo 81/08 si evince che l’indagine sanitaria a cui devono essere sottoposti i lavoratori deve essere mirata agli specifici rischi cui essi sono soggetti nello svolgimento della loro attività di lavoro, infatti l’art.41 : “La sorveglianza é effettuata dal medico competente e comprende: a)visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controoindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. Omissis.. c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. L’obiettivo che si intende raggiungere mediante le visite mediche preventive e periodiche é quello di verificare nella visita preventiva, l’idoneità psicofisica allo svolgimento della mansione specifica e nelle visite periodiche il mantenimento di tali requisiti psicofisici.
Il decreto 81/08 indica l’obbligo delle visite mediche per casi precisi: _ la movimentazione manuale dei carichi, _ l’uso del videoterminale in modo abituale per almeno 20 ore settimanali, _ l’esposizione ad agenti cancerogeni, _ l’esposizione ad agenti biologici.
Valutiamo pertanto i singoli rischi lavorativi:
1. L’articolo 168, lettera d del DLS 81/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi, , sulla base della valutazione del rischio. L’art.167 comma 2 lettera a definisce la movimentazione manuale dei carichi: “ operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare carichi che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari”. Per questo articolo risulta chiara l’inapplicabilità per i dipendenti degli studi odontoiatrici; infatti i nostri dipendenti non superano mai il carico indicato di 30KG ed al massimo hanno da riporre siringhe di composito, cartelle cliniche o flaconi di disinfettanti.
2. L’art. 176 del D. Lgs. 81/08 prevede la necessità della sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti all’uso di videoterminali. L’art. 173, definizioni, al comma C identifica l’addetto al videoterminale come “… il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali …”. E’ evidente a questo punto che tutti gli studi odontoiatrici che non annoverano tra i propri dipendenti un “addetto al videoterminale” sono esentati dall’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 176. Considerando la realtà di uno studio odontoiatrico medio con uno o al massimo due dipendenti appare ovvio che non è pensabile tra il nostro personale, generalmente con incarichi misti di segreteria e assistenza alla poltrona, la possibilità di trascorrere in una settimana 20 ore continuate davanti ad un videoterminale.
3) Il titolo VIII del D. Lgs. 81/08, art.180 intende “per agenti fisici il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Nel caso di esposizione al rumore o a vibrazioni meccaniche così come previsto al Capo II e Capo III del titolo VIII del 81/08 , il datore di lavoro dà luogo eventualmente alla sorveglianza sanitaria solo all’esito della valutazione del rischio specifico, che nel caso degli studi odontoiatrici non può che essere negativa dato il non superamento dei valori soglia così come previsto dalla norma.
4. L’ Art.224, Titolo IX del DLgS 81/08 a riguardo degli agenti chimici pericolosi recita al comma 2 “ Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. . Si fa quindi esplicito riferimento alla valutazione dei rischi di cui all’art. 28, che ha permesso all’odontoiatra di: evidenziare i pochissimi prodotti eventualmente utilizzati nel proprio studio nelle cui schede di sicurezza compaiono frasi di rischio cancerogeno e/o mutageno, e segnalare ai dipendenti i nominativi dei prodotti in questione; informare i lavoratori sulle misure preventive e protettive nonché sul tipo di dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante la lavorazione dei prodotti; constatare che per la durata e la frequenza della lavorazione di detti prodotti nonché per la concentrazione e per la capacità degli stessi di penetrare nell’organismo non esiste rischio per la salute dei dipendenti dello studio odontoiatrico, per cui non risulta necessaria la sorveglianza sanitaria. .
Ancora all’art.229 si ribadisce che” Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.”
Appare evidente che anche in questo caso si fa riferimento alla valutazione dei rischi, che ha permesso all’odontoiatra di: prendere in considerazione le proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore tramite le relative schede di sicurezza; ridurre al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione agli agenti chimici presenti nei prodotti utilizzati in studio, nonché la quantità degli agenti in funzione della necessità di lavorazione; adottare misure igieniche adeguate e metodi di lavoro appropriati, che comprendono le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici, nonché dei rifiuti che contengono detti agenti.
La valutazione dei rischi dimostra quindi che per i lavoratori degli studi odontoiatrici esiste un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute in relazione agli agenti chimici utilizzati, per cui la sorveglianza sanitaria non è necessaria.
Infine, in riferimento alla reale esposizione al rischio biologico presente negli studi dentistici, occorre esaminare quanto contenuto nel Titolo X del Dlgs 81/08 per trarne le debite considerazioni.
Al Capo II dello stesso Titolo X, sono riportati gli obblighi a carico del datore di lavoro per garantire la tutela della salute dei lavoratori: valutazione del rischio , adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali , igieniche , misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie , informazione e formazione , sorveglianza sanitaria .
L’ Art 271 comma 4 delDLgs.81/08 Titolo X Capo II recita: “Nelle attivita', quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro puo‘ prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria Ancora una volta quindi il D. Lgs. dichiara fondamentale, per determinare l’eventuale necessità della sorveglianza sanitaria, la valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro. Partendo dalla ovvia considerazione che l’esercizio dell’odontoiatria non rappresenta un’attività con deliberate intenzioni di operare con agenti biologici, e che il lavoratore dello studio odontoiatrico più esposto a rischio biologico è sicuramente l’odontoiatra stesso, bisogna considerare le misure tecniche, organizzative e procedurali, nonché quelle igieniche messe in atto dal datore di lavoro.
In particolare l’odontoiatra: progetta adeguatamente i processi lavorativi; adotta misure collettive di protezione, ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione; adotta misure igieniche per pervenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico; definisce procedure di emergenza per affrontare eventuali incidenti; predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizione di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati; assicura che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei; assicura che dispositivi di protezione individuale siano controllati, puliti e disinfettati dopo ogni utilizzazione, ovvero eliminati se del tipo monouso.
La valutazione dei rischi evidenzia che il rischio biologico per i dipendenti dello studio odontoiatrico è un rischio di natura sicuramente accidentale, non prevedibile ne modificabile in alcun modo tramite visite mediche o analisi diagnostiche.
Appare chiaro quindi che anche per quanto riguarda il rischio biologico il D. Lgs. 81/08 non obbliga gli studi odontoiatrici a nominare il medico competente. La sorveglianza sanitaria, dunque, non è necessaria in campo odontoiatrico inquanto la valutazione dei rischi, e in particolare, la valutazione del rischio infettivo che è il rischio principale cui sono soggetti i lavoratori in campo odontoiatrico, si manifesta come evento accidentale e non può essere prevenuto dalle indagini sanitarie. La sorveglianza sanitaria vale come misura preventiva quando “sorveglia” un danno che subisce una evoluzione progressiva. Se il danno non é progressivo, ma è del tipo o tutto o niente, la sorveglianza sanitaria non é da considerarsi misura preventiva. La posizione dell’Associazione è risultata così evidentemente valida da essere stata ricordata anche in sede di rinnovo del contratto collettivo del lavoro dei nostri dipendenti. Infatti nel protocollo aggiuntivo al CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali relativo alle problematiche della Salute e Sicurezza nell’ area professionale odontoiatrica del luglio 2008 in premessa viene scritto: “a seguito della corretta applicazione delle indicazioni ANDI negli studi odontoiatrici non è sancita l’ obbligatorietà del medico competente e della sorveglianza sanitaria”
Dott.Gianfranco Prada Segretario Sindacale Nazionale
Dott.Alberto Libero Coordinatore Nazionale Commissione 81/08
Dott. Francesco Antonucci Componente commissione Nazionale 81/08
