16.02.2009 free
CORTE di CASSAZIONE- (irap ed assenza del titolare)
§ - L’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità”. ( Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Cassazione Civile – Sez. Tributaria, Sent. n. 2030 del 29.01.2009
omissis
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte,
rilevato che lo Studio Associato F. & C.ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale il silenzio serbato dalla Amministrazione sulla istanza di rimborso dell'IRAP
versata per l'anno 1998;
che il giudice adito ha rigettato il ricorso e lo Studio Associato si è gravato alla Commissione Regionale, che con la sentenza in epigrafe indicata ha innanzitutto ricordato che per verificare la sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione, occorreva accertare "nella realtà se gli elementi patrimoniali e le prestazioni di lavoro dipendente, nonché di altri servizi dello Studio sono di tale entità che la prestazione di quel professionista non è assolutamente indispensabile nello Studio"; che sulla base di tale premessa e rilevato, altresì, che dalla documentazione prodotta dalle parti non emergevano elementi tali da dimostrare l'esistenza di una organizzazione autonoma (del tipo, evidentemente, di quella sopra indicata), la Commissione Regionale ha riformato la decisione di primo grado, riconoscendo all'appellante il richiesto rimborso;
che il Ministero dell' Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno censurato l'anzidetta statuizione, deducendo con l' unico motivo la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8 d. 19s. 15.12.97 n. 446; 2222, 2229 c.c. in relazione all'art. 360 cpc", in quanto i giudici a quo avevano sostanzialmente affermato che la esistenza della organizzazione autonoma doveva essere escluso ogni qual volta l'attività non poteva essere svolta senza l'apporto personale del contribuente;
che la doglianza è fondata, avendo questa Corte già puntualizzato che "in tema di lRAP, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, postula che l'attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità" (c .Cass. 2007/5011); che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte,
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, che
provvederà anche sulle spese del presente giudizio
di legittimità.
Roma, il 18/12/2008
omissis
Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2009