06.02.2009 free
TAR CAMPANIA – Napoli –(errata formulazione test accesso a medicina: la prova non è da ripetere)
§ - prive di pregio sono state ritenute le censure prospettate da un aspirante studente di Medicina e Chirurgia con riferimento alla errata formulazione di due degli ottanta quesiti sottoposti ai candidati alla procedura concorsuale per l’ammissione, per l’anno accademico 2007/08, alla iscrizione ai Corsi di laurea.
Il dilemma era se l’Amministrazione Universitaria, una volta venuta a conoscenza della circostanza che due degli ottanta quesiti predisposti dalla commissione tecnica risultavano non correttamente formulati, avesse dovuto procedere all’annullamento dell’intera procedura selettiva e successivamente provvedere alla ripetizione della stessa, oppure disporre l’annullamento dei due quesiti ritenuti non corretti, salvare i risultati delle prove svolte dai concorrenti e conseguentemente approvare la graduatoria degli ammessi alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008, secondo la disponibilità dei posti assegnati dal Ministero.
Secondo il candidato escluso, l’annullamento dei soli due quesiti " non correttamente formulati" avrebbe irrimediabilmente alterato il criterio di valutazione tra gli aspiranti inficiando la regolarità dell’intera procedura, in considerazione della introduzione nelle prove di un chiaro elemento "di disturbo" che ha precluso il normale svolgimento della prova.
In proposito il Collegio ha osservato che la scelta dell’Amministrazione,contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è la più ragionevole nelle condizioni date e comunque fra le due alternative quella che sicuramente avrebbe consentito di recuperare il risultato della prova di selezione senza incidere sul rispetto sostanziale dei granitici principi della par condicio tra concorrenti, della regolarità dello svolgimento della procedura selettiva, nonché della idoneità dello strumento utilizzato a selezionare i concorrenti più meritevoli.
Alla base del convincimento del Tribunale amministrativo va infatti posto il fondamentale principio di conservazione dei valori giuridici che riguarda i rapporti e le attività sia dei privati che delle pubbliche amministrazioni e trova la sua naturale giustificazione nella considerazione che quando è possibile recuperare un qualunque risultato utile a disciplinare un rapporto giuridico devesi propendere per la soluzione che consenta di salvare il risultato stesso, ovviamente tenendo sempre ben presente che a tanto può pervenirsi quando non risultino nella vicenda coinvolti altri principi di carattere generale in qualche modo violati o comunque compromessi dalla operazione di salvezza. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
TAR CAMPANIA - Napoli, Sezione VIII, Sent. n. 104 del 14.01.2009
omissis
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente impugnava gli atti di cui alla procedura concorsuale per l’ammissione, per l’anno accademico 2007/08, alla iscrizione ai Corsi di laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia deducendone l’illegittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione interessata per contrastare i motivi di doglianza concludendo per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Alla pubblica udienza del 15.12.2008 la causa è stata introitata per essere decisa.
Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni
1. Preliminarmente occorre evidenziare, in punto di ammissibilità del ricorso, che parte ricorrente, nel denunciare, sotto vari profili l’illegittimità della procedura di selezione per la iscrizione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia anno acc. 2007/2008, per un verso, non ha ritualmente contestato i sopravvenuti provvedimenti ministeriali e rettoriali di riapprovazione delle graduatorie in esame; e, per altro verso, non ha fornito prova, in specie con riferimento alle censure relative all’annullamento di due dei quiz espletati, di essersi collocata in posizione utile e cioè in posizione tale da poter ottenere la inclusione nella graduatoria degli ammessi alla procedura concorsuale.
In proposito giova ricordare che, nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio, riflettentesi su uno specifico bene della vita, derivante dall’accoglimento della domanda giudiziale contenuta nel ricorso, fermo restando che tali benefici da acquisire devono essere contraddistinti dalla personalità dell’interesse (a ricorrere), vale a dire dal conseguimento del beneficio direttamente al ricorrente, dall’attualità, laddove l’interesse deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, e dalla concretezza, vale a dire dal riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente. E quindi, la delibazione sulla concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva azionata in giudizio deve essere vagliata con riferimento al principio generale sancito dall’art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, a norma del quale costituisce condizione per l’ammissibilità dell’azione, oltre alla titolarità di una posizione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell’interesse a ricorrere (come già innanzi chiarito), inteso come interesse del ricorrente al conseguimento di una utilità o di un vantaggio (materiale, o quantomeno morale).
In altri termini per ritenere sussistente l’interesse a ricorrere devesi necessariamente dimostrare l’utilità che il ricorrente trarrebbe nella ipotesi di una decisione del giudice di annullamento e quindi di esito favorevole del giudizio (principio della c.d. "prova di resistenza").
Come noto, in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come legittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso.
Di conseguenza, con riferimento alla impugnazione dei risultati del concorso, deve escludersi che possano essere prese in considerazione le censure, qualora risulti, in modo inconfutabile che, in caso di accoglimento, il ricorrente non riuscirebbe ad ottenere una posizione utile in graduatoria.
Nella specie, le censure relative ai due quiz non considerati, in mancanza di una prova di resistenza che attesti la utile collocazione in graduatoria di parte ricorrente con il computo di uno o entrambi i quiz annullati, devono considerarsi improduttive di effetti; con conseguente declaratoria di inammissibilità di tale mezzo di impugnativa per difetto di interesse.
2. In ogni caso va rilevata la infondatezza nel merito del ricorso secondo quanto di seguito precisato.
Con una prima serie di doglianze parte ricorrente espone che nell’Università degli Studi di Catanzaro il Rettore dell’Ateneo ha denunciato la scoperta, avvenuta il giorno prima della prova, di ben tre plichi, contenenti le domande da sottoporre ai candidati, rinvenuti aperti e che, su apposito parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell’Università ha provveduto ad annullare d’ufficio la selezione avvenuta nella suddetta Università.
Stando alla prospettazione difensiva tale modus procedendi, avrebbe comportato la conoscenza anticipata da parte dei candidati dei quesiti contenuti nei plichi suddetti, con palese violazione del principio della segretezza delle prove e con conseguente coinvolgimento della intera procedura di ammissione su tutto il territorio nazionale. E ciò a prescindere dalla prova piena dell’avvenuto impiego delle conoscenze illecitamente conseguite.
La censura non merita di essere condivisa.
Ed invero le denunciate irregolarità procedurali non risultano avere ottenuto riscontri, non sono state supportate da sicuri elementi probatori, e comunque, allo stato, sono ancora in corso indagini dell’autorità giudiziaria, che non risultano aver condotto ad accertamenti concreti in ordine alla consistenza ed alla portata dei fatti denunciati.
A ciò aggiungasi che la originaria ipotesi di una violazione della segretezza delle operazioni, non confermata da alcun riscontro fattuale può essere ancor più superata considerando che nella procedura in esame risulta che i plichi trasmessi dal MIUR sono personalizzati e che ciascun candidato deve rispondere ai quesiti secondo una sequenza logica diversa dagli altri (sistema dell’applicazione del codice a barra identificativo); il che comporta che nella specie non può dirsi consumata alcuna violazione dei principi di riservatezza o di trasparenza, posti a presidio di ogni procedura selettiva bandita da una pubblica amministrazione.
3. Parimenti prive di pregio devono ritenersi le censure prospettate con riferimento alla errata formulazione di due degli ottanta quesiti sottoposti ai candidati. In sostanza le doglianze ivi contenute ruotano intorno al dilemma, ormai noto, se l’Amministrazione Universitaria, una volta venuta a conoscenza del fatto che due degli ottanta quesiti predisposti dalla commissione tecnica risultavano non correttamente formulati, avesse dovuto procedere all’annullamento dell’intera procedura selettiva e successivamente provvedere alla ripetizione della stessa, oppure disporre l’annullamento dei due quesiti ritenuti non corretti, salvare i risultati delle prove svolte dai concorrenti e conseguentemente approvare la graduatoria degli ammessi alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008, secondo la disponibilità dei posti assegnati dal Ministero. Sostiene in proposito parte ricorrente che la soluzione adottata dall’Amministrazione di salvare la procedura è palesemente violatrice delle regole concorsuali ed in particolare del rigoroso procedimento previsto e disciplinato dal regolamento contenuto nel D.M. del 17 maggio 2007 e del bando di concorso. In altri termini, secondo parte ricorrentie, l’aver annullato i due quesiti " non correttamente formulati" avrebbe irrimediabilmente alterato il criterio di valutazione tra i candidati inficiando la regolarità dell’intera procedura, in considerazione della introduzione nelle prove di un chiaro elemento "di disturbo" che ha precluso il normale svolgimento della prova.
Aggiunge, poi, che lo strumento di selezione utilizzato risulterebbe inidoneo a valutare l’effettiva preparazione dei partecipanti alla selezione e che nella fattispecie in esame sarebbero stati illegittimamente penalizzati i concorrenti maggiormente preparati nelle materie scientifiche, i quali avrebbero perso un notevole lasso di tempo per la ricerca della risposta giusta ai due quesiti errati, dovendo poi rispondere agli altri quesiti in un lasso di tempo residuo notevolmente ridotto e quindi con estrema fretta e con notevole rischio di commettere errori nella individuazione delle risposte esatte.
In proposito il Collegio osserva che la scelta dell’Amministrazione appare,contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la più ragionevole nelle condizioni date e comunque fra le due alternative quella che sicuramente avrebbe consentito di recuperare il risultato della prova di selezione senza incidere sul rispetto sostanziale dei granitici principi del rispetto della par condicio dei concorrenti, della regolarità dello svolgimento della procedura selettiva, nonché della idoneità dello strumento utilizzato a selezionare i concorrenti più meritevoli.
Alla base del convincimento del Collegio va infatti posto il fondamentale principio di conservazione dei valori giuridici che riguarda i rapporti e le attività sia dei privati che delle pubbliche amministrazioni e trova la sua naturale giustificazione nella considerazione che quando è possibile recuperare un qualunque risultato utile a disciplinare un rapporto giuridico devesi propendere per la soluzione che consenta di salvare il risultato stesso, ovviamente tenendo sempre ben presente che a tanto può pervenirsi quando non risultino nella vicenda coinvolti altri principi di carattere generale in qualche modo violati o comunque compromessi dalla operazione di salvezza.
Il che, come già innanzi anticipato, non è dato rinvenirsi nella fattispecie in esame atteso che l’Amministrazione provvedendo all’annullamento dei due quesiti " errati" ha operato una scelta discrezionale che appare ragionevole e non censurabile, sul presupposto che una parziale modifica della modalità di svolgimento della prova, ove non comporti lo stravolgimento del modulo organizzativo inizialmente prescelto e pubblicizzato, non può essere, di per se, considerata pregiudizievole per i candidati, specie quando tutti siano posti in condizione di cimentarsi in posizione paritaria sulle materie originariamente indicate quali oggetto delle prove di esame.
E ciò senza voler tener conto della circostanza, sicuramente tenuta nella dovuta considerazione dalla Amministrazione universitaria, che la scelta auspicata da parte ricorrente di procedere all’annullamento dell’intera procedura in ambito nazionale, doveva necessariamente tener conto del tempo occorrente per l’allestimento di una nuova procedura selettiva in riferimento alla necessità di selezionare candidati da iscrivere per un anno accademico ormai imminente, delle indubbie difficoltà operative che sarebbero insorte e non ultimo, della conseguente compromissione della posizione di quanti, partecipanti alla selezione, avessero conseguito un risultato di utile collocazione nelle graduatorie dei rispettivi atenei. L’avvenuta ponderazione delle oggettive difficoltà di procedere ad una soluzione di annullamento dell’intera procedura, pertanto, non disgiunta dalla ineludibile esigenza di salvaguardare anche la posizione di quanti si sono utilmente collocati nelle graduatorie, serve a rendere immune da sostanziali rilievi l’operato dell’Amministrazione universitaria.
Va poi da ultimo soggiunto che non può condividersi l’argomento sviluppato nelle censure e relativo alla circostanza che la presenza dei due quesiti errati avrebbe comportato un particolare elemento di disturbo, violando in tal modo la par condicio tra i concorrenti.
In proposito è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nelle procedure selettive che avvengono con il sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, che ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, procede naturalmente a rispondere prioritariamente ai quiz sui quali si sente particolarmente sicuro e lascia per ultimo la soluzione di quei quiz per i quali nutre dubbi. Il che è esattamente il contrario di quanto si afferma in ricorso circa il considerevole lasso di tempo che si suppone necessario per procedere alla soluzione dei due quiz errati, non consono alle comuni modalità di approccio dei candidati rispetto a tali particolari sistemi di selezione.
4. Infine, quanto ai rilievi volti a contestare in radice il sistema di selezione esistente e le modalità con cui in concreto è stato determinato il numero dei posti disponibili ed il potenziale formativo di facoltà, è agevole osservare in senso contraria che la possibilità di introduzione, per alcune facoltà universitarie, del c.d. numero chiuso è stata già da tempo ritenuta costituzionalmente legittima, e che le censure relative alla carenza di istruttoria ed erronea valutazione della offerta potenziale del sistema universitario risultano affette da estrema genericità non avendo apportato elementi concreti utili a contrastare le determinazioni adottate dall’amministrazione intimata. Queste ultime peraltro risultano adottate all’esito di una complessa istruttoria espletata con la partecipazione degli organi Accademici , delle Regioni ed egli Ordini professionali, e, come evincesi dalla motivazione del decreto in atti, sono state elaborate nell’obiettivo di correlare quanto più possibile l’offerta potenziale formativa dei singoli Atenei al fabbisogno nazionale anche uniformandosi alle proposte delle Università che, in ragione delle risorse disponibili, avevano presentato un’offerta formativa ridotta rispetto al precedente anno.
In conclusione, quindi, per tutte le considerazioni innanzi esposte in ordine alla inammissibilità ed alla infondatezza di tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere complessivamente respinto.
Stimasi comunque equo disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione ottava, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
omissis
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 14/01/2009