06.05.03 free
CONCLUSIONI dell'Avvocato Generale Colomer (dep.06.05.03) - Soccorritori che prestano servizio a bordo di autoambulanze -
«Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104 - Ambito di applicazione - Soccorritori che prestano servizio a bordo di autoambulanze - Portata della nozione di "trasporto stradale" - Durata massima dell'orario di lavoro settimanale - Principio - Effetto diretto - Eccezioni - Condizioni»
........I - Fatti delle cause principali
Il giudice nazionale ha presentato alla Corte sette ordinanze di rinvio in cui formula questioni pregiudiziali relative ad altrettante cause pendenti. Poiché le questioni sono identiche in tutte le cause e i fatti all'origine delle liti sono simili, i procedimenti sono stati riuniti nel corso della fase scritta, con ordinanza del presidente della Corte 7 novembre 2001.
3.
I ricorrenti sono tutti soccorritori dipendenti o ex dipendenti della Croce Rossa tedesca (Deutsches Rotes Kreuz), qualificati per prestare assistenza medica d'urgenza ed effettuare trasporto assistito; essi chiedono, in due casi, la retribuzione delle ore di lavoro straordinario e, nei restanti casi, il riconoscimento del diritto di non lavorare per più di quarantotto ore settimanali.
4.
La convenuta svolge, tra le altre attività, servizio a terra di assistenza medica d'urgenza in una zona del distretto di Waldshut, dove gestisce alcuni centri di pronto soccorso aperti ventiquattro ore su ventiquattro, ed un centro che effettua soltanto orario diurno, per dodici ore. Il servizio di trasporto viene eseguito con normali autoambulanze che hanno a bordo due soccorritori o infermieri (Rettungstransportfahrzeugen) e con autoambulanze che hanno il medico a bordo, oltre ad un soccorritore o ad un infermiere (Notarzt-Einsatzfahrzeugen).
In caso di chiamata, le ambulanze si recano sul luogo in cui si trova il ferito o il malato per prestare soccorso. Di regola, il paziente viene poi trasportato in un ospedale.
5.
Nei contratti di lavoro, le parti hanno convenuto per l'applicazione della disciplina del contratto collettivo sulle condizioni di lavoro degli impiegati, dei lavoratori e degli apprendisti della Croce Rossa tedesca (Tarifvertrag über Arbeitsbedingungen für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende des Deutschen Roten Kreuzes; in prosieguo: il «contratto collettivo della Croce Rossa»).
6.
In base a quanto stipulato nel suddetto contratto, il personale di questo ente è impegnato in servizi di assistenza medica d'urgenza per una media diquarantanove ore lavorative settimanali. E' pacifico tra le parti che sussistono i presupposti di fatto per un prolungamento della giornata di lavoro, a norma dell'art. 14, n. 2, lett. b) del contratto, che consistono nell'effettuazione di almeno tre ore al giorno di guardia obbligatoria (Arbeitsbereitschaft).
........................omissis ...........VIII - Conclusione
60.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni poste dall'Arbeitsgericht Lörrach nel seguente modo:
«1) a) L'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 2 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che l'attività deisoccorritori che lavorano per un servizio sanitario di urgenza rientra nella sfera di applicazione di ambedue le citate disposizioni.
b) La nozione di trasporto stradale di cui all'art. 1, n. 3, della direttiva 93/104 non ricomprende l'attività nel servizio di autoambulanza che consiste, almeno in parte, nella guida di veicoli e nell'accompagnamento dei pazienti durante il tragitto.
2) L'art. 18, n. 1, lett. b), sub i), della direttiva 93/104 obbliga gli Stati membri che scelgono di non applicare l'art. 6 a prendere i provvedimenti necessari per assicurare che nessun datore di lavoro possa imporre ad un lavoratore, senza che questi abbia dato il suo consenso, di lavorare, in media, per più di quarantotto ore per ogni periodo di sette giorni. Il fatto che, nel contratto, il lavoratore accetti che le condizioni di lavoro siano disciplinate da contratti collettivi i quali, a loro volta, consentono di prolungare l'orario di lavoro settimanale, in media, oltre la durata massima stabilita, non costituisce un'espressione del consenso, valida a tale effetto.
3) Anche nel caso in cui gli Stati membri prevedano eccezioni al periodo di riferimento stabilito dall'art. 16, n. 2, della direttiva 93/104, l'art. 6, n. 2, della stessa direttiva, oltre al fatto che conferisce diritti ai singoli, risulta chiaro, preciso ed incondizionato, cosicché può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali, qualora lo Stato membro interessato non ne abbia dato corretta attuazione entro il termine prescritto. Tuttavia, tenuto conto del fatto che le cause principali riguardano controversie tra privati, i lavoratori interessati non possono far valere l'effetto diretto della citata norma comunitaria.
L'art. 6, n. 2, della direttiva 93/104 osta - sempreché lo Stato membro interessato non si sia avvalso della facoltà contemplata dall'art. 18, n. 1, lett. b), sub i) -, all'applicazione di una disposizione quale l'art. 7, n. 1, lett. a), della legge tedesca sull'orario di lavoro, che consente di prolungare, in forza di contratto collettivo o aziendale, la giornata di lavoro oltre le dieci ore, quando nell'orario di lavoro rientrano in maniera regolare e rilevante periodi di guardia. Di conseguenza, l'art. 14 del contratto collettivo sulle condizioni di lavoro degli impiegati, dei lavoratori e degli apprendisti della Croce Rossa tedesca, in quanto si basa sul citato art. 7, deve essere interpretato in modo da assicurare che i lavoratori non si vedano obbligati a effettuare, in media, un orario superiore alle quarantotto ore settimanali, tenendo presenti le disposizioni dell'art. 16, n. 2 e dell'art. 17, n. 4, della direttiva 93/104, relative alla fissazione del periodo di riferimento per il calcolo della media dell'orario di lavoro».