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CONSIGLIO di STATO - (sulle modalita' di pagamento del servizio di pronta disponibilita'; sulla illegittimita' della retribuzione della frazione oraria eccedente le dodici ore, come se si trattasse di un intero periodo di dodici ore)
Massima:
In virtu' dell' art. 25 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, il compenso per il servizio di pronta disponibilità presuppone una durata non inferiore alle dodici ore; le ore eccedenti tale limite, quindi, possono essere retribuite successivamente, ogni volta che raggiungono la cifra di dodici ore
SENTENZA N. 6033/03
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 9 ottobre 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3237/96, proposto dall’AUSL di MODENA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Teresa BARBANTINI e Franco BALLI e presso la prima elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Trevi 86, CONTRO ABRAMO Domenico, BARTOLOTTI Antonio, BERNARDELLI Doretta, BROVIA Renzo, CAMPEDELLI Ermete Maria, D’ARIENZO Lorenzo, GALETTI Paolo, GAROIA Carlo, LUPO Salvatrice, MUNARI Francesco, NEGRI Luciano, PAPPALARDO Alberto, PICCAGLI Italo, RIGHI RIVA Mario Romani, RUGGERI Salvatore, SCILLONE Giambattista, TRIANNI Ludovico, ZANASI Remo, ZENEZINI CHIOZZI Adriano, BERSELLI Tiziano, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Antonietta RIZZO e Orlando SIVIERI e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, piazza della Libertà 13, e nei confronti di Eugenio ROSSI, n.c.,
per l’annullamento della sentenza del TAR dell’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, 9 gennaio 1996, n. 3; visto il ricorso in appello con i relativi allegati; visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti di causa; relatore, alla pubblica udienza del 25 marzo 2003, il Cons. Paolo BUONVINO; uditi, per le parti, gli avv.ti BARBANTINI e RIZZO. Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
F A T T O
1) - Con il ricorso di primo grado gli odierni appellati hanno chiesto che, previo annullamento della delibera n. 1865 del 27 dicembre 1983 del Comitato di Gestione della U.S.L. 16 di Modena, fossero determinate le indennità loro spettanti per la pronta disponibilità, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 348/1983, riconoscendo al personale paramedico che avesse prestato pronta disponibilità per turni superiori alle 12 ore, una indennità indifferenziata e indivisibile di lire 24.000 per le prime 12 ore e di lire 24.000 per il tempo successivo fino a 12 ore. Con la sentenza appellata il TAR ha accolto in parte il ricorso, ritenendo che l’indennità in parola dovesse essere determinata in misura indifferenziata e indivisibile in relazione a un turno di pronta disponibilità della durata di 12 ore e che in caso di turno eccedente tale durata, sia in caso di frazionamento del turno nell’arco della giornata in periodi che, sommati tra di loro, comportassero il superamento delle 12 ore, l’indennità stessa dovesse essere corrisposta per due volte nella misura intera. Ha, perciò, accolto il ricorso nella parte in cui vi si chiedeva l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di pronta reperibilità da determinarsi con le modalità anzidette, mentre lo ha respinto nella parte in cui vi si chiedeva l’annullamento della delibera n. 1865/1983, con la stessa essendosi limitata la USL ad aggiornare i valori delle indennità, senza nulla statuire in ordine al problema interpretativo sollevato dai ricorrenti.
2) - Per la subentrata Azienda USL, qui appellante, la sentenza sarebbe erronea sia in quanto avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso per la tardiva impugnazione della delibera anzidetta, sia in quanto il principio affermato in sentenza contrasterebbe con il disposto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 348/1983, giusta la consolidata interpretazione di questo Consiglio. Resistono gli appellati, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata. Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
D I R I T T O
1) – È da disattendere l’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione della delibera n. 1865/1983 in quanto, a tacer d’altro, si tratta, nella specie, di controversia attinente a diritti soggettivi di natura patrimoniale (sicché opera il termine di prescrizione e non quello di decadenza) 2) - L’appello è, invece, fondato nel merito. La controversia attiene alla misura dell’indennità di pronta disponibilità da corrispondere, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 348/1983, per i turni di servizio eccedenti le prime dodici ore. Erroneamente il TAR, con la sentenza appellata, ha ritenuto che l'indennità in parola dovesse essere determinata in misura indifferenziata e indivisibile in relazione a un turno di pronta disponibilità della durata di dodici ore e che in caso di turno eccedente tale durata, sia in caso di frazionamento del turno nell’arco della giornata in periodi che , sommati tra di loro, comportassero il superamento delle dodici ore, l’indennità stessa dovesse essere corrisposta per due volte nella misura intera.
In più occasioni questo Consiglio, con decisioni dalla quali non vi è ragione di discostarsi, ha ritenuto che, a termini dell’art. 25 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, il compenso per il servizio di pronta disponibilità presuppone comunque una durata non inferiore alle dodici ore; sicché le ore eccedenti tale limite possono essere retribuite successivamente, a mano a mano che raggiungono la cifra di dodici ore (cfr. Sez. VI, 6 maggio 1998, n. 656; Sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 199; Sez. V, 21 marzo 1991 n. 316; 22 giugno 1989 n. 309). Erroneamente, quindi, il TAR ha ritenuto che ogni frazione oraria eccedente le dodici ore dovesse essere retribuita come se si trattasse di un intero periodo di dodici ore, la retribuzione delle ore eccedenti le prime dodici dovendo essere operata nei termini anzidetti.
3) - Nelle proprie difese gli appellati deducono che l’Amministrazione sanitaria li avrebbe utilizzati anche per 24 ore consecutive per turni di pronta disponibilità, legati ad effettive necessità di copertura del servizio, senza, però, riconoscere e, quindi, liquidare le corrispondenti indennità per turni interi (cioè, lire 48.000 a fronte di 24 ore prestate), negando l’effettiva prestazione di due turni consecutivi di P.D., tra l’altro vietati dalla norma (ma richiesti, in via di fatto, anche senza ordini di servizio; fatto per cui le testimonianze abbonderebbero), con la motivazione che parte di un turno era stato prestato durante il normale orario di servizio; pertanto, potrebbe indurre – deducono ancora gli interessati – “in erronea valutazione intendere le richieste dei medici quale semplice corrispettivo di turni di poche ore, mentre la richiesta verte sul riconoscimento di tutte le P.D. prestate contemporaneamente al turno di servizio, in quanto comunque dovute”. In tal modo, peraltro, i deducenti introducono, per la prima volta in appello, una domanda del tutto nuova – tra l’altro, con semplice memoria non notificata – senza avere in alcun modo puntualizzato la stessa, nei termini ora detti, in primo grado e senza avere gravato la sentenza appellata per non avere (ove, in ipotesi, avessero ritenuto che una simile pretesa fosse stata avanzata nell’originario ricorso, ma non esaminata) pronunciato sul punto in parola. In primo grado, infatti, come sopra precisato, i ricorrenti hanno chiesto che fossero determinate le indennità loro spettanti per la pronta disponibilità, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 348/1983, riconoscendo al personale paramedico che avesse prestato pronta disponibilità per turni superiori alle 12 ore, una indennità indifferenziata e indivisibile di lire 24.000 per le prime 12 ore e di lire 24.000 per il tempo successivo fino a 12 ore.
Il TAR si è pronunciato, sul punto, in stretta linea di diritto, riconoscendo il diritto dei ricorrenti nei termini dianzi indicati. Gli appellati non hanno gravato la sentenza circa i limiti della pronuncia, sicché la pronuncia dell’appello non può andare oltre i limiti della sentenza di primo grado e le censure avverso di essa svolte dall’appellante; censure che non consentono di esaminare le domande nuove come sopra svolte con memoria conclusionale dagli appellati stessi; domande che comporterebbero una pronuncia su di un profilo in precedenza non dedotto, quale è quello relativo alla retribuibilità o meno, con l’indennità in parola, delle PP.DD. esperite in costanza di orario ordinario di servizio.
4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado. Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado. Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2003 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:
E M I D I O FRASCIONE - Presidente GIUSEPPE F A R I N A - Consigliere PAOLO BUONVINO - Consigliere est. CLAUDIO MARCHITIELLO-Consigliere ANIELLO C E R R E T O - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 9 ottobre 2003