21.10.03 free
TAR LIGURIA - ( sull'obbligo alla equiparazione economica tra Universitari e personale USL)
Massima: L’equiparazione economica fra il personale docente universitario che esplichi attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura e il personale delle Usl di pari funzioni, mansioni ed anzianità di servizio, sancita dall'art. 102 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, costituisce un preciso obbligo per l’amministrazione universitaria, anche indipendentemente dalla stipulazione delle convenzioni previste dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833, le quali intercorrono tra università e regioni ed attengono esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione
SENTENZA 296/03
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima,
composto dai Magistrati: - Renato Vivenzio - Presidente - Giuseppe Petruzzelli - Consigliere - Davide Ponte – I° Referendario - rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1224\2001 R.G. proposto da Barreca Antonina, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C. Raggi e F. Rusca, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro n. 2; contro l’Università degli studi di Genova, in persona del Rettore pro tempore, ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria;
per l'accertamento del diritto della parte ricorrente a percepire un trattamento economico complessivo di equiparazione corrispondente a quello di medico ospedaliero a tempo pieno di pari funzione ed anzianità, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata; nonché per l’annullamento, ove occorra, dei provvedimenti con i quali è stato attribuito alla stessa il trattamento economico iniziale di equiparazione al medico ospedaliero a tempo pieno e di tutti gli atti connessi;
visto il ricorso con i relativi allegati; visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e dell’Università intimati; viste le memorie difensive; visti gli atti tutti della causa; designato relatore per la pubblica udienza del 6 febbraio 2003 il giudice Dr. Davide Ponte; uditi altresì i procuratori delle parti; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio l’odierna parte ricorrente, professore associato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’intimata facoltà, agiva al fine di ottenere l’accertamento del diritto a percepire un trattamento economico complessivo di equiparazione corrispondente a quello di medico ospedaliero a tempo pieno di pari funzione ed anzianità, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata; chiedeva altresì, per quanto potesse occorrere, l’annullamento degli atti di attribuzione del trattamento economico iniziale di equiparazione al medico ospedaliero a tempo pieno e di tutti gli atti connessi. Le amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, chiedevano il rigetto del gravame. Alla pubblica udienza del 6\2\2003, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso appare fondato. La giurisprudenza di questo Tribunale ha già avuto modo di riconoscere il diritto dei docenti universitari e dei ricercatori universitari che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari, ad ottenere un trattamento economico equiparato al personale sanitario sulla scorta di quanto disposto dall’art. 102 D.P.r. 11 luglio 1980 n. 382: tale disposizione, infatti, prevede che “il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'art. 39, L. 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale”; in tale ambito, al comma 2 si precisa che “al personale di cui al precedente comma è assicurata l’equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.”
Al riguardo, anche sulla base delle principio espresso con le pronunce del Consiglio di Stato che hanno avuto modo di confermare l’orientamento del Tribunale (cfr. ad es la decisione Sez VI n. 1342 del 1996), va ricordato che l’introduzione di un’indennità diretta ad equiparare i trattamenti, con l’art. 4 legge n. 213 del 1971 ribadita con l’art. 31 DPR 761 del 1979 e con l’art. 102 sopra riportato, si è fondata sulla considerazione che i docenti universitari esplicanti attività assistenziale avevano un trattamento economico complessivo inferiore rispetto ai medici ospedalieri; ciò pur a fronte del fatto che nella stessa struttura possono esplicare attività assistenziale sia docenti universitari sia medici dell’amministrazione sanitaria, e che la pianta organica prevede una qualifica per ricoprire posti di attività assistenziale ma non un’anzianità nella qualifica.
Di conseguenza, il criterio per la corretta applicazione del principio di cui al comma 2 dell’art. 102 e la relativa determinazione del quantum dovuto va individuato nel trattamento cui ha diritto il medico ospedaliero di qualifica equipollente ed avente la medesima anzianità. Inoltre, poiché l’anzianità del docente è quella che gli da diritto all’attribuzione delle classi di stipendio, occorre risalire da queste ultime all’anzianità, passare alla equipollente qualifica presso le Usl e, quindi, individuare il trattamento economico complessivo spettante a tale ultima qualifica, tenendo altresì conto dell’orario di servizio (tempo pieno o definito).
L’interpretazione dell’art. 102 così articolata deriva dalla necessità di dare un qualche significato al termine anzianità, in quanto ragionando alla stregua della linea adottata dall’amministrazione si finirebbe per escludere la rilevanza di tale elemento. Infatti, un’interpretazione diversa da quella proposta dalla prevalente giurisprudenza, comporterebbe l’eliminazione della comparazione indicata dal legislatore con i termini “pari anzianità”, oltre a porre nel nulla illogicamente l’anzianità maturata dal docente; la comparazione dei trattamenti economici, quindi, non sarebbe omogenea laddove non dovesse tenersi conto della stessa anzianità, vanificando così l’evidente scopo perequativo della norma.
In generale, quindi, l’equiparazione economica fra il personale docente universitario che esplichi attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura e il personale delle Usl di pari funzioni, mansioni ed anzianità di servizio, sancita dall'art. 102 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, costituisce un preciso obbligo per l’amministrazione universitaria, anche indipendentemente dalla stipulazione delle convenzioni previste dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833, le quali intercorrono tra università e regioni ed attengono esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. VI, 28 gennaio 2000, n. 407).
Nel caso di specie lo svolgimento di attività assistenziale risulta provato nella misura in cui le affermazioni di parte ricorrente non risultano oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione intimata, la quale si limita genericamente a lamentare un difetto di prova: peraltro, nella specie in sede di esecuzione l’amministrazione dovrà verificare i dati temporali relativi allo svolgimento effettivo delle mansioni che giustificano il trattamento indicato.
Riconosciuta in generale la fondatezza del principio sotteso alla domanda di parte ricorrente, in accoglimento del ricorso proposto l’intimata Università dovrà individuare le differenze retributive del trattamento economico complessivo dell’appellato a partire dal momento della relativa convenzione e liquidargli l’indennità perequativa. Per ciò che concerne la spettanza di interessi e rivalutazione, la domanda proposta appare fondata nei limiti derivanti dall’applicazione dei principi vigenti secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato Ad. plen. n. 3 del 1998), a tenore della quale, in caso di tardivo pagamento al dipendente pubblico di emolumenti maturati anteriormente al 31\12\94, vanno corrisposti cumulativamente interessi e rivalutazione, mentre per i ratei maturati successivamente a tale data spettano invece i soli interessi, calcolati al saggio vigente all’atto della scadenza del singolo rateo, laddove la rivalutazione va accordata unicamente se, e nella misura in cui, risulti superiore all’interesse legale. In caso di tardivo pagamento al dipendente pubblico di emolumenti maturati prima del 31\12\94, interessi e rivalutazione vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento richiesto nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2003. L’Estensore Il Presidente (D. Ponte) (R. Vivenzio)
Depositata in segreteria il 11 MAR. 2003 Il Direttore di Segreteria (Dott.ssa A. Calcagno)